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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29707/2024 del 19/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Torino che aveva rigettato il reclamo contro la decisione della Commissione Regionale di Disciplina (Co.Re.Di.) che aveva irrogato la sanzione della censura per reiterata violazione dell'art. 3 del Codice deontologico e degli artt. 147 lett. a) e 147 lett. b) della Legge Notarile n. 89/1913. Addebiti principali: omissione di azioni idonee a limitare le conseguenze dell'errore professionale (mancata trascrizione dell'atto di assegnazione del 28/11/1995 con conseguente trascrizione di ipoteca giudiziale), comportamento omissivo e ostruzionistico nella gestione delle richieste risarcitorie del danneggiato (Cornale), contumacia nel giudizio di responsabilità, dichiarazione negativa ritenuta in conflitto di interessi durante esecuzione presso terzi, ritardato pagamento del dovuto fino al 27/04/2021. Il ricorrente propone quattro motivi di cassazione: errata applicazione dell'art. 3 C.D.; erronea applicazione del concorso apparente tra artt. 147 lett. a) e b) e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; mancato riconoscimento dell'attenuante della riparazione del danno (art. 144 L. n.89/1913); illegittimo raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 DPR 115/2002.

La decisione

La Suprema Corte ha rigettato i primi tre motivi ritenendoli infondati: ha confermato la corretta qualificazione della condotta professionale alla luce dell'art. 3 del Codice deontologico (la copertura assicurativa e la denuncia del sinistro non esauriscono l'obbligo di attivarsi personalmente e tempestivamente per eliminare le conseguenze dannose), ha escluso l'automatica applicabilità del principio del concorso apparente di norme tra le lett. a) e b) dell'art. 147 (la verifica va fatta confrontando gli interessi tutelati dalle singole norme, potendo coesistere sanzionabilità per entrambe), e ha negato il riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 144 per il pagamento avvenuto in esecuzione già intrapresa e dopo la definizione giudiziale, ritenendo che la riparazione post-esecuzione non dimostra il ravvedimento meritevole dell'attenuante. Ha però accolto il quarto motivo: ha cassato in parte l'ordinanza quanto al raddoppio del contributo unificato, affermando che l'applicazione del doppio contributo ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 è ammessa solo nei giudizi di natura impugnatoria; il reclamo innanzi alla Corte d'Appello contro la decisione disciplinare non ha natura impugnatoria e pertanto il raddoppio non è dovuto. Per il resto l'ordinanza di merito è confermata; le spese del presente giudizio sono compensate, con conferma della statuizione sulle spese del giudizio di reclamo.

Norme richiamate

  • Art. 3 Codice deontologico notarile

    Il notaio deve comunque rispondere in modo adeguato, anche mediante specifiche forme assicurative, per i danni patrimoniali causati nell'esercizio della professione ed è tenuto ad adoperarsi per una corretta e sollecita definizione degli eventuali sinistri contestati.

    La Corte ha ritenuto che la sola copertura assicurativa e la denuncia del sinistro non esauriscono gli obblighi del notaio: è richiesto un impegno personale e tempestivo per limitare le conseguenze dannose, soprattutto se l'assicuratore contesta la copertura; la protratta inerzia e comportamenti ostruzionistici possono integrare una violazione deontologica.

  • Art. 147, comma 1, lett. a) e lett. b), Legge Notarile n. 89/1913

    E' punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno o, nei casi più gravi, con la destituzione, il notaio che pone in essere una delle seguenti condotte: a) compromette, in qualunque modo, con la propria condotta, nella vita pubblica o privata, la sua dignità e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile; b) viola in modo non occasionale le norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato; c) si serve dell'opera di procacciatori di clienti o di pubblicità non conforme ai principi stabiliti dal D.P.R. n. 137 del 11/2, art. 4.

    La Corte ha affermato che lett. a) è norma autosufficiente e di portata ampia (tutela dignità, decoro, prestigio), mentre lett. b) rinvia al corpo delle norme deontologiche; il concorso apparente non va deciso con schemi penali ma confrontando gli interessi giuridici tutelati: una stessa condotta può ledere distinti interessi e dunque essere sanzionabile sotto entrambe le lettere.

  • Art. 144, comma 1, Legge Notarile n. 89/1913

    Se nel fatto addebitato al notaio ricorrono circostanze attenuanti ovvero quando il notaio, dopo aver commesso l'infrazione, si è adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione o ha riparato interamente il danno prodotto, la sanzione pecuniaria è diminuita di un sesto e sono sostituite l'avvertimento alla censura, la sanzione pecuniaria, applicata nella misura prevista dall'articolo 138-bis, comma 1, alla sospensione e la sospensione alla destituzione.

    L'attenuante della riparazione richiede che l'adempimento o la riparazione avvengano prima del giudizio che accerti definitivamente la responsabilità (ovvero prima che l'esecuzione abbia dimostrato la pretesa). Il pagamento eseguito in esecuzione o dopo la condanna non dimostra il ravvedimento morale utile al riconoscimento dell'attenuante.

  • Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha interpretato che il presupposto per l'applicazione del doppio contributo unificato (ulteriore importo pari al contributo dovuto per il ricorso principale) sussiste solo nei giudizi di natura impugnatoria. Il reclamo innanzi alla Corte d'Appello contro provvedimenti disciplinari non è qualificabile come giudizio impugnatorio ai fini del raddoppio, quindi il contributo supplementare non è dovuto.

  • Art. 15 c.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al principio di specialità/ concorso apparente; la Corte ha precisato che i criteri penali di concorso apparente non sono automaticamente trasferibili al diritto disciplinare, che richiede confronto tra interessi protetti.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma di riferimento per i motivi di cassazione per vizio di motivazione e violazione di legge: la Corte ha utilizzato tale parametro per esaminare i motivi denunciati quali inadeguata sussunzione dell'art. 3 e omissione nel riconoscimento delle attenuanti.

Massime di principio

  • L'obbligo deontologico del notaio (art. 3 C.D.) comprende, oltre alla polizza assicurativa e alla denuncia del sinistro, l'attivazione personale e tempestiva per limitare le conseguenze del proprio errore; l'inerzia protratta e i comportamenti ostruzionistici possono integrare una violazione disciplinare.
  • Nel valutare il concorso apparente tra distinte fattispecie disciplinari (es. art. 147 lett. a) e lett. b)), il giudice deve confrontare gli interessi protetti dalle singole norme: se la stessa condotta le offende entrambi, è possibile l'applicazione delle entrambe le sanzioni e non è automatico l'assorbimento.
  • L'attenuante per riparazione del danno (art. 144 L. n.89/1913) richiede che la riparazione sia intervenuta in tempo utile e in modo tale da poter essere considerata espressione di ravvedimento (in genere prima del giudizio che accerta la responsabilità); pagamenti effettuati in esecuzione o dopo condanna non garantiscono il beneficio.
  • La disciplina dei contributi unificati (art. 13 DPR 115/2002) prevede il raddoppio del contributo solo nei giudizi di natura impugnatoria: i procedimenti non impugnatori (es. reclamo disciplinare innanzi alla Corte d'Appello) non giustificano il doppio contributo.
  • Per difendersi efficacemente in situazioni simili: documentare e attivare subito tutte le misure riparatorie possibili, comunicare e collaborare con il danneggiato, evitare comportamenti contumaci o dichiarazioni che possano apparire ostruzionistiche, e se si cerca il riconoscimento di attenuanti, perseguire la riparazione prima della definizione giudiziale o dell'esecuzione.

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