Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 35948/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società in concordato preventivo per il saldo di un corrispettivo asseritamente dovuto per opere di urbanizzazione eseguite in un cantiere. La società ingiunta propose opposizione sostenendo che nulla fosse dovuto, perché tra le parti era stata conclusa una transazione omnicomprensiva a saldo e stralcio, già adempiuta, e perché i lavori non erano stati completati e il collaudo non era stato rilasciato. In appello la stessa opponente insistette nel dire che il credito monitorio non era provato e che mancava prova del collegamento tra il tecnico che aveva quantificato il credito e la società creditrice, nonché della conclusione dei lavori e del collaudo. Con il ricorso per cassazione articolò quattro motivi: (1) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., sostenendo che la fattura azionata non riguardasse interessi moratori e spese legali e che gli interessi fossero stati già pagati con bonifico, oltre a contestare la prova delle ulteriori poste; (2) nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., per asserita omessa pronuncia sui motivi di appello e per ultrapetizione, avendo il tribunale riconosciuto un credito per interessi e spese legali; (3) violazione dell’art. 112 c.p.c. sotto il profilo della falsa applicazione; (4) violazione dell’art. 75 c.p.c., assumendo la nullità della procura rilasciata dal presidente del consiglio di amministrazione della società creditrice per mancanza di previa autorizzazione consiliare e di ratifica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o comunque infondate le censure di merito perché dirette a contestare la valutazione dei fatti e delle prove compiuta dal giudice di appello, preclusa in cassazione anche per effetto dell’art. 348-ter, comma 5, c.p.c. nel caso di c.d. doppia conforme, non essendo state allegati specificamente fatti diversi posti a base delle due decisioni di merito. Ha inoltre escluso qualsiasi anomalia motivazionale rilevante, osservando che il tribunale aveva motivato in modo chiaro e aveva spiegato che la pretesa monitoria costituiva il residuo dovuto rispetto all’accordo transattivo. Quanto ai profili di omessa pronuncia o ultrapetizione, la Corte ha rilevato che il giudice di merito si era pronunciato sui motivi di gravame e che l’interpretazione della domanda monitoria come riferita a interessi moratori e spese legali era congrua, senza sconfinare nel petitum o nella causa petendi. Infine, ha rigettato il motivo sulla procura, richiamando il potere rappresentativo generale del presidente del consiglio di amministrazione ex art. 2384 c.c., l’onere della parte che contesta di provare l’assenza del potere e la irrilevanza, nella specie, della sola allegazione dell’articolo statutario; ha anche osservato che l’ammissione a concordato preventivo non escludeva, di per sé, la capacità gestoria della società al momento del ricorso monitorio. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo ex n. 5 è il mezzo per censurare l'omesso esame di un fatto decisivo; non consente il riesame del merito o la rivalutazione delle prove. Nel caso concreto la censura è stata preclusa anche dalla doppia conforme.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell'art. 112 c.p.c. è configurabile solo in presenza di omessa pronuncia o ultrapetizione, non per contestazioni sulla ricostruzione fattuale del giudice.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve corrispondere a chiesto e pronunciato; nella specie la Corte ha ritenuto che il tribunale si fosse pronunciato sui motivi di gravame e non avesse alterato domanda e petitum.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In caso di doppia conforme, il ricorso per cassazione sul vizio di motivazione è precluso se non si allega specificamente che le ragioni di fatto delle due decisioni sono diverse.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    L'anomalia motivazionale rilevante come violazione di legge costituzionalmente rilevante è solo quella estrema, non il semplice difetto di sufficienza della motivazione.

  • art. 2384 c.c.

    Il presidente del consiglio di amministrazione è investito del potere di rappresentanza generale della società.

  • art. 75 c.p.c.

    La legittimazione processuale della persona giuridica può fondarsi sulla qualità di amministratore o su specifiche previsioni statutarie; la contestazione del potere rappresentativo richiede prova negativa da parte di chi lo nega.

  • art. 167 l.fall.

    L'ammissione al concordato preventivo non comporta di per sé lo spossessamento gestionale dell'imprenditore; l'assetto gestorio rimane in linea di massima impregiudicato, salvo vigilanza del commissario giudiziale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare le censure in una richiesta di nuovo esame del fatto o delle prove: il sindacato della Cassazione resta confinato ai vizi tipizzati.
  • Quando vi è doppia conforme, il vizio di motivazione è precluso salvo che il ricorrente indichi in modo specifico che le due decisioni di merito si fondano su differenti ragioni di fatto.
  • L'omessa pronuncia è configurabile solo se il giudice non si è affatto pronunciato sulla domanda o sul motivo; non sussiste se la decisione, anche implicitamente, ha assorbito o respinto la censura.
  • L'ultrapetizione non ricorre quando il giudice interpreta la domanda monitoria e la scrittura transattiva in modo coerente con il loro contenuto e con la pretesa fatta valere.
  • La contestazione del potere rappresentativo processuale di una società richiede una specifica allegazione e prova dell'assenza del potere, non essendo sufficiente un generico richiamo a regole statutarie se non si produce il testo integrale dello statuto o dell'atto costitutivo rilevante.
  • L'ammissione a concordato preventivo non elimina automaticamente la rappresentanza e la capacità di agire dell'organo amministrativo della società, salvo dimostrazione di specifiche limitazioni al momento dell'atto processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazioneConcordato preventivo
RamiProcesso civileContrattiFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.