Cassazione Penale, Sentenza n. 28522/2026 del 28/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta da un soggetto che era stato sottoposto ad arresti domiciliari per nove giorni in un procedimento per illecito smaltimento di rifiuti, poi definito con archiviazione perché le condotte risultarono riferibili ad altre persone che avevano usato un veicolo a lui intestato. La Corte di appello aveva riconosciuto l'indennizzo ex art. 314 c.p.p. liquidando complessivamente euro 41.061,00, oltre spese. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo: (1) mancanza assoluta o apparenza di motivazione sulla quantificazione dell'indennizzo, perché la Corte territoriale si era limitata ad aderire alle allegazioni della difesa senza spiegare il percorso logico e senza confrontarsi con le deduzioni ministeriali; (2) violazione dell'art. 314 c.p.p. per avere incluso nell'indennizzo euro 20.000,00 per spese legali del procedimento penale, voce ritenuta non liquidabile perché estranea ai pregiudizi direttamente e inscindibilmente connessi alla privazione della libertà personale; (3) ulteriore violazione di legge e vizio di motivazione per l'aumento del parametro aritmetico, ritenuto giustificato solo con riferimenti generici a incensuratezza, estraneità ad ambienti criminali, danno all'immagine e vita di relazione, senza dati concreti e senza considerare la brevità della misura e le obiezioni dell'Amministrazione; (4) erronea condanna del Ministero alle spese del procedimento di riparazione, sostenendo che non vi fosse vera soccombenza poiché l'Amministrazione non aveva contestato il diritto alla riparazione ma solo l'ammontare dell'indennizzo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero nei limiti attinenti alla liquidazione dell'indennizzo, ritenendo fondati il primo, il secondo e il terzo motivo. Ha affermato che nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione la liquidazione equitativa deve essere sorretta da una motivazione effettiva e controllabile, specie quando si discosti dal criterio aritmetico e includa voci ulteriori. Ha inoltre ribadito che la riparazione ex art. 314 c.p.p. ha natura indennitaria e restitutoria, non risarcitoria, sicché non possono esservi ricomprese le spese di difesa del procedimento penale. Ha poi precisato che gli incrementi equitativi richiedono specifiche circostanze di fatto, non essendo sufficiente il richiamo stereotipato a categorie astratte di pregiudizio. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. L'ordinanza è stata quindi annullata limitatamente alla determinazione dell'entità dell'indennizzo, con rinvio alla Corte di appello di Bari per un nuovo giudizio anche sulla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; l'indennizzo ha natura indennitaria/restitutoria e deve riferirsi ai soli pregiudizi strettamente e inscindibilmente collegati alla privazione della libertà personale
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
consente di denunciare il vizio di motivazione, qui ravvisato per motivazione meramente adesiva o apparente sulla quantificazione dell'indennizzo
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
consente di denunciare la violazione di legge in relazione alla liquidazione di voci non rientranti nell'indennizzo ex art. 314 c.p.p.
Massime di principio
- Nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, la liquidazione equitativa non esonera il giudice dall'obbligo di fornire una motivazione concreta, effettiva e controllabile sulla quantificazione operata.
- Quando l'indennizzo si discosta dal criterio aritmetico o comprende aumenti per specifiche voci di pregiudizio, il giudice deve indicare gli elementi di fatto ritenuti decisivi e spiegare il nesso tra tali elementi e la privazione della libertà personale.
- La riparazione per ingiusta detenzione non ha natura risarcitoria ma indennitaria/restitutoria: sono quindi escluse dal quantum le spese di difesa sostenute nel procedimento penale, anche nella fase cautelare e delle indagini preliminari.
- Gli adeguamenti equitativi dell'indennizzo sono ammissibili solo se sorretti da circostanze concrete e da una valutazione individualizzata dell'incidenza della misura sulla sfera personale dell'interessato; non bastano richiami generici a danno all'immagine, vita di relazione o altre categorie astratte di pregiudizio.
- La mera adesione alle allegazioni della parte istante, senza confronto con le deduzioni dell'Amministrazione e senza autonoma valutazione degli elementi allegati, integra motivazione apparente censurabile in cassazione.
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