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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33933/2023 del 02/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 15/02/2023 con cui il Giudice per le indagini preliminari, su richiesta dell'imputata, ha riqualificato il fatto al capo A) come delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e ha richiesto all'UEPE la formulazione di un programma di trattamento rinviando la decisione sulla sospensione del procedimento con messa alla prova. Il Pubblico Ministero ha dedotto l'inammissibilità della messa alla prova per errata qualificazione giuridica (sostiene che le quantità di droga non consentono la qualificazione come reato 'lieve') e carenza di motivazione

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. Ha ritenuto che il PM sia legittimato a ricorrere per cassazione solo contro l'ordinanza con cui il giudice dispone la sospensione del procedimento (art. 464‑quater, comma 7 cod. proc. pen.). Nel caso di specie il giudice si è limitato a riqualificare il fatto e a chiedere all'UEPE il programma di trattamento, rinviando la decisione sulla sospensione, per cui non è ancora intervenuto un provvedimento impugnabile. La giurisprudenza richiamata conferma che la messa alla prova può essere disposta solo se richiesta dall'imputato e che la riqualificazione ex art. 521 cod. proc. pen. è possibile, ma l'effetto sospensivo concesso dal giudice è impugnabile dal PM solo quando il giudice abbia effettivamente disposto la sospensione

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73 comma 5

    Norma penale sulla disciplina delle sostanze stupefacenti cui il fatto è stato riqualificato; utilizzata per identificare la fattispecie contestata all'imputata

  • codice di procedura penale, art. 464‑quater comma 7

    Stabilisce la legittimazione del pubblico ministero a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza che decide sulla richiesta di sospensione del procedimento per messa alla prova; la Corte ha ritenuto che il ricorso sia esperibile solo dopo che il giudice abbia effettivamente disposto la sospensione

  • codice di procedura penale, art. 464‑quater comma 3

    Prevede la sospensione del procedimento in caso di messa alla prova quando il giudice, valutato il programma ai sensi dell'art. 133 c.p., lo ritenga idoneo; qui tale decisione non era ancora intervenuta

  • codice di procedura penale, art. 521

    Attribuisce al giudice la prerogativa di rinqualificare i fatti rispetto alla contestazione originaria; la Corte ricorda che la riqualificazione è ammissibile ma non determina di per sé l'immediabile concessione del beneficio

  • codice penale, art. 133

    Criteri per la valutazione del programma di trattamento e la prognosi di astensione dalla commissione di reati futuri; richiamato quale parametro per la decisione sulla sospensione

  • codice di procedura penale, art. 586

    Regola generale sui mezzi di impugnazione con la sentenza di primo grado; richiamata per spiegare che l'imputato ha modalità difensive più ampie per contestare l'ordinanza insieme alla sentenza

  • codice penale, art. 168‑bis

    Riferimento ai limiti edittali per l'accesso a misure alternative come la messa alla prova; la Corte segnala che il sindacato sulla sussistenza dei requisiti ex art. 168‑bis è materia che il PM può sollevare ma solo contro il provvedimento che effettivamente dispone la sospensione

  • codice penale, artt. 162 e 162‑bis

    Norme sull'istituto dell'oblazione (citato in analogia): il principio che il beneficio va richiesto dall'imputato e non può essere concesso d'ufficio è richiamato a supporto dell'analogia con la messa alla prova

Massime di principio

  • Il Pubblico Ministero può impugnare in Cassazione solo l'ordinanza che effettivamente dispone la sospensione del procedimento per messa alla prova; una fase interlocutoria (es. richiesta del programma all'UEPE e rinvio) non è ancora provvedimento impugnabile
  • La riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen. è consentita ma non comporta automaticamente la concessione della messa alla prova: il beneficiario deve richiederla e il giudice deve decidere sulla sospensione dopo aver valutato il programma di trattamento
  • Se si vuole contestare la qualificazione giuridica o l'ammissibilità della messa alla prova è strategico attendere la decisione definitiva sulla sospensione (o impugnare la decisione con la sentenza) per evitare l'inammissibilità per prematurità
  • Nel valutare l'ammissibilità della messa alla prova per reati con stupefacenti, è importante documentare in modo chiaro e motivato che i limiti edittali o le caratteristiche del fatto escludono l'applicabilità dell'art. 168‑bis; tali rilievi sono però rilevanti ai fini del sindacato solo quando il giudice abbia preso una decisione definitiva
  • La giurisprudenza tende a tutelare la scansione procedurale: il diritto dell'imputato a chiedere benefici (messa alla prova, oblazione) e la necessità che il giudice valuti formalmente tali richieste prima che possano essere sindacate dal PM in Cassazione

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