Cassazione Civile, Ordinanza n. 09046/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'ente impositore aveva notificato a una società estera operante nel settore delle scommesse un avviso di accertamento per imposta unica sulle scommesse raccolte da un centro di trasmissione dati operante in Italia, quale coobbligata in solido con il titolare del centro, per l'anno d'imposta 2009. La società aveva impugnato l'atto davanti ai giudici tributari, ma sia in primo grado sia in appello il ricorso era stato respinto. In cassazione la contribuente ha proposto un motivo 'pregiudiziale' per chiedere un nuovo rinvio pregiudiziale alla CGUE sugli artt. 56, 57 e 52 TFUE; due motivi 'preliminari' e altri motivi di merito. In sintesi ha dedotto: omessa pronuncia della CTR su tutte le questioni e, in particolare, sui presupposti soggettivo e territoriale dell'imposta; violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente per mancata traduzione dell'avviso in lingua inglese; violazione dei principi UE di libera prestazione dei servizi, parità di trattamento, non discriminazione e legittimo affidamento; illegittimità o inesigibilità delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa. La società sosteneva inoltre che, per l'anno 2009, la responsabilità del bookmaker sarebbe caduta perché la disciplina interpretativa del 2010 e la giurisprudenza costituzionale avrebbero inciso solo sulla posizione della ricevitoria/CTD.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso la necessità di un ulteriore rinvio pregiudiziale alla CGUE, ritenendo la questione già chiarita dalla giurisprudenza unionale: l'imposta sulle scommesse non è armonizzata, gli Stati membri possono tutelare ordine pubblico, consumatori e contrasto alla criminalità nel settore del gioco, e la normativa italiana non determina discriminazioni tra operatori nazionali ed esteri. Ha poi dichiarato inammissibili, e comunque infondati, i motivi di omessa pronuncia per difetto di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c., non essendo state trascritte le domande e le eccezioni asseritamente ignorate nei gradi di merito. Nel merito ha confermato il consolidato orientamento secondo cui il bookmaker estero privo di concessione è soggetto passivo dell'imposta unica anche per l'annualità 2009, perché partecipa allo svolgimento dell'attività di organizzazione ed esercizio delle scommesse insieme al centro di raccolta; la pronuncia della Corte costituzionale non ha escluso la sua responsabilità, ma ha inciso solo sulla traslazione dell'imposta in capo alle ricevitorie per il periodo anteriore al 2011. Ha inoltre ritenuto infondata la doglianza sulla mancata traduzione dell'atto, osservando che non esiste una norma che imponga la redazione dell'avviso nella lingua del destinatario e che, in ogni caso, la società aveva dimostrato di averne compreso il contenuto, avendo svolto difese di merito. Infine ha escluso che la censura sull'obiettiva incertezza normativa fosse pertinente alla posizione del bookmaker, riguardando invece i CTD.
Norme richiamate
art. 56 TFUE
La libertà di prestazione dei servizi nel settore dei giochi d'azzardo non impedisce una disciplina nazionale non discriminatoria che assoggetti a imposta le scommesse raccolte nel territorio dello Stato, anche se l'operatore è stabilito in altro Stato membro.
art. 57 TFUE
Richiamato dalla ricorrente nella richiesta di rinvio pregiudiziale, ma ritenuto non necessario ai fini della decisione alla luce della giurisprudenza unionale già consolidata.
art. 52 TFUE
Richiamato dalla ricorrente nella richiesta di rinvio pregiudiziale, ma la Corte ha escluso che occorresse un nuovo intervento della CGUE.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La censura di nullità della sentenza per omessa pronuncia è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e, comunque, infondata per rigetto implicito delle questioni da parte del giudice di merito.
Il vizio di omessa pronuncia richiede che domande ed eccezioni siano state ritualmente proposte in merito e siano specificamente riportate nel ricorso per cassazione; altrimenti la censura è inammissibile.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve trascrivere e indicare con precisione gli atti e i passaggi processuali rilevanti; in mancanza il motivo è inammissibile.
art. 1, comma 66, lett. b), L. 13 dicembre 2010, n. 220
Disposizione interpretativa che conferma la soggezione a imposta anche dei bookmaker esteri privi di concessione e dei soggetti che operano nella raccolta delle scommesse nel territorio italiano.
art. 1, comma 64, L. 13 dicembre 2010, n. 220
Indica le finalità pubbliche della disciplina del gioco: tutela dei consumatori, dei minori, dell'ordine pubblico, lotta al gioco minorile e alla criminalità organizzata, recupero di base imponibile e contrasto a evasione ed elusione.
art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998
Norma di riferimento dell'imposta unica sulle scommesse, poi letta alla luce della disposizione interpretativa del 2010.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
La mancata traduzione dell'avviso nella lingua del destinatario non determina, di per sé, nullità dell'atto; occorre una concreta prova del pregiudizio difensivo.
art. 8 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Invocato dalla ricorrente in relazione all'obiettiva incertezza normativa, ma la censura è stata ritenuta estranea alla posizione del bookmaker.
art. 5, comma 1, L. 24 novembre 1997, n. 472
Richiamato in relazione alle sanzioni e all'incertezza normativa, ma non ritenuto decisivo per la posizione dedotta in giudizio.
art. 6, comma 2, L. 24 novembre 1997, n. 472
Richiamato in relazione all'incertezza normativa, ma la Corte ha reputato la censura non pertinente al thema decidendum.
art. 10, comma 4, L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'obiettiva incertezza normativa; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile e comunque non pertinente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il vizio di omessa pronuncia è inammissibile se il ricorrente non indica in modo specifico, trascrivendole, le domande o eccezioni ritualmente formulate nei gradi di merito e decisive per la decisione.
- Nel settore dei giochi d'azzardo, in assenza di armonizzazione unionale, gli Stati membri possono assoggettare a imposta le scommesse raccolte nel proprio territorio per perseguire obiettivi di tutela dell'ordine pubblico, dei consumatori e di contrasto alla criminalità, purché la disciplina non sia discriminatoria e rispetti la proporzionalità.
- L'imposta unica sulle scommesse colpisce anche il bookmaker estero privo di concessione che partecipa all'organizzazione e gestione del gioco tramite centri di raccolta operanti in Italia, perché il fatto imponibile si radica nell'attività svolta sul territorio nazionale e non nella sola sede dell'operatore.
- La pronuncia di illegittimità costituzionale sulla disciplina dell'imposta unica per il periodo anteriore al 2011 non elimina automaticamente la posizione del bookmaker estero, ma può incidere solo sulla diversa posizione delle ricevitorie/CTD ove la Corte costituzionale abbia limitato gli effetti della declaratoria.
- La mancata traduzione in lingua del destinatario di un atto impositivo non comporta, di per sé, nullità o lesione del diritto di difesa; occorre allegare e provare un concreto impedimento alla comprensione dell'atto e all'esercizio delle difese.
- Non sussiste violazione del legittimo affidamento quando la soggezione a imposta del soggetto estero era già desumibile, secondo l'interpretazione consolidata, dal sistema normativo e dalla giurisprudenza costituzionale e unionale.
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