Cassazione Civile, Ordinanza n. 22063/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata proposta da un assicurato invalido all'80%, accolta in primo grado e confermata in appello con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. La Corte d'appello ha ritenuto non applicabile a tale soggetto il differimento di 12 mesi delle decorrenze pensionistiche, c.d. finestra mobile, previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, convertito in L. n. 122 del 2010. L'INPS ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando, ex art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione dell'art. 12 citato, sostenendo che il regime delle finestre si applichi in via generale anche agli invalidi in misura non inferiore all'80% che accedono alla pensione di vecchiaia anticipata ai sensi del D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, cassando la sentenza impugnata nella parte in cui aveva riconosciuto la decorrenza della pensione senza applicare il differimento di 12 mesi previsto dalla disciplina delle finestre mobili. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme al principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8
La norma resta applicabile per individuare il regime della pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, ma non esclude l'applicazione del successivo slittamento di decorrenza previsto dalla disciplina sulle finestre mobili.
Il regime delle cd. finestre mobili si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'80% che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata; il tenore testuale della norma è ampio e comprende anche i casi diversi da quelli espressamente indicati.
Norma di conversione del D.L. n. 78 del 2010, confermativa della disciplina delle finestre mobili richiamata dalla Corte.
La riforma Fornero ha eliminato dal 1 gennaio 2012 il sistema delle finestre mobili, ma tale intervento non riguarda i pensionati di vecchiaia per invalidità anticipata; per questi continua a operare la disciplina precedente.
D.L. n. 201 del 2011, art. 24, comma 5
La disposizione ha abolito il sistema delle finestre mobili con decorrenza dall'1 gennaio 2012 per i soggetti interessati dalla riforma, senza incidere sui pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità.
È il vizio dedotto dall'INPS, consistente nella violazione di legge da parte della sentenza d'appello.
Massime di principio
- In materia di pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, il regime delle finestre mobili si applica anche ai soggetti invalidi in misura non inferiore all'80%, salvo diversa esclusione espressa del legislatore.
- L'ambito soggettivo della disciplina sulle finestre di accesso va ricostruito in base al tenore letterale ampio della norma, che ricomprende non solo i casi tipizzati ma anche quelli rientranti nella previsione residuale degli "altri casi".
- La successiva abolizione del sistema delle finestre mobili ad opera della riforma Fornero non comporta, di per sé, l'inapplicabilità della disciplina previgente ai trattamenti pensionistici non espressamente incisi dalla riforma.
- Quando il giudice di merito esclude l'applicazione di una disciplina previdenziale generale senza confrontarsi con il dato testuale e con l'interpretazione già consolidata della Corte di cassazione, la decisione è censurabile per violazione di legge.
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