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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12171/2024 del 06/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società edilizia, pronunciata dal Tribunale su istanza di un creditore. La società ha proposto reclamo ex art. 18 l. fall. deducendo: nullità della sentenza per asserito vizio di costituzione del giudice, perché il giudice delegato avrebbe disposto la prosecuzione dell’istruttoria dopo essersi rimesso al collegio; illegittimità della prosecuzione del procedimento per asserita mancanza di interesse del creditore istante, valorizzando la sua mancata comparizione e i precedenti rinvii; difetto di legittimazione attiva del creditore, sostenendo che il credito sarebbe stato soddisfatto o comunque offerto "banco iudicis"; insussistenza dello stato di insolvenza, in ragione della presunta capacità patrimoniale dell’impresa, dell’attivo immobiliare e di transazioni con le banche. La Corte d’appello ha respinto il reclamo e la società ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) violazione delle norme sul procedimento camerale e sul vizio di costituzione del giudice; 2) violazione delle norme su interesse ad agire e omesso esame di fatti relativi alla mancata comparizione del creditore; 3) violazione delle norme su legittimazione attiva, buona fede e offerta del pagamento; 4) violazione dell’art. 5 l. fall. sullo stato di insolvenza; 5) omesso esame del fatto decisivo relativo all’attivo patrimoniale e alla capacità di adempiere con la normale attività d’impresa; 6) nullità della sentenza per motivazione apparente sulla insolvenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo un vizio di costituzione del giudice perché l’ordinanza del giudice delegato era meramente ordinatoria e rientrava nella gestione dell’istruttoria delegata, mentre la decisione finale sul fallimento era stata adottata dal collegio. Ha dichiarato inammissibili il secondo, terzo, quarto, quinto e sesto motivo: quanto al secondo, perché la mancata comparizione del creditore all’udienza prefallimentare non implica automaticamente rinuncia o difetto di interesse e comunque la censura pretendeva un nuovo apprezzamento in fatto; quanto al terzo, perché non attaccava la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla titolarità del credito riconosciuta dalla stessa debitrice; quanto al quarto, perché sollecitava una rivalutazione del materiale istruttorio sullo stato di insolvenza; quanto al quinto e al sesto, perché tendevano ancora a una nuova valutazione dei fatti e non individuavano un fatto storico decisivo omesso nei termini richiesti dall’art. 360, n. 5, c.p.c. È stata inoltre disposta la refusione del contributo unificato aggiuntivo, senza statuizione sulle spese per mancata difesa degli intimati.

Norme richiamate

  • art. 18 l. fall.

    ricorso/reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento

    il reclamo ex art. 18 l. fall. va deciso nel merito; la Corte di cassazione ha confermato la decisione di rigetto del reclamo

  • art. 15 l. fall.

    consente la delega al giudice relatore per l’audizione delle parti e l’istruttoria prefallimentare, riservando la decisione al collegio

  • art. 5 l. fall.

    lo stato di insolvenza è configurabile quando l’impresa non è in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; la Corte non accoglie la tesi della sola capacità patrimoniale astratta o della temporanea difficoltà

  • art. 6 l. fall.

    richiamato in relazione all’iniziativa del creditore istante per la dichiarazione di fallimento e al suo interesse alla prosecuzione del procedimento

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di legittimazione e impugnazioni, ma senza incidenza decisiva sulla ratio della decisione

  • art. 100 c.p.c.

    invocato per sostenere la carenza di interesse del creditore, ma la Corte esclude che la mancata comparizione implichi rinuncia automatica

  • art. 116 c.p.c.

    il comportamento processuale può essere valutato come elemento probatorio, ma la sua rilettura in cassazione non è consentita se la motivazione di merito è adeguata

  • art. 131 c.p.c.

    richiamato nel motivo sul vizio di costituzione del giudice

  • art. 134 c.p.c.

    richiamato nel motivo sul vizio di costituzione del giudice

  • art. 158 c.p.c.

    il difetto di costituzione del giudice non sussiste quando l’attività è compiuta da magistrato dell’ufficio investito della funzione; l’eventuale irregolarità interna non determina nullità

  • art. 738 c.p.c.

    richiamato per la disciplina camerale del procedimento

  • art. 1175 c.c.

    richiamato per censurare il comportamento del creditore, ma non ritenuto decisivo

  • art. 1206 c.c.

    richiamato in relazione al rifiuto dell’offerta di pagamento e alla pretesa carenza di legittimazione del creditore

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato per dedurre nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    mezzo invocato per violazione di legge; la Corte ribadisce che non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del fatto

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato per lamentare nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    il vizio di omesso esame richiede un fatto storico decisivo, discusso e trascurato, non la mera richiesta di nuova valutazione delle risultanze istruttorie

  • art. 360bis c.p.c.

    richiamato per dichiarare inammissibile il secondo motivo perché conforme alla giurisprudenza consolidata

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. 115/2002

    sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel passaggio relativo alla ricorribilità del provvedimento camerale erroneamente definito "non luogo a provvedere"

  • art. 174 c.p.c.

    l’inosservanza delle regole interne di assegnazione o sostituzione tra giudici dell’ufficio non comporta nullità in assenza di espressa sanzione

  • art. 79 disp. att. c.p.c.

    la sua violazione integra mera irregolarità interna se non è prevista una nullità espressa

Massime di principio

  • Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, la mancata comparizione del creditore istante all’udienza fissata per la discussione della domanda non determina automaticamente rinuncia all’istanza, improcedibilità o "non luogo a provvedere": il giudice deve comunque decidere nel merito, salvo che emergano elementi concreti e univoci di desistenza.
  • Il giudice delegato alla fase istruttoria prefallimentare può adottare provvedimenti ordinatori e di gestione dell’istruttoria nell’ambito della delega ricevuta; non vi è vizio di costituzione del giudice se tali atti sono compiuti da un magistrato appartenente allo stesso ufficio e investito della funzione, e la decisione finale resta al collegio.
  • In cassazione, il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per ottenere una nuova rivalutazione dei fatti o delle prove: quando la censura mira in realtà a contestare l’apprezzamento del materiale istruttorio compiuto dal giudice di merito, essa è inammissibile.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione di un fatto storico, decisivo e oggetto di discussione tra le parti, che sia stato realmente trascurato; non basta prospettare una diversa lettura delle risultanze processuali o un diverso giudizio sulla capacità economica dell’impresa.
  • La legittimazione attiva del creditore che chiede il fallimento si fonda sulla titolarità di un credito; se tale titolarità è riconosciuta o comunque non specificamente e correttamente censurata nella ratio decidendi, non può parlarsi di difetto di legittimazione per il solo fatto che il debitore abbia effettuato offerte di pagamento non accettate.
  • Lo stato di insolvenza va valutato come incapacità attuale e strutturale dell’impresa di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi normali, considerando complessivamente passivo, inattività, mancanza di bilanci, chiusura della sede e altri indici sintomatici; la mera allegazione di un attivo patrimoniale o di future vendite non basta, di per sé, a escluderlo.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniProve
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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