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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24686/2024 del 13/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza presso una società in accomandita semplice, dalla quale emergeva che la società non aveva presentato le dichiarazioni dei redditi e non aveva tenuto le scritture contabili obbligatorie. L'Agenzia emetteva un avviso di accertamento nei confronti della società per maggiori redditi non dichiarati e, separatamente, un avviso nei confronti della socia accomandante per il maggior reddito di partecipazione a lei imputato ai fini IRPEF. La contribuente impugnava entrambi gli atti; il giudice di primo grado dichiarava il difetto di legittimazione della socia a contestare l'atto intestato alla società, ma annullava l'avviso personale. In appello, la CTR rigettava sia l'appello principale dell'Ufficio sia quello incidentale della contribuente. In cassazione l'Agenzia deduceva tre motivi: 1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 21 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 346 c.p.c., sostenendo che l'avviso alla società, non impugnato dal legale rappresentante, era divenuto definitivo e che ciò rendeva necessariamente definitivo anche l'accertamento riflesso sulla socia; 2) violazione degli artt. 14 e 59 d.lgs. 546/1992, dell'art. 102 c.p.c. e dell'art. 5 d.P.R. 917/1986, per omessa integrazione del contraddittorio in presenza di litisconsorzio necessario tra società e soci nei giudizi sull'accertamento dei redditi di società di persone; 3) violazione dell'art. 5 d.P.R. 917/1986 per non avere considerato il principio di trasparenza, in base al quale la rettifica del reddito sociale comporta la rettifica automatica del reddito del socio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo, ritenendo assorbiti gli altri. Ha affermato che, trattandosi di accertamento unitario su redditi di società di persone e sui redditi dei soci, il giudizio doveva svolgersi nei confronti della società e di tutti i soci, essendo questi litisconsorti necessari. Poiché il processo si era svolto senza la partecipazione di tutti i soggetti necessari, la Corte ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna, in diversa composizione, affinché rinnovi il giudizio con contraddittorio integro e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel primo motivo come norma processuale la cui violazione sarebbe stata commessa dalla decisione di merito, ma il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo con riferimento alla pretesa definitività dell'accertamento non impugnato; la Corte non si pronuncia sul punto perché assorbito.

  • art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    In tema di accertamento dei redditi di società di persone e dei soci impone l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.

  • art. 59 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato nel motivo di ricorso per sostenere la nullità per violazione del litisconsorzio; non decisivo autonomamente rispetto all'art. 14.

  • art. 102 c.p.c.

    Rilevato come norma sul litisconsorzio necessario la cui violazione determina nullità assoluta del giudizio celebrato senza tutti i soggetti necessari.

  • art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    La rettifica del reddito della società di persone comporta, per il principio di trasparenza, l'automatica imputazione del reddito ai soci in proporzione alla quota di partecipazione; da ciò discende l'unitarietà dell'accertamento e il litisconsorzio necessario.

  • art. 383, terzo comma, c.p.c.

    Base del rinvio al giudice di primo grado dopo la declaratoria di nullità dell'intero giudizio per contraddittorio non integro.

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    Norme processuali che hanno regolato la trattazione del ricorso in adunanza camerale.

Massime di principio

  • Nei giudizi tributari relativi alla rettifica dei redditi di società di persone e dei soci, l'accertamento ha natura unitaria: la controversia riguarda inscindibilmente la società e tutti i soci.
  • Quando l'accertamento della società si riflette automaticamente sui redditi dei soci per effetto del principio di trasparenza, tutti i soggetti interessati devono essere chiamati a partecipare al giudizio come litisconsorti necessari.
  • La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di società e soci determina nullità assoluta dell'intero giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
  • La nullità per difetto di litisconsorzio necessario comporta la cassazione della sentenza e il rinvio al giudice di primo grado per la rinnovazione del processo con contraddittorio integro.
  • Restano salve solo le controversie che involgano questioni personali del singolo socio; in assenza di tali profili, il principio dell'unitarietà dell'accertamento prevale e impone la partecipazione di tutti i litisconsorti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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