Cassazione Penale, Sentenza n. 5053/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Roma che, dopo il riconoscimento di una sentenza di condanna tedesca (pena di 10 anni e 6 mesi per importazione e favoreggiamento del traffico di stupefacenti), aveva dichiarato inammissibile l'istanza di rideterminazione della pena e aveva escluso dall'ordine di esecuzione l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, D.P.R. 309/1990 (commercio di ingenti quantità), non essendo tale aggravante stata contestata né specificata nella sentenza di riconoscimento; il ricorrente censura la mancata specificazione del titolo in cui veniva menzionata l'aggravante e chiede che ogni riferimento all'art. 80 sia escluso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse ai sensi degli artt. 568, comma 4 e 591, comma 1, lett. a) c.p.p.: il ricorrente non ha dimostrato un interesse concreto all'accoglimento del gravame (non chiede la rideterminazione della pena e, quanto all'art. 80, comma 1, non sussiste un pregiudizio esecutivo provato). Si è inoltre osservato che la Corte territoriale aveva già escluso l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990, per cui il nuovo ricorso svolgeva censure differenti rispetto all'incidente di esecuzione. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 309/1990 (testo unico stupefacenti)
art. 80, commi 1 e 2; art. 73
L'art. 80, comma 2 (commercio di ingenti quantità) costituisce aggravante rilevante per i benefici penitenziari ma non era stata contestata nella sentenza straniera; l'art. 80, comma 1 non produce interesse impugnatorio se non incide concretamente sull'esecuzione
La presenza di talune aggravanti può ostacolare il godimento dei benefici penitenziari; l'esclusione di tali aggravanti può dunque determinare un interesse concreto all'impugnazione
art. 568, comma 4; art. 591, comma 1, lett. a)
Per l'ammissibilità del ricorso contro provvedimenti in materia esecutiva è necessaria la prova di un interesse concreto all'accoglimento; la mancanza di tale interesse determina l'inammissibilità
Principio sull'esecuzione della sentenza straniera
(principio sviluppato in motivazione)
Una sentenza straniera riconosciuta non può ricevere un'esecuzione parziale o diversa da quella concordata; vizi relativi al riconoscimento o alla qualificazione dei fatti devono essere dedotti con gli ordinari rimedi avverso il provvedimento di riconoscimento
Giurisprudenza della Cassazione
Cass. pen., Sez. 5, n. 2649 del 30/09/2021 (Rv. 283250-01)
Conferma l'inammissibilità dell'impugnazione diretta a ottenere solo l'esclusione di una circostanza aggravante quando tale circostanza non sia stata valutata come fonte di maggiore gravità e non arrechi effetti pregiudizievoli
Massime di principio
- Per impugnare in sede esecutiva la qualificazione aggravante occorre dimostrare un interesse concreto e attuale (es. pregiudizio nell'accesso ai benefici penitenziari o variazione della misura esecutiva).
- La rideterminazione della pena e le questioni sulla qualificazione sostanziale del reato relative a una sentenza straniera riconosciuta devono essere sollevate con i rimedi contro il provvedimento di riconoscimento, non in fase esecutiva.
- Se la Corte territoriale ha già disposto l'esclusione di una specifica aggravante, non è ammissibile un nuovo ricorso che sollevi censure difformi rispetto all'oggetto dell'incidente di esecuzione previamente deciso.
- Impugnazioni prive di interesse concreto possono essere dichiarate inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni (somma alla Cassa delle ammende); prima di proporre ricorso valutare il danno esecutivo effettivo.
- Quando un'aggravante non è stata contestata nella sentenza estera o nel provvedimento di riconoscimento, la sua esclusione è possibile, ma la relativa impugnazione dev'essere mirata e motivata rispetto agli effetti esecutivi concreti.
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