Cassazione Penale, Sentenza n. 4914/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Mantova del 5.1.2022 che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo (finalizzato alla confisca diretta) emesso dal GIP il 13.12.2021 nei confronti di beni societari della Padana Montaggi e Costruzioni relativi a indagini per omissione di dichiarazione IVA (anni 2017-2019). Il Procuratore deduceva violazione dell'art. 12-bis d.lgs. 74/2000 sostenendo che la finalità sanzionatoria della confisca prevale sulla procedura fallimentare e che il fallimento non può considerarsi estraneo al reato; inoltre sosteneva che la società fosse un mero schermo dell'indagato (Luciano Zapparoli).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore per carenza di specificità nella censura di violazione di legge. Ha confermato il principio, già affermato da precedenti pronunce, secondo cui il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta ex art. 12-bis d.lgs. 74/2000 è illegittimo quando i beni sono già entrati a far parte dell'attivo fallimentare: la dichiarazione di fallimento trasferisce la disponibilità dei beni al curatore (soggetto estraneo al reato) rendendo improcedibile l'ablazione diretta. L'ordinanza impugnata aveva comunque lasciato ferma la misura cautelare finalizzata alla confisca per equivalente. La Cassazione ha inoltre ritenuto che le argomentazioni del Tribunale di Mantova fossero adeguatamente motivate e che la mera riproposizione delle conclusioni del GIP o la generica affermazione che la società fosse uno "schermo" non integrassero una violazione di legge idonea a fondare il ricorso.
Norme richiamate
art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
La norma disciplina il sequestro preventivo finalizzato alla confisca nei reati tributari. La Corte ha interpretato che la confisca diretta non può essere esercitata su beni già confluiti nell'attivo fallimentare, perché la dichiarazione di fallimento trasferisce la disponibilità al curatore, soggetto estraneo al reato, e la confisca diretta è preclusa quando il bene appartiene a terzi estranei al reato
Stabilisce i limiti del ricorso per cassazione contro provvedimenti in materia cautelare: è ammesso solo per violazione di legge (comprendente la mancanza o l'apparenza di motivazione) e non per semplice dissenso o critica della logica motivazionale. La Corte ha rilevato che il ricorso era privo della specificità richiesta dall'art. 325 e quindi inammissibile
art. 606 cod. proc. pen. (lett. e)
Richiamato implicitamente con riferimento ai limiti della censura in cassazione: l'illogicità manifesta della motivazione può essere dedotta con il motivo di cui alla lett. e), ma nel caso di specie la Corte ha ritenuto che non fosse stata data una censura di tal genere idonea a superare il filtro di ammissibilità
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenze citate: Es. Bellelli Engineering, Osella, Esposito, Sangerrnano)
La Corte richiama un orientamento consolidato secondo cui, in presenza di fallimento intervenuto prima dell'ablazione diretta, i beni confluiti nell'attivo fallimentare non possono essere oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta; resta invece possibile il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente
Massime di principio
- Se una persona giuridica è dichiarata fallita prima che si disponga una confisca diretta, i beni confluiti nell'attivo fallimentare sono gestiti dal curatore (terzo rispetto al reato) e non possono essere oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta ai sensi dell'art. 12-bis d.lgs. 74/2000
- La confisca per equivalente può restare utilizzata anche quando la confisca diretta sui beni societari è preclusa dal fallimento; pertanto l'azione cautelare finalizzata alla confisca per equivalente può essere mantenuta o disposta
- Per superare la preclusione derivante dal fallimento (ossia per far ritenere i beni ancora direttamente confiscabili) è necessario provare, con elementi concreti e motivazione puntuale, che la società sia un mero schermo o che i beni siano riconducibili direttamente all'autore del reato; non basta la semplice ripetizione delle conclusioni del provvedimento di primo grado
- In sede di cassazione contro provvedimenti cautelari reali il ricorrente deve individuare chiaramente la violazione di legge ovvero la mancanza o l'apparenza della motivazione: il semplice dissenso o censure generiche sulla valutazione dei fatti rendono il ricorso inammissibile
- Il tempo di insorgenza della procedura fallimentare è rilevante: se il sequestro è stato eseguito e perfezionato prima della dichiarazione di fallimento la situazione va valutata fattualmente; ma se il fallimento è intervenuto anteriormente, la giurisprudenza tende ad escludere l'ablazione diretta dei beni già rientrati nell'attivo fallimentare
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