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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4907/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Lecce con sei motivi: (1-2) violazione dell'art. 8 d.lgs. n. 74/2000 e vizio di motivazione per mancata individuazione del momento consumativo del reato e per presunta genericità dei capi di imputazione (mancata indicazione puntuale delle fatture e delle date); (3-4) travisamento della prova e mancata confutazione delle censure circa la reale disponibilità di automezzi (contestazione dell'assunto che le fatture relative a "nolo ns. automezzo" fossero fittizie), mancanza di documentazione carburante e difformità grafica delle fatture; (5-6) censure sul trattamento sanzionatorio: diniego delle attenuanti generiche, eccessività dell'aumento per continuazione e erroneo richiamo al comma 2-bis dell'art. 8 introdotto dalla riforma 2019.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato sotto il profilo della responsabilità e del trattamento sanzionatorio, ritenendo corrette le valutazioni di merito (le fatture del 2011 ritenute per lo più fittizie in base a più indizi: oggetto generico delle fatture, cessione dei mezzi prima del 2011, assenza di documentazione carburante, difformità grafica delle fatture rinvenute fra le parti, modalità e tempi dei pagamenti). Tuttavia, avuto riguardo al tempus commissi delicti e alla maturazione della prescrizione, ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio in quanto il reato residuo (capo A, anche dopo il 16/9/2011) è estinto per prescrizione (termine massimo computato in 10 anni secondo art. 17 comma 1-bis d.lgs. 74/2000, maturato al 31/12/2021). Quanto agli aspetti sanzionatori, la Corte ha ritenuto non manifestamente illogica la negazione delle attenuanti generiche e non eccessivo l'aumento per continuazione; ha però osservato che il richiamo al comma 2-bis di cui alla riforma 2019 era inopportuno ma non lesivo poiché la Corte territoriale aveva adottato, in concreto, il minimo edittale vigente al tempo dei fatti.

Norme richiamate

  • art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma incriminatrice del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione ai fatti del 2011 e ha confermato che il momento consumativo del reato è l'emissione della fattura (reato istantaneo), pur rilevando che il richiamo al successivo comma 2-bis introdotto nel 2019 non poteva valere per fatti del 2011

  • art. 17 comma 1-bis d.lgs. n. 74 del 2000

    Disposizione che fissa il termine di prescrizione massimo (10 anni) per il reato fiscale in esame; la Corte ha calcolato la prescrizione sulla base di questa norma e ha accertato la sua maturazione al 31/12/2021, determinando l'annullamento senza rinvio

  • comma 2-bis dell'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 (introdotto dal d.l. n. 124/2019, conv. in L. n. 157/2019)

    Norma introdotta successivamente ai fatti; la Corte ha rilevato che il suo richiamo è improprio per fatti 2011, ma ha osservato che non ha arrecato pregiudizio all'imputato perché la Corte territoriale, nella pratica, ha adottato il minimo edittale vigente all'epoca dei fatti

  • art. 133 cod. pen.

    Riferimento alle norme sulle attenuanti generiche; la Corte ha confermato che la valutazione sull'eventuale concessione delle attenuanti è rimessa al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se motivata e non contraddittoria

  • art. 445 comma 2 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alla precedente condanna dichiarata estinta dall'imputato; utilizzata quale elemento rilevante nella valutazione negativa circa l'attribuzione delle attenuanti generiche

Massime di principio

  • In materia di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/2000) il momento consumativo è l'emissione della fattura: la difesa deve indicare tempestivamente (in primo grado o in appello) contestazioni di genericità o di mancata indicazione delle date, altrimenti la questione può risultare inammissibile in cassazione
  • La presenza nelle scritture contabili del beneficiario delle fatture e l'utilizzo delle stesse per la determinazione del reddito costituiscono indizi rilevanti della loro efficacia fiscale e non escludono, anzi possono costituire elemento probatorio dell'utilizzo fraudolento se accompagnati da altri indici di fittizietà
  • Elementi indiziari concorrenti come l'assenza nella contabilità dell'emittente dei costi tipici dell'attività (es. fatture carburante), la cessione dei mezzi antecedente alle presunte prestazioni e la difformità formale delle fatture possono legittimamente portare il giudice a ritenere la fittizietà delle operazioni
  • Il pagamento successivo e tracciabile delle fatture non esclude automaticamente la loro falsità: i giudici possono ritenere che i pagamenti siano stati effettuati per "vestire di lecito" operazioni artificiose
  • Sulle attenuanti generiche il giudice di merito ha ampia discrezionalità; motivazioni che richiamino la gravità del fatto e precedenti specifici possono giustificare il diniego, sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità
  • Non spetta applicare norme introdotte successivamente ai fatti; se tuttavia l'applicazione apparente di una norma posteriore non ha inciso sul concreto trattamento sanzionatorio (ossia non ha arrecato pregiudizio), la decisione può restare valida sul punto
  • Prima di proporre impugnazioni in cassazione, valutare sempre la possibile maturazione della prescrizione: anche se il ricorso è infondato, la Cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio qualora il reato sia nel frattempo estinto per prescrizione

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