Cassazione Penale, Sentenza n. 4907/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Lecce con sei motivi: (1-2) violazione dell'art. 8 d.lgs. n. 74/2000 e vizio di motivazione per mancata individuazione del momento consumativo del reato e per presunta genericità dei capi di imputazione (mancata indicazione puntuale delle fatture e delle date); (3-4) travisamento della prova e mancata confutazione delle censure circa la reale disponibilità di automezzi (contestazione dell'assunto che le fatture relative a "nolo ns. automezzo" fossero fittizie), mancanza di documentazione carburante e difformità grafica delle fatture; (5-6) censure sul trattamento sanzionatorio: diniego delle attenuanti generiche, eccessività dell'aumento per continuazione e erroneo richiamo al comma 2-bis dell'art. 8 introdotto dalla riforma 2019.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato sotto il profilo della responsabilità e del trattamento sanzionatorio, ritenendo corrette le valutazioni di merito (le fatture del 2011 ritenute per lo più fittizie in base a più indizi: oggetto generico delle fatture, cessione dei mezzi prima del 2011, assenza di documentazione carburante, difformità grafica delle fatture rinvenute fra le parti, modalità e tempi dei pagamenti). Tuttavia, avuto riguardo al tempus commissi delicti e alla maturazione della prescrizione, ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio in quanto il reato residuo (capo A, anche dopo il 16/9/2011) è estinto per prescrizione (termine massimo computato in 10 anni secondo art. 17 comma 1-bis d.lgs. 74/2000, maturato al 31/12/2021). Quanto agli aspetti sanzionatori, la Corte ha ritenuto non manifestamente illogica la negazione delle attenuanti generiche e non eccessivo l'aumento per continuazione; ha però osservato che il richiamo al comma 2-bis di cui alla riforma 2019 era inopportuno ma non lesivo poiché la Corte territoriale aveva adottato, in concreto, il minimo edittale vigente al tempo dei fatti.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione ai fatti del 2011 e ha confermato che il momento consumativo del reato è l'emissione della fattura (reato istantaneo), pur rilevando che il richiamo al successivo comma 2-bis introdotto nel 2019 non poteva valere per fatti del 2011
art. 17 comma 1-bis d.lgs. n. 74 del 2000
Disposizione che fissa il termine di prescrizione massimo (10 anni) per il reato fiscale in esame; la Corte ha calcolato la prescrizione sulla base di questa norma e ha accertato la sua maturazione al 31/12/2021, determinando l'annullamento senza rinvio
Norma introdotta successivamente ai fatti; la Corte ha rilevato che il suo richiamo è improprio per fatti 2011, ma ha osservato che non ha arrecato pregiudizio all'imputato perché la Corte territoriale, nella pratica, ha adottato il minimo edittale vigente all'epoca dei fatti
Riferimento alle norme sulle attenuanti generiche; la Corte ha confermato che la valutazione sull'eventuale concessione delle attenuanti è rimessa al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se motivata e non contraddittoria
art. 445 comma 2 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alla precedente condanna dichiarata estinta dall'imputato; utilizzata quale elemento rilevante nella valutazione negativa circa l'attribuzione delle attenuanti generiche
Massime di principio
- In materia di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/2000) il momento consumativo è l'emissione della fattura: la difesa deve indicare tempestivamente (in primo grado o in appello) contestazioni di genericità o di mancata indicazione delle date, altrimenti la questione può risultare inammissibile in cassazione
- La presenza nelle scritture contabili del beneficiario delle fatture e l'utilizzo delle stesse per la determinazione del reddito costituiscono indizi rilevanti della loro efficacia fiscale e non escludono, anzi possono costituire elemento probatorio dell'utilizzo fraudolento se accompagnati da altri indici di fittizietà
- Elementi indiziari concorrenti come l'assenza nella contabilità dell'emittente dei costi tipici dell'attività (es. fatture carburante), la cessione dei mezzi antecedente alle presunte prestazioni e la difformità formale delle fatture possono legittimamente portare il giudice a ritenere la fittizietà delle operazioni
- Il pagamento successivo e tracciabile delle fatture non esclude automaticamente la loro falsità: i giudici possono ritenere che i pagamenti siano stati effettuati per "vestire di lecito" operazioni artificiose
- Sulle attenuanti generiche il giudice di merito ha ampia discrezionalità; motivazioni che richiamino la gravità del fatto e precedenti specifici possono giustificare il diniego, sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità
- Non spetta applicare norme introdotte successivamente ai fatti; se tuttavia l'applicazione apparente di una norma posteriore non ha inciso sul concreto trattamento sanzionatorio (ossia non ha arrecato pregiudizio), la decisione può restare valida sul punto
- Prima di proporre impugnazioni in cassazione, valutare sempre la possibile maturazione della prescrizione: anche se il ricorso è infondato, la Cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio qualora il reato sia nel frattempo estinto per prescrizione
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