Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4910/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Palo ha impugnato la sentenza di appello che lo aveva parzialmente confermato nella condanna per reati tributari: art. 10 d.lgs. n. 74/2000 (occultamento o distruzione di documenti contabili) - capo A; art. 3 d.lgs. n. 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) - capo B; art. 8 d.lgs. n. 74/2000 (emissione di fatture per operazioni inesistenti) - capo C. Le censure riguardavano: errata applicazione delle norme e travisamento probatorio (capo A), sovrapposizione e impossibilità di concorso tra artt. 3 e 10 (capo B), mancato dolo e travisamento delle dichiarazioni autoincolpanti (capo C), ed errata applicazione delle norme sulla prescrizione e sul divieto di reformatio in peius (art. 597 c.p.p.) in relazione alla declaratoria di estinzione per prescrizione di parte del capo C.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nel merito ritenendolo infondato, confermando la legittimità della qualificazione e della motivazione dei giudici di merito rispetto ai reati contestati agli artt. 3, 8 e 10 d.lgs. n. 74/2000. Tuttavia la Corte ha dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato al capo B (consumato il 25/09/2012) e ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente a quel capo. Ha precisato che la natura distinta e i diversi momenti tipici (reato permanente vs reato istantaneo) consentono il concorso tra art. 3 e art. 10, e che le dichiarazioni rese dall'imputato dimostrano il dolo richiesto per l'art. 8. La Corte ha inoltre escluso violazione del divieto di reformatio in peius in relazione alla mancata riduzione della pena dopo la parziale estinzione per prescrizione. Conseguentemente la pena indicata è stata rideterminata sottraendo la parte relativa al capo B (3 mesi), con condanna definitiva residua a 11 mesi di reclusione; per gli altri reati la prescrizione non era maturata.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 3

    La Corte conferma che il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici può concorrere con l'art. 10; è reato istantaneo perfezionato al momento della dichiarazione e richiede il dolo specifico di evasione, realizzabile tramite operazioni simulate, documenti falsi o altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 8

    L'emissione di fatture per operazioni inesistenti è reato istantaneo che si consuma con l'emissione (o, per più episodi nello stesso periodo, con l'ultima emissione); richiesto il dolo specifico di consentire a terzi l'evasione, che può desumersi anche da dichiarazioni confessorie

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 10

    Il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili ha carattere permanente (fino all'accertamento) e può coesistere con l'art. 3; l'acquisizione tardiva di documenti da terzi non esclude la configurabilità del reato

  • art. 15 cod. pen.

    Richiamata per escludere un rapporto di genere a specie tra le fattispecie, la Corte ha ritenuto inapplicabile l'art. 15 perché le condotte descritte dalle norme incriminatrici non sono in rapporto di specialità

  • art. 597 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto corretta la mancata rideterminazione della pena a seguito della parziale estinzione per prescrizione, perché il reato dichiarato estinto era un segmento di una fattispecie pluriennale e il primo giudice non aveva applicato aumenti per continuazione interna rispetto al reato ritenuto più grave

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 17 comma 1-bis

    Applicato per il calcolo del termine di prescrizione (10 anni per il reato del capo B), con conseguente dichiarazione di estinzione per prescrizione del reato consumato il 25/09/2012

Massime di principio

  • Il concorso tra art. 3 e art. 10 d.lgs. n. 74/2000 è possibile: non si tratta di concorso apparente quando le modalità concrete (artifici/dichiarazione fraudolenta vs occultamento/distruzione) sono differenti e perseguono momenti diversi (dichiarazione istantanea vs condotta permanente antecedente).
  • Il reato di occultamento/distruzione dei documenti contabili (art. 10) ha carattere permanente e la tardiva acquisizione dei documenti presso terzi non esclude necessariamente la configurabilità del reato se inizialmente l'occultamento ha impedito la ricostruzione del reddito/volume d'affari.
  • Il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8) è istantaneo e si consuma con l'emissione; in presenza di più fatture nello stesso periodo di imposta il termine di prescrizione decorre dall'ultima emissione.
  • Le dichiarazioni dell'imputato possono suffragare la sussistenza del dolo specifico richiesto per reati tributari (ad es. art. 8) anche se il terzo non ha poi realizzato l'evasione fiscale.
  • La declaratoria di prescrizione di una fattispecie parziale non determina automaticamente la rideterminazione della pena da parte della Corte di appello se, in base alla motivazione del primo giudice, non era stata operata una maggiorazione per continuazione interna che impongerebbe una revisione del trattamento sanzionatorio.
  • Nel calcolo della prescrizione dei reati tributari occorre considerare la natura istantanea o permanente della fattispecie e le specifiche date di consumazione (es. data dell'ultima fattura per art. 8).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.