Cassazione Penale, Sentenza n. 4911/2023 del 06/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per reati tributari (art. 81, cpv c.p.; art. 2, commi 1 e 2, e art. 8, comma 1, d.lgs. 74/2000). Il ricorrente censura: 1) eccessiva valorizzazione degli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate senza autonoma valutazione del giudice; 2) inesatta qualificazione come amministratore di fatto della DGF s.r.l. unipersonale; 3) illegittima revoca dell'ammissione della testimonianza del consulente tecnico di parte (violazione del diritto di difesa); 4) erronea negazione del beneficio della non menzione della condanna pur avendo ottenuto la sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato manifestamente infondati i primi due motivi (confermata la valutazione di merito sulla fittizietà delle operazioni e sugli elementi indiziari derivanti dagli accertamenti e dalla documentazione). I motivi relativi alla qualifica di amministratore di fatto sono stati ritenuti inammissibili perché si riducevano a richieste di rivalutazione del merito. I motivi sulla revoca dell'ammissione della prova testimoniale sono inammissibili per decadenza procedurale, atteso che la nullità non è stata eccepita immediatamente in udienza. Sono, invece, accolti i motivi sulla non menzione: la Corte ha riscontrato una contraddittorietà argomentativa nella motivazione della Corte territoriale, che aveva concesso la sospensione condizionale ma negato la non menzione avendo adotto lo stesso elemento come favorevole e ostativo; per tale ragione la sentenza è annullata limitatamente al punto della non menzione e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio su quel punto. Il resto del ricorso è dichiarato inammissibile e la responsabilità penale dell'imputato è dichiarata irrevocabile.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
Richiamato in relazione alla responsabilità per più reati (concorso), posto a fondamento della contestazione della pluralità di violazioni.
art. 2 e art. 8 d.lgs. 74/2000
Norme del decreto tributario penale che regolano i reati fiscali contestati (omessa dichiarazione, emissione di fatture per operazioni inesistenti/indebita compensazione); la sentenza conferma che gli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate e la documentazione comprovano la fittizietà delle operazioni.
art. 192, comma 2 c.p.p.
Utilizzato per giustificare la valutazione degli elementi indiziari e la corretta applicazione dei criteri di valutazione della prova da parte del giudice di merito.
art. 468 c.p.p.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione alla revoca dell'ammissione delle prove; la Corte ha esaminato la questione alla luce dei limiti processuali e della decadenza dall'eccezione.
art. 495 c.p.p.
Richiamato dalla Corte in tema di diritto della parte di "difendersi provando" e di parità delle armi, in connessione con la nullità dell'ordinanza che revoca l'ammissione dei testi.
art. 182, comma 2 c.p.p.
Applicata per affermare la decadenza dal motivo relativo alla nullità dell'atto (revoca dell'ammissione della prova) dato che la parte presente non eccepì immediatamente la nullità.
art. 180 c.p.p.
Richiamato nella disamina sulle nullità generali deducibili dopo il grado successivo, con i limiti posti dall'art. 182 c.p.p.
art. 133 c.p.
Norma che regola i benefici penitenziari (sospensione condizionale della pena) e la discrezionalità del giudice nella concessione dei benefici; la Corte richiede motivazione quando si concede un beneficio e si nega un altro correlato.
art. 175 c.p.
Norma sul beneficio della non menzione; è stata oggetto di censura per la motivazione carente della Corte territoriale nella negazione del beneficio.
art. 624 c.p.p.
Richiamato in relazione all'effetto dichiarativo dell'inammissibilità del ricorso e alla irrevocabilità della sentenza per quanto riguarda la responsabilità penale.
art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 conv. in L. 176/2020
Norma che ha autorizzato la trattazione in camera di consiglio senza intervento delle parti per il procedimento in esame; richiamata nel rito adottato.
art. 6 CEDU e art. 111 Cost.
Principi richiamati con riferimento al diritto al giusto processo, al contraddittorio e alla parità delle armi nella valutazione delle nullità e del diritto di difesa.
Massime di principio
- Gli accertamenti degli uffici tributari possono costituire elementi indiziari valutabili dal giudice penale, ma non sono automaticamente "presunzioni tributarie" prive di valore probatorio: il giudice deve motivare la valutazione e la congruità degli elementi indiziari ai sensi dell'art. 192 c.p.p.
- Le questioni di fatto decise dalla Corte d'appello sono sindacabili in Cassazione solo nei limiti della correttezza logico-giuridica della motivazione; richieste generiche di rivalutazione del materiale probatorio sono inammissibili.
- La mancata eccezione immediata di nullità procedurali (es. revoca dell'ammissione di prove) quando la parte è presente in udienza determina la perdita della possibilità di far valere la nullità in sede di impugnazione (decadenza ai sensi dell'art. 182 c.p.p.).
- Quando il giudice concede un beneficio (es. sospensione condizionale della pena) ma ne nega un altro strettamente correlato (es. non menzione), deve motivare esplicitamente le ragioni per cui gli elementi favorevoli all'uno non supportano anche l'altro, altrimenti la motivazione è viziata e il provvedimento può essere annullato e rimesso per nuovo esame.
- La Cassazione può confermare la responsabilità penale e al tempo stesso annullare la decisione su specifici profili motivazionali, disponendo il rinvio per un nuovo giudizio limitato al punto viziato.
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