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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25819/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un dipendente sanitario che, dopo una precedente storia di contratti a termine e a tempo indeterminato, aveva svolto per un periodo limitato mansioni di caposala/coordinamento. Egli chiedeva il riconoscimento dell'indennità di coordinamento, parte fissa prevista dall'art. 10 del c.c.n.l. comparto sanità 2000-2001, e, come conseguenza, l'inquadramento nel livello Ds ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. b), del c.c.n.l. 2004. La Corte d'appello aveva negato le domande ritenendo che tali norme si applicassero solo a chi fosse già titolare di rapporto a tempo indeterminato e, in particolare, al personale inquadrato nella categoria D alla data del 31 agosto 2001. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha proposto tre censure: omesso esame di fatti decisivi; motivazione apparente/contraddittoria; violazione e falsa applicazione di norme di diritto e contratti collettivi, sostenendo che la Corte territoriale non aveva considerato, da un lato, la delibera aziendale n. 118 del 2008 e la commissione bilaterale istituita per definire i criteri di attribuzione dell'indennità, dall'altro, il fatto che egli avrebbe svolto sin dal 1991 funzioni di coordinamento in modo continuativo, circostanza che, a suo dire, avrebbe dovuto rilevare indipendentemente dalla formale categoria di appartenenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Pur rilevando che la sentenza impugnata conteneva un passaggio inesatto sulla data di trasformazione del rapporto in tempo indeterminato, ha ritenuto corretta la conclusione di merito: il ricorrente, alla data del 31 agosto 2001, non era inquadrato di ruolo nella categoria D, ma nella categoria C, e il successivo contratto a termine con mansioni di caposala non poteva supplire al requisito richiesto dalla disciplina collettiva. La Corte ha ribadito che, per l'indennità di coordinamento in prima applicazione e per il conseguente passaggio al livello Ds, è necessario il formale e stabile presupposto dell'appartenenza alla categoria D o, per il personale proveniente dalla categoria C, un formale riconoscimento aziendale delle funzioni di coordinamento. Non essendo emerso nel caso né un pregresso inquadramento in D né un atto formale di riconoscimento riferito alla posizione rilevante, la domanda era infondata. Il ricorrente è stato condannato alle spese e alla refusione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 10 c.c.n.l. Comparto sanità 20 settembre 2001

    comma 1; commi 2 e 3; comma 7

    L'indennità di coordinamento ha una disciplina differenziata: a regime richiede un formale incarico di coordinamento; in prima applicazione è riconoscibile solo nei casi espressamente previsti dal contratto collettivo, con requisiti di appartenenza alla categoria D o di formale riconoscimento aziendale delle funzioni svolte.

  • art. 19, comma 1, lett. b), c.c.n.l. Comparto sanità 19 aprile 2004

    L'inquadramento nel livello Ds presuppone il precedente riconoscimento dell'indennità di coordinamento e non può derivare automaticamente dal solo svolgimento temporaneo di mansioni di coordinamento.

  • art. 5, comma 2, c.c.n.i. 20 settembre 2001

    Per il restante personale la progressione segue requisiti di anzianità e criteri aziendali specifici, con procedure selettive, non un automatismo legato a mansioni svolte in via temporanea.

  • art. 8 c.c.n.l. 20 settembre 2001

    Le clausole di finanziamento e di riordino del personale confermano il carattere eccezionale della disciplina sull'indennità di coordinamento e l'esigenza di un assetto stabile e definito della posizione lavorativa.

  • art. 9, comma 2, c.c.n.l. 20 settembre 2001

    La ricollocazione del personale e l'unificazione delle categorie sono funzionali al riordino delle professioni sanitarie, ma non eliminano i requisiti specifici previsti per l'indennità di coordinamento in prima applicazione.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    La censura di omesso esame di un fatto decisivo è stata ritenuta non idonea a scalfire la ratio decidendi, poiché il fatto dedotto non mutava il requisito decisivo dell'appartenenza alla categoria D al 31 agosto 2001.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    La dedotta violazione di legge e vizi motivazionali non hanno condotto all'accoglimento, poiché la ricostruzione della disciplina collettiva operata dalla Corte territoriale è stata considerata sostanzialmente corretta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Per il riconoscimento dell'indennità di coordinamento prevista dal c.c.n.l. sanità in prima applicazione non basta l'effettivo svolgimento di mansioni di coordinamento: occorre che il lavoratore rientri nei requisiti soggettivi stabiliti dal contratto collettivo, in particolare l'appartenenza alla categoria richiesta alla data di riferimento oppure un formale riconoscimento aziendale delle funzioni svolte.
  • Il contratto a termine con attribuzione temporanea di mansioni superiori non è sufficiente, di per sé, a fondare il diritto alla stabilizzazione dell'indennità di coordinamento o al passaggio automatico al livello Ds, se manca il presupposto dell'inquadramento di ruolo previsto dalla disciplina collettiva.
  • Nella interpretazione delle clausole collettive sul riordino del personale sanitario, le ipotesi di prima applicazione e le ipotesi a regime vanno tenute distinte: le prime sono eccezionali e richiedono il rigoroso rispetto dei requisiti testuali, mentre le seconde presuppongono un formale incarico di coordinamento conferito dall'amministrazione.
  • Il riconoscimento del superiore livello Ds non consegue automaticamente all'esercizio di funzioni di coordinamento, ma dipende dalla previa spettanza dell'indennità di coordinamento secondo i presupposti contrattuali e, per il restante personale, dai criteri aziendali di progressione e dalle procedure selettive previste dalla contrattazione collettiva.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFR
RamiLavoro
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