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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34877/2024 del 29/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la sentenza della corte d'appello che aveva riconosciuto la servitù prediale di passaggio veicolare per destinazione del padre di famiglia a carico del fondo del ricorrente e in favore del fondo della resistente. Ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da due fondi contigui originariamente appartenenti agli stessi danti causa e poi separatamente trasferiti a soggetti diversi. Il proprietario del fondo oggi asseritamente servente ha chiesto in primo grado l'accertamento dell'inesistenza di un diritto reale di servitù di passaggio veicolare sul proprio terreno e la rimozione di una cancellata posta sul confine. Il tribunale ha accolto la domanda. In appello, la controparte ha sostenuto che il passaggio veicolare fosse stato acquistato per destinazione del padre di famiglia ex art. 1062 c.c. e la corte territoriale ha accolto il gravame, dichiarando costituita la servitù. In cassazione il soccombente ha dedotto un unico motivo di violazione di legge, lamentando: 1) l'erronea applicazione degli artt. 1027 e 1062 c.c., perché la corte d'appello avrebbe valorizzato una situazione che, a dire del ricorrente, riguardava un unico fondo e non due fondi distinti come richiesto dall'art. 1062 c.c.; 2) l'erronea qualificazione della situazione di fatto come servitù prediale, poiché l'utilità sarebbe stata riferita soltanto a determinati conduttori/affittuari e quindi, semmai, a un diritto personale di godimento. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile sia perché mirava in realtà a rivalutare i fatti e le risultanze istruttorie, sia perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, sia perché introduceva una questione nuova sulla natura personale del godimento del posto auto. Ha inoltre rilevato che la decisione impugnata era conforme all'orientamento consolidato sull'art. 1062 c.c., che richiede originaria appartenenza comune, situazione di asservimento visibile e permanente e opere destinate all'esercizio della servitù.

Norme richiamate

  • art. 1027 c.c.

    richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione del diritto come servitù prediale; la Corte non ne fa oggetto di diversa interpretazione autonoma, limitandosi a rilevare che la censura pretendeva una rivalutazione del fatto.

  • art. 1062 c.c.

    la norma è letta nel senso che la servitù per destinazione del padre di famiglia presuppone l'originaria appartenenza comune di due fondi poi separati, l'esistenza di una situazione obiettiva di asservimento, la visibilità dell'asservimento e la sua non precarietà, oltre alla presenza di opere destinate all'esercizio della servitù.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il vizio di violazione di legge non consente di censurare la mera ricognizione del fatto compiuta dal giudice di merito; se il motivo si risolve in una diversa lettura delle risultanze istruttorie è inammissibile.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il motivo è inammissibile quando non è riferibile alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c.

    se la sentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata e il ricorso non offre argomenti per mutarla, il ricorso va dichiarato inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato come parametro dell'ulteriore importo da versare a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la denuncia di violazione di legge non può essere usata per contestare la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito: quando il motivo mira soltanto a ottenere una diversa valutazione delle prove o delle risultanze istruttorie, esso è inammissibile.
  • La servitù per destinazione del padre di famiglia richiede che i fondi, originariamente appartenenti a un unico proprietario, siano poi separati e che al momento della separazione esista una situazione di asservimento obiettivamente percepibile, non precaria e resa manifesta da opere visibili destinate in modo stabile all'esercizio del passaggio.
  • Ai fini dell'art. 1062 c.c. non è decisiva la sola formale intestazione catastale, ma la concreta configurazione dei luoghi e l'esistenza di opere idonee a rendere evidente e permanente l'asservimento tra i fondi.
  • È inammissibile in cassazione la censura che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione questioni nuove, come la diversa qualificazione del rapporto in termini di diritto personale di godimento, se tale tema non risulta trattato nella decisione impugnata né risulta specificamente dedotto nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieServitùImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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