Sentenza del 20/01/2023 n. 1726 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La lavoratrice, inquadrata come ausiliario livello A2 del CCNL Dipendenti Strutture residenziali e socio-assistenziali (AIOP), aveva chiesto il riconoscimento del diritto all'inquadramento nella posizione B (poi D2 dal luglio 2012) a decorrere da febbraio 2010 e il pagamento delle relative differenze retributive. Il Tribunale di Frosinone aveva accolto la domanda; la Corte d'Appello di Roma ha rigettato il gravame proposto dalla datrice Villa A. S.r.l. confermando che le mansioni effettivamente svolte dalla V. erano proprie della figura professionale dell'Operatore Socio Sanitario (OSS) e che la stessa aveva conseguito il titolo professionale; la società ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 2103 c.c. e delle norme contrattuali in materia di classificazione, nonché erronea applicazione del procedimento corretto per l'inquadramento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Villa A. S.r.l. rilevando, in primo luogo, l'insufficiente specificazione da parte della ricorrente dei contratti collettivi e delle norme ritenute violate, in violazione dell'art. 366 c.p.c.; in secondo luogo ha ritenuto infondata la censura relativa al mancato svolgimento del procedimento logico-giuridico trifasico (accertamento delle mansioni svolte, individuazione delle qualifiche del CCNL, confronto tra i due profili), perché la Corte d'Appello aveva correttamente effettuato tali fasi e motivato la decisione sulla base della declaratoria contrattuale e dell'accordo Stato/Regioni di febbraio 2001 (profilo OSS). Il ricorso è stato quindi respinto; la ricorrente è condannata al pagamento delle spese di giudizio e di un eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi del DPR n.115/2002.
Norme richiamate
Norma sulla qualificazione delle mansioni e conservazione del lavoratore; invocata dalla ricorrente come fondamento per contestare l'inquadramento, la Corte però non ha ritenuto dimostrata la violazione alla luce dell'accertamento delle mansioni svolte.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Ground di cassazione per violazione di legge; citato perché il ricorso deduceva violazione e falsa applicazione delle norme di legge e contrattuali, ma la Corte ha ritenuto la censura carente di specificità.
art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4
Prevede l'obbligo di specificità nel ricorso per cassazione. La Corte ha richiamato tale norma per affermare che la ricorrente non ha indicato analiticamente quali disposizioni collettive e quali norme sarebbero state violate.
art. 380-bis cod. rito
Norma procedurale richiamata in relazione alla comunicazione della proposta del relatore e del decreto di fissazione dell'adunanza camerale; indicativa del rispetto delle formalità processuali.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Norme sul contributo unificato: la Corte dà atto dell'esistenza dei presupposti per l'ulteriore versamento del contributo da parte della ricorrente, in relazione alla data di proposizione del ricorso.
CCNL Dipendenti di Strutture residenziali e socio-assistenziali (AIOP)
La contrattazione collettiva contiene le declaratorie delle qualifiche (A2/ausiliario, B ecc.). La Corte d'Appello ha richiamato tali declaratorie per ritenere che le mansioni svolte rientrassero nel profilo OSS e nel livello superiore.
Accordo Stato/Regioni, febbraio 2001 (profilo OSS)
Definisce la figura professionale dell'Operatore Socio Sanitario; la Corte d'Appello ha ritenuto decisivo il richiamo a tale profilo, anche perché la lavoratrice aveva conseguito il relativo titolo.
Massime di principio
- Per ottenere l'inquadramento superiore è necessario dimostrare le mansioni effettivamente svolte: il giudice opera un accertamento fattuale delle attività concrete e le confronta con le declaratorie del CCNL.
- Il procedimento logico-giuridico per l'inquadramento è trifasico: (1) accertamento delle mansioni effettive; (2) individuazione delle qualifiche previste dal CCNL; (3) confronto tra mansioni e declaratorie contrattuali.
- Il possesso del titolo professionale pertinente (es. qualifica OSS) rafforza la tesi della lavoratrice, ma la decisione si fonda soprattutto sul confronto tra compiti svolti e declaratorie contrattuali.
- In sede di cassazione il ricorrente deve indicare con precisione le norme (leggi e clausole contrattuali) ritenute violate e spiegare come la motivazione impugnata le avrebbe disattese (art. 366 c.p.c.); la genericità comporta il rigetto per carenza di specificità.
- È importante documentare e conservare prove concrete delle mansioni svolte (orari, mansioni riportate in turni, testimonianze, titoli professionali, incarichi formali) per sostenere una domanda di riclassificazione.
- Le spese e gli eventuali contributi processuali possono gravare sulla parte soccombente; chi impugna in cassazione deve valutare anche il rischio economico del ricorso.
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