Sentenza del 20/01/2023 n. 62 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
Accise sulla autoproduzione di energia - meccanismo di rivalsa - nuova interpretazione sull'applicabilità dell'esenzione - modifica della pretesa impositiva - inapplicabile retroattivamente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di pagamento per accise sull'energia elettrica vettoriata nel 2008; questione se la società consortile fosse esente dall'accisa in quanto "autoproduttore" ai sensi dell'art.52 (esenzioni) del TUA e dell'art.2 comma 2 del D.lgs.79/1999; contestazione dell'Agenzia sulla legittimità dell'esenzione, sulla decorrenza della prescrizione e sulla possibilità di applicare retroattivamente una diversa interpretazione amministrativa; considerazioni sul diritto di rivalsa del fornitore e sui danni patrimoniali subìti dal consorzio per l'impossibilità di esercitare tale rivalsa.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado delle Marche ha respinto l'appello dell'Agenzia e confermato la sentenza della CTP di Macerata. Il giudice ha ritenuto correttamente identificati i consorzi muniti dei requisiti come soggetti esenti dall'accisa alla luce del combinato disposto dell'art.52 (comma 3, lettera b) del TUA e dell'art.2 comma 2 del D.lgs.79/1999 (che definisce gli autoproduttori come "appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili"). La Corte ha concluso che la successiva diversa interpretazione dell'Amministrazione non giustifica la nuova pretesa impositiva nei confronti della società, soprattutto perché l'Amministrazione stessa per anni aveva riconosciuto la posizione dell'appellata impedendo di fatto alla società di esercitare la rivalsa sui soci e cagionando così danni irreversibili. Sono state compensate le spese di giudizio.
Norme richiamate
D.lgs. n. 504/1995 (Testo Unico Accise - TUA), art. 52 comma 3 lettera B
Prevede l'esenzione dall'accisa per il consumo effettuato dalle imprese di autoproduzione; la Corte ha interpretato questa norma in collegamento con la successiva definizione di "autoproduttore" contenuta nel D.lgs.79/1999.
D.lgs. n. 79/1999, art. 2 comma 2
"appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili"
Definisce gli autoproduttori includendo consorzi e società consortili per la produzione da FER; la Corte ha usato tale definizione per qualificare la società come soggetto esente dall'accisa.
Riconosce al fornitore (soggetto passivo dell'accisa) la facoltà di trasferire l'onere dell'accisa sul consumatore (rivalsa) al momento dell'emissione della fattura; la Corte ha sottolineato che l'Amministrazione, impedendo per anni l'applicazione dell'accisa, ha di fatto precluso l'esercizio di tale diritto.
Statuto del Contribuente, art. 10
Il principio del legittimo affidamento è rilevante per temperare sanzioni e interessi; la Corte ha riconosciuto che l'Amministrazione aveva applicato il principio limitatamente alle sanzioni, ma ha ritenuto che il comportamento amministrativo consolidato argomentasse l'esenzione sostanziale dell'imposta.
Direttiva CE n. 96/92 (richiamata nel contesto del recepimento)
La disciplina nazionale è stata interpretata in coerenza con la finalità comunitaria di favorire autoproduzione/auto-consumo da fonti rinnovabili; il D.lgs.79/1999 è considerato atto di recepimento utile ai fini interpretativi.
Massime di principio
- Se una norma nazionale prevede un'esenzione generica per "autoproduttori" e una successiva normativa o interpretazione amministrativa definisce più precisamente chi rientra in tale categoria (es. consorzi per FER), il soggetto che rispetta tale definizione può legittimamente pretendere l'esenzione anche se l'Amministrazione cambia successivamente interpretazione.
- Una lunga prassi amministrativa favorevole e ripetute comunicazioni/atteggiamenti dell'Amministrazione possono rafforzare il legittimo affidamento del contribuente e impedire l'applicazione retroattiva di una nuova pretesa erariale, specie quando la modifica pratica impedisce al soggetto passivo di esercitare il diritto di rivalsa sui consumatori.
- Il diritto di rivalsa del fornitore consente di trasferire l'accisa al consumatore al momento della fatturazione; se l'Amministrazione per anni ha impedito l'applicazione dell'accisa, il mancato esercizio della rivalsa può causare danni irreversibili al fornitore e ciò va considerato nel vaglio della legittimità della pretesa retroattiva.
- Il mutamento di orientamento giurisprudenziale non ha effetto automatico retroattivo se il contribuente ha fatto affidamento su un'interpretazione amministrativa consolidata; per situazioni analoghe è fondamentale documentare la prassi amministrativa e le comunicazioni ufficiali ricevute.
- In contenziosi simili, bisogna valutare distintamente: (a) la legittimità dell'imposta sostanziale; (b) la prescrizione e sue eventuali interruzioni; (c) l'applicazione del principio del legittimo affidamento; l'esito può dipendere in misura rilevante dal comportamento concreto dell'Amministrazione nel tempo.
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