Cassazione Penale, Sentenza n. 25384/2026 del 06/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna di primo grado per detenzione di sostanza stupefacente destinata allo spaccio di lieve entità. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la motivazione d'appello fosse solo apparente perché avrebbe riprodotto quella del primo giudice senza confrontarsi con le deduzioni difensive: in particolare, non avrebbe spiegato l'assenza di indici di spaccio né la possibile destinazione all'uso personale del modesto quantitativo detenuto, e avrebbe fondato la decisione su argomentazioni congetturali non idonee a superare il ragionevole dubbio. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge e mancanza assoluta di motivazione in relazione alla recidiva reiterata, lamentando che fosse stata valorizzata soltanto l'esistenza di due precedenti specifici senza una concreta verifica della maggiore riprovevolezza della condotta e della effettiva pericolosità dell'autore, anche alla luce della natura dei reati, dell'omogeneità e della vicinanza temporale dei precedenti rispetto al fatto contestato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, osservando che la sentenza di appello, letta congiuntamente a quella di primo grado in presenza di doppia conforme, aveva già indicato puntualmente gli elementi da cui desumere la destinazione allo spaccio: il quantitativo non esiguo di droga, idoneo a ricavare 63 dosi medie giornaliere, il confezionamento in 39 involucri, e il luogo noto come piazza di spaccio. Il motivo si limitava invece a riproporre le stesse tesi difensive senza confrontarsi realmente con la ratio decidendi. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché la Corte territoriale, pur con motivazione sintetica, aveva comunque considerato la natura dei precedenti specifici, la loro omogeneità e la loro vicinanza temporale tra loro e rispetto al fatto per cui si procedeva, traendo da ciò la conclusione della maggiore pericolosità e della riprovevolezza della condotta. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
norma incriminatrice applicata al fatto di detenzione di sostanza stupefacente ritenuta destinata allo spaccio di lieve entità; la Corte conferma che gli indici fattuali valorizzati dai giudici di merito consentono di escludere la destinazione all'uso personale.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
invocato per denunciare violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte richiama che il motivo deve essere specifico e correlato alle argomentazioni della sentenza impugnata.
richiamato con riferimento alla recidiva, ritenuta dalla Corte sulla base dei precedenti specifici, della loro omogeneità e della vicinanza temporale rispetto al fatto.
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
indica che il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
in caso di rigetto del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo che si limiti a riproporre le difese già svolte in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata è inammissibile per difetto di specificità.
- In presenza di doppia conforme, la motivazione della sentenza d'appello può essere letta insieme a quella di primo grado; il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo meramente assertivo o generico.
- In materia di stupefacenti, la destinazione allo spaccio può essere desunta da una pluralità di indici fattuali convergenti, come il quantitativo detenuto, il confezionamento in dosi o involucri e il luogo del rinvenimento notoriamente collegato allo spaccio.
- La doglianza sulla destinazione della sostanza all'uso personale non è idonea a superare la decisione di merito se non si confronta concretamente con gli elementi fattuali valorizzati dai giudici di merito.
- La recidiva può essere motivatamente ritenuta quando i precedenti specifici, omogenei e prossimi nel tempo rispetto al fatto oggetto di giudizio, mostrino una progressione del percorso delittuoso e una maggiore pericolosità dell'autore.
- Una motivazione sulla recidiva, anche se sintetica, è sufficiente se rende percepibile il giudizio di riprovevolezza e pericolosità fondato sulla natura e sulla collocazione temporale dei precedenti.
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