Cassazione Civile, Ordinanza n. 08554/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia origina dall'opposizione proposta avverso un'intimazione di pagamento, avente a monte una cartella di pagamento emessa dall'ente previdenziale e notificata dal concessionario della riscossione. In appello l'opposizione era stata respinta perché la Corte territoriale aveva ritenuto non maturata la prescrizione, in quanto interrotta da due intimazioni di pagamento notificate nel 2003 e nel 2007. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione dell'art. 416 c.p.c. e della L. n. 46/1999, per avere il giudice utilizzato relate di notifica prodotte tardivamente dal concessionario; (2) vizio motivazionale per avere ritenuto conformi all'originale i due atti interruttivi; (3) vizio motivazionale per avere trascurato che gli atti sarebbero stati prodotti solo in ultima pagina; (4) vizio motivazionale per mancata pronuncia sulla prescrizione. L'ente previdenziale ha resistito con controricorso; il concessionario della riscossione è rimasto intimato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'interruzione della prescrizione è rilevabile d'ufficio e che, nel rito del lavoro, il giudice può accertarla anche sulla base di documenti prodotti tardivamente dal concessionario, in forza dei poteri officiosi ex art. 421 c.p.c. Ha dichiarato inammissibili gli altri tre motivi: il secondo per mancata specificazione della dedotta difformità tra copie e originali e per difetto di allegazione del disconoscimento ex art. 2719 c.c.; il terzo per mancata specificazione della decisività del fatto storico allegato; il quarto perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, centrata sull'efficace interruzione della prescrizione nel 2003 e nel 2007. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore dell'ente previdenziale, mentre non è stata pronunciata condanna alle spese nei confronti del concessionario rimasto intimato. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
È richiamato dalla ricorrente per contestare l'utilizzabilità di documenti prodotti tardivamente dalla controparte; la Corte non accoglie la censura.
L. n. 46/1999
È richiamata dalla ricorrente nel primo motivo, ma la Corte non ne fa applicazione favorevole alla tesi della tardiva inammissibilità dei documenti.
Attribuisce al giudice del lavoro poteri ufficiosi che consentono di rilevare d'ufficio l'interruzione della prescrizione e di valorizzare documenti prodotti tardivamente ai fini dell'accertamento dell'intervenuta interruzione.
La contestazione di difformità tra copia e originale avrebbe richiesto un disconoscimento specifico; in difetto, la censura è stata ritenuta inammissibile.
La censura di vizio motivazionale è stata dichiarata inammissibile perché non spiega la decisività del fatto storico allegato rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Richiamato per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, l'interruzione della prescrizione può essere rilevata d'ufficio dal giudice sulla base dei poteri officiosi di cui all'art. 421 c.p.c., anche quando la prova documentale sia stata prodotta tardivamente dalla parte convenuta.
- La tardiva produzione documentale del concessionario della riscossione non impedisce, di per sé, l'accertamento dell'intervenuta interruzione della prescrizione, se il documento è idoneo a provarla e il giudice può valorizzarlo nei limiti dei propri poteri istruttori officiosi.
- La deduzione di difformità tra copia e originale di un documento richiede una contestazione specifica e, ove ne ricorrano i presupposti, un disconoscimento ex art. 2719 c.c.; una mera allegazione generica di non conformità è insufficiente.
- Il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo, realmente discusso nel giudizio di merito e idoneo a sovvertire la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la concreta ragione decisoria della sentenza impugnata; se si limita a riproporre difese di merito senza attaccare la ratio, è inammissibile.
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