Cassazione Civile, Ordinanza n. 07473/2023 del 15/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi ai periodi d'imposta 2000, 2001 e 2002 emessi a seguito di PVC e fondati su accertamento induttivo per ritenuta inattendibilità delle scritture contabili. L'Ufficio contestava maggiori ricavi e quindi maggiori IRPEG, IRAP e IVA, oltre sanzioni, valorizzando soprattutto una protratta cassa negativa, alcune operazioni dei soci, l'assenza di distribuzione di utili e la perdurante perdita della società. Dopo un primo ciclo di giudizio culminato in cassazione con rinvio per motivazione apparente, la CTR in rinvio aveva accolto gli appelli della società, riducendo la pretesa alle risultanze del PVC e ritenendo superato l'indizio della cassa negativa. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava violazione dell'art. 384 c.p.c., dell'art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR non avesse rispettato il principio di diritto e avesse motivato in modo incomprensibile, confondendo l'inattendibilità contabile con dati istruttori del PVC e con la definizione agevolata; con il secondo denunciava violazione degli artt. 2909 c.c. e 329 c.p.c. per avere la CTR ritenuto formato un giudicato interno sulle sanzioni, mentre la questione era stata assorbita e non poteva considerarsi coperta da giudicato.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto che la CTR non avesse dato un percorso argomentativo coerente con il principio di diritto fissato nel precedente giudizio rescindente, poiché aveva posto a fondamento della decisione elementi (dati del PVC, maggiori incassi, definizione agevolata) non logicamente raccordati con l'accertata inattendibilità della contabilità e con la presunzione di ricavi non contabilizzati derivante dalla cassa negativa. Ha inoltre escluso la formazione di un giudicato interno sulle sanzioni, osservando che la questione era rimasta viva dopo la cassazione delle sentenze di merito e che l'appello incidentale dell'Ufficio poteva essere riproposto nel giudizio di rinvio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge è stata invocata per censurare sia il mancato rispetto del principio di diritto nel giudizio di rinvio sia l'erronea affermazione del giudicato interno.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e procedere a un nuovo esame del materiale probatorio nei limiti del decisum rescindente.
art. 39, secondo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È richiamato quale base dell'accertamento induttivo fondato sull'inattendibilità complessiva della contabilità e su gravi anomalie contabili.
È richiamato in relazione alla ricostruzione presuntiva dei ricavi e al riparto dell'onere della prova nella contestazione della pretesa fiscale.
È stato escluso che si fosse formato giudicato interno sulle sanzioni, perché la relativa questione era rimasta impregiudicata dopo la cassazione della sentenza di merito.
È stato ritenuto erroneo l'assunto del giudice di rinvio secondo cui la mancata impugnazione autonoma avesse determinato il giudicato interno sulle sanzioni.
Nel giudizio di rinvio le parti possono riproporre le questioni rimaste impregiudicate mediante comparsa, senza necessità di una nuova impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio la sentenza rescindente vincola il giudice di merito non solo nel dispositivo, ma anche nel necessario percorso logico-argomentativo: il nuovo esame deve confrontarsi con il principio di diritto e con gli elementi probatori indicati dalla Cassazione.
- Quando l'accertamento fiscale è fondato su presunzioni di inattendibilità contabile, il giudice del rinvio deve spiegare in modo coerente e specifico se e come gli elementi sopravvenuti o già acquisiti superino la presunzione, senza affermazioni apodittiche o sganciate dal nesso logico con la base indiziaria originaria.
- La cassa negativa può costituire grave anomalia contabile idonea a sorreggere una presunzione di ricavi non contabilizzati almeno pari al disavanzo, salvo che il contribuente fornisca una spiegazione convincente e probatoria idonea a neutralizzare l'indizio.
- La cassazione con rinvio che travolge la decisione sul diritto principale comporta l'assorbimento della questione accessoria, sicché su quest'ultima non si forma giudicato interno e la parte interessata può riproporla nel giudizio di rinvio.
- L'assenza di una pronuncia espressa su un capo assorbito non equivale a definitiva soccombenza su quel capo quando la sentenza sia stata integralmente cassata per un punto preliminare o assorbente.
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