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Sentenza

Sentenza n. 1209/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

Giustizia amministrativa202300950

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, che aveva respinto l’impugnazione delle deliberazioni comunali di adozione e approvazione di una variante alle N.T.A. del P.R.G., nella parte relativa alla destinazione dell’immobile a servizi di uso pubblico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società appellante contestava la sentenza di primo grado e gli atti di variante urbanistica nella parte in cui non avevano recepito l’Intesa Stato-Regione relativa all’immobile e ne avevano confermato l’inclusione negli standard urbanistici e la destinazione pubblicistica. Con il primo motivo deduceva violazione e falsa applicazione dell’art. 29, commi 1 e 1-bis, d.l. n. 269/2003, della disciplina sulle dismissioni dei beni pubblici, dell’art. 41-quinquies l. n. 1150/1942, del d.m. n. 1444/1968 e dell’art. 9 l.r. n. 18/1983, nonché violazione dell’Intesa Stato-Regione del 2010 ed eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria e motivazione, erronea presupposizione, illogicità e irragionevolezza. Sosteneva che l’equiparazione prevista dall’art. 29, comma 1-bis, dovesse comprendere anche funzioni direzionali e di servizio private, oltre a quelle pubbliche, e che l’Intesa Stato-Regione imponesse al Comune di adeguare la pianificazione alla possibilità di utilizzo privato dell’immobile. Con il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 9 d.P.R. n. 327/2001 ed eccesso di potere per difetto di motivazione e istruttoria, sostenendo che la reiterata destinazione esclusivamente pubblica di un bene puntuale, diversamente dagli immobili circostanti destinati a usi privati, integrasse un vincolo espropriativo, soggetto a motivazione specifica e indennizzo. Con il terzo motivo deduceva violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, difetto assoluto di motivazione, illogicità, irrazionalità e perplessità, nonché omessa pronuncia del TAR ex art. 112 c.p.c., lamentando che la deliberazione definitiva di variante avesse respinto l’osservazione della società con una formula tautologica, senza esplicitare le ragioni della previsione urbanistica né confutare le osservazioni presentate. Le parti avevano inoltre chiesto congiuntamente il rinvio dell’udienza, prospettando una possibile futura revisione della pianificazione comunale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza congiunta di rinvio, rilevando che le vicende istituzionali del Comune e l’ipotizzata revisione della pianificazione non consentivano una previsione ragionevole di definizione in tempi certi e non integravano i casi eccezionali richiesti dall’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. Nel merito ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che la destinazione urbanistica a servizi di uso pubblico costituisse una previsione generale di pianificazione territoriale, non soggetta a puntuale motivazione riferita al singolo bene, e non integrasse un vincolo espropriativo, poiché lasciava possibili utilizzi economici dell’immobile, tra cui la locazione a soggetti pubblici per l’insediamento di uffici. Ha escluso che la disciplina delle dismissioni imponesse al Comune di conformare la pianificazione alle aspettative dell’acquirente dell’immobile: il privato acquirente non può imporre all’ente locale di modificare le destinazioni di piano. Ha inoltre affermato che l’Intesa Stato-Regione del 2010 non obbligava il Comune ad attribuire la destinazione auspicata dalla società, ma attuava l’art. 29, comma 1-bis, d.l. n. 269/2003 consentendo una forma di accertamento di conformità a regime degli immobili pubblici non conformi agli strumenti urbanistici. Secondo il Collegio, in assenza di una diversa previsione, la precedente destinazione dell’immobile poteva essere ricondotta a funzioni direzionali e di servizio, ma non fino a sovvertire la pianificazione comunale e l’ontologica distinzione tra servizio pubblico e possibilità generalizzata di svolgere qualsiasi attività economica privata. Le spese del grado sono state integralmente compensate per la complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 29, commi 1 e 1-bis, d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    equiparazione tra funzioni relative a immobili pubblici e determinate destinazioni direzionali e di servizio; disciplina attuata dall’Intesa Stato-Regione

    La disposizione non impone agli enti locali di conformare la pianificazione urbanistica alle aspettative dell’acquirente dell’immobile dismesso e non consente di sovvertire la distinzione urbanistica tra servizio pubblico e generica attività economica privata.

  • art. 58 d.l. n. 112/2008

    La disciplina delle dismissioni non impone agli enti locali di adattare le destinazioni urbanistiche alle aspettative dei privati acquirenti dei beni pubblici.

  • art. 9 d.P.R. n. 327/2001

    La disciplina dei vincoli preordinati all’esproprio non trova applicazione quando la destinazione urbanistica generale consente possibili utilizzazioni economiche del bene e non determina un vincolo espropriativo.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    La destinazione urbanistica generale non richiede, per ciascun singolo bene, una motivazione puntuale analoga a quella necessaria per l’imposizione o reiterazione di un vincolo espropriativo.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Il rinvio dell’udienza di discussione è consentito solo in casi eccezionali; l’ipotizzata futura revisione della pianificazione, priva di tempi prevedibili, non è sufficiente.

Massime di principio

  • Una previsione urbanistica generale che destina un immobile a servizi di uso pubblico non costituisce, di per sé, un vincolo espropriativo quando consente possibili utilizzazioni economiche del bene, anche mediante locazione a soggetti pubblici per lo svolgimento di funzioni pubbliche.
  • La destinazione urbanistica generale non richiede una motivazione puntuale riferita al singolo immobile, salvo che produca effetti sostanzialmente espropriativi o imponga una limitazione particolare e ablativa della proprietà.
  • La disciplina delle dismissioni di beni pubblici non attribuisce all’acquirente un diritto a ottenere dall’ente locale la modifica della pianificazione urbanistica in conformità alle proprie aspettative economiche.
  • Un’intesa tra Stato e Regione adottata nell’ambito della disciplina delle dismissioni può consentire l’accertamento di conformità di immobili pubblici non conformi agli strumenti urbanistici, ma non impone al Comune di attribuire all’immobile una destinazione privata o di modificare complessivamente la propria pianificazione.
  • La possibilità di ricondurre la precedente destinazione di un immobile pubblico a funzioni direzionali o di servizio non autorizza a equiparare indiscriminatamente il servizio pubblico a qualsiasi attività economica privata, in violazione della pianificazione comunale.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiVincoli urbanisticiPatrimonio e alienazioniDecisione e riti speciali
RamiUrbanistica e governo del territorioDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicitàPonderazione degli interessi e interesse pubblicoTutela cautelare

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