Cassazione Civile, Ordinanza n. 10400/2024 del 17/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da due intimazioni di sfratto per morosità relative al medesimo rapporto di locazione: nella prima si contestava il mancato pagamento di sette mensilità di canone (settembre-dicembre 2016 e gennaio-marzo 2017), nella seconda tre mensilità (giugno-agosto 2017). La società conduttrice sosteneva di avere sempre sanato le morosità dopo la notifica degli atti e di avere comunque corrisposto i canoni, gli interessi e le spese. Il locatore chiedeva la risoluzione del contratto per grave inadempimento e invocava anche una clausola del contratto che prevedeva il pagamento entro un termine essenziale di cinque giorni dall'inizio di ogni mensilità. Il Tribunale aveva respinto le domande di risoluzione; la Corte d'appello aveva invece accolto l'appello del locatore, dichiarando risolto il contratto e ordinando il rilascio. In cassazione la società conduttrice ha dedotto cinque motivi: 1) erronea ritenuta operatività della clausola risolutiva espressa/termine essenziale senza dichiarazione espressa del locatore e in presenza di asserita tolleranza dei ritardi; 2) violazione delle norme sulla risoluzione e sulla diffida/messa in mora, assumendo che le raccomandate mirassero solo all'adempimento e non alla risoluzione; 3) omessa pronuncia e vizi motivazionali sulla seconda intimazione di sfratto e sull'autonomia dei due giudizi riuniti; 4) erronea valutazione della gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c. tenuto conto dell'andamento del rapporto; 5) illegittima condanna alle spese, subordinata all'accoglimento dei precedenti motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché la dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa non richiede formule sacramentali e può risultare anche da fatti concludenti o dall'atto di citazione; ha inoltre rilevato che la valutazione circa l'esistenza di una precedente tolleranza del locatore è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non censurava la ratio decidendi della sentenza impugnata e mirava a una diversa lettura dei fatti. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile per promiscuità di censure, carenze di specificità e violazione degli oneri di autosufficienza, oltre che perché la disciplina del mutamento di rito nel procedimento di sfratto consente al locatore di modificare la causa petendi nel giudizio a cognizione piena. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché reiterava censure già disattese e, in ogni caso, investiva un giudizio di fatto sulla gravità dell'inadempimento riservato al merito. Il quinto motivo è stato qualificato come non motivo, poiché dipendeva dall'eventuale accoglimento degli altri. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore dei difensori del controricorrente antistatari, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La gravità dell'inadempimento va valutata caso per caso dal giudice di merito e, se la motivazione è congrua e immune da vizi logici o giuridici, l'apprezzamento non è sindacabile in cassazione.
La dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa non richiede forme rituali e può risultare anche per fatti concludenti o tramite l'atto di citazione.
Il termine essenziale per l'adempimento rileva ai fini della risoluzione quando sia validamente invocato dal creditore; la relativa manifestazione di volontà non è soggetta a formule sacramentali.
La censura che assume una scelta del locatore per il solo esatto adempimento non regge se la domanda giudiziale e gli atti successivi esprimono anche la volontà di ottenere la risoluzione.
La deduzione relativa alla diffida/messa in mora è stata esaminata solo in rapporto al contenuto concreto degli atti, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non coglieva la ratio della decisione.
Le censure sulla riunione e sull'autonomia dei giudizi sono state ritenute inidonee a scalfire la decisione di merito, anche per difetto di specificità.
La riunione dei giudizi non esclude la valutazione unitaria del complesso delle domande e degli inadempimenti dedotti nel medesimo rapporto sostanziale.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La denuncia di violazione di legge richiede specifica indicazione delle norme asseritamente violate e il raffronto tra precetto normativo e affermazioni della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio motivazionale non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove.
Il ricorso è inammissibile quando la censura si pone in contrasto con orientamenti consolidati della Corte.
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il motivo di ricorso deve essere specifico, distinto e autosufficiente, senza cumulare in modo promiscuo diversi vizi di legittimità.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il ricorrente deve indicare e trascrivere gli atti e i documenti su cui fonda la censura.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il ricorso per cassazione.
Nel giudizio introdotto a seguito dell'opposizione allo sfratto, le memorie integrative concorrono a cristallizzare il thema decidendum; in tale fase la domanda può essere emendata o modificata.
A seguito del mutamento del rito nel procedimento locatizio, il giudizio prosegue con rito ordinario-lavoristico, con ampia possibilità di difese e modifiche entro le preclusioni proprie della fase successiva.
L'opposizione all'intimazione di sfratto determina la conclusione del procedimento sommario e l'instaurazione di un autonomo giudizio di cognizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La manifestazione della volontà di avvalersi di una clausola risolutiva espressa non richiede formule sacramentali: può desumersi anche da comportamenti concludenti o dall'atto introduttivo del giudizio.
- L'eventuale tolleranza del creditore rispetto a ritardi nell'adempimento è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è rivalutabile in cassazione se motivato in modo coerente.
- Nel procedimento di sfratto oppositivo, il mutamento del rito apre un autonomo giudizio di cognizione piena nel quale il locatore può anche modificare o emendare la causa petendi entro le preclusioni della fase successiva.
- La valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione del contratto è un giudizio di fatto rimesso al merito, sindacabile in cassazione solo per vizi logici o giuridici della motivazione.
- Il ricorso per cassazione deve censurare specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; non sono ammissibili motivi generici, promiscui o che si limitino a proporre una diversa lettura del fatto.
- Le censure di violazione di legge richiedono la precisa indicazione delle norme asseritamente violate e il confronto tra la regola di diritto e la decisione impugnata, senza affidare alla Corte una ricerca esplorativa delle doglianze.
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