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Sentenza

Sentenza del 02/05/2017 n. 1088 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva ricevuto una cartella esattoriale per omessi versamenti IRPEG relativi al 1999. Aveva versato una somma ridotta ai sensi dell'art. 9-bis, commi 1 e 2, della legge n. 289/2002, ma la dichiarazione integrativa presentata ai sensi del comma 3 non conteneva il quadro E né gli estremi della cartella e dei versamenti oggetto della definizione agevolata. La contribuente sosteneva che l'omissione fosse meramente formale e invocava i principi di buona fede e tutela dell'affidamento previsti dall'art. 10 della legge n. 212/2000. L'Agenzia delle Entrate contestava invece che la dichiarazione integrativa fosse incompleta in un elemento essenziale, impedendo il controllo della regolarità del condono, e rilevava che le norme sulle sanatorie fiscali sono eccezionali e di stretta interpretazione.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza della CTP di Firenze, che aveva accolto il ricorso della società. Ha stabilito che la mancata indicazione nel prospetto previsto dall'art. 9-bis, comma 3, degli elementi necessari per identificare le imposte e i versamenti impedisce il perfezionamento della definizione agevolata. Il pagamento effettuato non è stato quindi sufficiente, da solo, a dimostrare l'intenzione di avvalersi del condono. La sentenza richiama il principio secondo cui le procedure di condono sono eccezionali e non possono essere applicate analogicamente. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate, in considerazione della buona fede della contribuente e del fatto che il precedente della Cassazione richiamato era successivo all'inizio della controversia.

Norme richiamate

  • Legge n. 289/2002, art. 9-bis, commi 1, 2 e 3

    Per avvalersi della definizione dei ritardati o omessi versamenti è necessario presentare una dichiarazione integrativa contenente l'apposito prospetto con l'indicazione delle imposte, delle ritenute e dei versamenti interessati.

    La dichiarazione integrativa e il prospetto informativo costituiscono condizioni necessarie e imprescindibili per il perfezionamento del condono. L'omissione degli elementi identificativi dei debiti e dei versamenti non è un semplice errore formale, perché impedisce all'Amministrazione di verificare la correttezza della definizione.

  • Legge n. 212/2000, art. 10, commi 1 e 2

    Principi di tutela dell'affidamento e della buona fede nei rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria.

    I principi di buona fede e affidamento non possono sanare l'inosservanza dei requisiti legali necessari per perfezionare una sanatoria fiscale. La tutela dell'affidamento può incidere sull'irrogazione delle sanzioni, ma non sostituisce gli adempimenti essenziali richiesti per ottenere il condono.

  • D.Lgs. n. 471/1997, art. 13

    Sanzione amministrativa per omessi o tardivi versamenti.

    Il beneficio della definizione agevolata era collegato all'esclusione o riduzione delle sanzioni previste per gli omessi o tardivi versamenti, ma tale beneficio poteva operare solo dopo il corretto perfezionamento della procedura.

  • Cassazione civile, Sezione Tributaria, sentenza n. 13401 del 30 giugno 2016

    Osta al perfezionamento del condono la dichiarazione sprovvista dell'elenco dei versamenti da effettuare in quanto mancante dei dati cui raffrontare i versamenti effettuati.

    Le diverse forme di condono previste dalla legge n. 289/2002 costituiscono discipline autonome, eccezionali e di stretta interpretazione. Il pagamento di una somma corrispondente a quella teoricamente dovuta non supplisce alla mancanza della dichiarazione integrativa correttamente compilata.

Massime di principio

  • Nelle definizioni agevolate e nei condoni fiscali, gli adempimenti formali espressamente previsti dalla legge possono avere natura sostanziale: la loro omissione può impedire completamente il perfezionamento della sanatoria.
  • Il pagamento dell'importo agevolato, anche se corrispondente a quello dovuto, non basta da solo a dimostrare la volontà di aderire al condono quando manca una dichiarazione completa e verificabile.
  • Le norme sui condoni sono eccezionali e devono essere interpretate restrittivamente; non è normalmente possibile colmare omissioni essenziali facendo ricorso all'analogia o al comportamento concludente del contribuente.
  • La buona fede e l'affidamento del contribuente possono eventualmente rilevare ai fini delle sanzioni o delle spese, ma non eliminano i requisiti necessari per ottenere il beneficio fiscale.
  • Quando l'errore o l'omissione impedisce all'Amministrazione di individuare il debito definito e di controllare la correttezza del versamento, l'irregolarità difficilmente può essere considerata meramente formale.

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