Sentenza del 02/05/2017 n. 143 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
IVA agevolata - Residenze Sanitarie Assistenziali - Società Cooperative/Consorzi - Spettanza - Ripartizione non proporzionale costi generali - Spetta -
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava alla cooperativa l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 4% anziché di quella ordinaria alle prestazioni rese nell'ambito della gestione di Residenze Sanitarie Assistenziali, quali aiuto-cuoco, mensa, pulizie, manutenzione e reception. Secondo l'Amministrazione, tali servizi costituivano attività di mero governo della struttura e non prestazioni socio-sanitarie, anche perché fatturati dalla cooperativa al consorzio e non direttamente alla ASL. Veniva inoltre contestata la ripartizione dei costi generali del consorzio secondo percentuali diverse dalle quote di partecipazione consortile.
La decisione
La Commissione Tributaria ha respinto integralmente l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato l'annullamento degli avvisi di accertamento. Ha ritenuto che i servizi di aiuto-cuoco, vitto, pulizia, manutenzione e reception siano prestazioni accessorie e necessarie all'assistenza residenziale degli anziani e degli altri soggetti protetti, quindi riconducibili alle prestazioni agevolate con aliquota IVA del 4%, anche se fatturate al consorzio anziché direttamente alla ASL. È stata inoltre ritenuta legittima la ripartizione non proporzionale dei costi generali, poiché giustificata dall'esigenza di distribuire tra i consorziati il costo dell'IVA indetraibile sostenuto dalla casa di cura per le prestazioni mediche. Le spese del grado di appello sono state compensate.
Norme richiamate
Punto 41-bis, Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/1972
Prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.
L'aliquota IVA del 4% si applica alle prestazioni socio-sanitarie rese da cooperative e consorzi in favore delle categorie protette, anche quando eseguite nell'ambito di appalti o convenzioni.
Art. 1, comma 331, legge 296/2006
La disposizione si interpreta nel senso che sono ricomprese anche le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10 del DPR 633/1972.
L'agevolazione è estesa alle prestazioni richiamate dall'articolo 10 del DPR 633/1972, comprese le prestazioni accessorie e quelle proprie delle case di riposo, come vitto e altri servizi necessari all'assistenza.
Art. 10, numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter), DPR 633/1972
Comprendono, tra le altre, le prestazioni sanitarie, le prestazioni proprie delle case di riposo per anziani, le somministrazioni di vitto e le altre prestazioni accessorie, nonché le prestazioni socio-sanitarie.
Nelle RSA l'assistenza non comprende soltanto le attività mediche, infermieristiche e riabilitative, ma anche i servizi alberghieri e organizzativi indispensabili, quali vitto, alloggio, pulizia, reception e manutenzione.
Massime di principio
- Per determinare l'aliquota IVA applicabile alle prestazioni rese in una RSA occorre considerare la loro funzione complessiva nell'ambito dell'assistenza agli ospiti, non soltanto la loro natura formalmente sanitaria.
- I servizi alberghieri e generali indispensabili al funzionamento della struttura possono beneficiare dell'aliquota agevolata quando sono direttamente funzionali all'assistenza residenziale delle categorie protette.
- La fatturazione al consorzio anziché direttamente all'ente committente non esclude automaticamente l'agevolazione, se le prestazioni sono rese nell'ambito dell'appalto o dell'organizzazione consortile destinata alla gestione della RSA.
- Una ripartizione dei costi consortili diversa dalle quote di partecipazione può essere legittima se supportata da una concreta giustificazione economica e contabile, come la distribuzione tra i consorziati di costi comuni o dell'IVA indetraibile connessa all'attività consortile.
- L'agevolazione deve comunque essere verificata caso per caso sulla base dei beneficiari effettivi, del collegamento funzionale dei servizi con l'assistenza e della documentazione contrattuale e contabile.
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