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Sentenza

Sentenza del 02/05/2017 n. 661 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A.) - I.V.A. - Non assoggettabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la fattura n. 19781 del 1° marzo 2012, relativa alla T.I.A. per l'importo complessivo di 190,73 euro, di cui 16,77 euro a titolo di IVA al 10%. Ha contestato sia la carenza dei requisiti contenutistici della fattura, ritenuta assimilabile a un atto di accertamento tributario, sia l'illegittima applicazione dell'IVA, sostenendo che la T.I.A. avesse natura tributaria e non costituisse il corrispettivo di un servizio sinallagmatico.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto il ricorso, ritenendo legittima l'emissione della fattura e l'assoggettamento della T.I.A. all'IVA. La Commissione Tributaria Regionale della Liguria ha invece accolto l'appello. Ha riconosciuto che la T.I.A. disciplinata dall'articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997 ha natura tributaria, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, e che la fattura deve contenere gli elementi essenziali di un atto impositivo, inclusi i criteri normativi e quantitativi utilizzati per determinare la tariffa. Ha inoltre ritenuto illegittima l'applicazione dell'IVA, richiamando la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 5078/2016. La fattura è stata annullata ed è stata riconosciuta la restituzione dell'IVA versata. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Articolo 49 del D.Lgs. n. 22 del 1997

    La T.I.A. prevista da questa disposizione è stata qualificata dalla giurisprudenza come una variante della TARSU e, quindi, come un tributo, non come il corrispettivo di un servizio reso in regime privatistico.

  • Articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 1972

    La disposizione è stata richiamata in relazione ai requisiti della fattura. Nel caso di prestazioni aventi natura tributaria, il documento di pagamento deve indicare in modo adeguato gli elementi essenziali della pretesa, analogamente a un atto di accertamento.

  • Articolo 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    La sentenza richiama il principio secondo cui i vizi dell'atto impositivo devono essere contestati tempestivamente; in caso contrario, l'atto può divenire definitivo. La ricorrente, tuttavia, aveva impugnato tempestivamente la fattura.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenze n. 14903/2010 e n. 25929/2011

    Le controversie relative alla debenza della T.I.A. rientrano nella giurisdizione del giudice tributario, in quanto la tariffa conserva natura tributaria.

  • Cassazione, sentenza n. 11157/2013

    La fattura relativa alla T.I.A. è autonomamente impugnabile e deve contenere non solo i dati di superficie, categoria e importo unitario, ma anche i criteri di determinazione dell'aliquota e le norme, comprese quelle comunali, poste a fondamento della pretesa.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 5078/2016

    L'assoggettamento a IVA della T.I.A. è illegittimo perché la tariffa ha natura tributaria e manca un rapporto diretto di sinallagmaticità tra la somma richiesta e una specifica prestazione resa al contribuente.

Massime di principio

  • Quando una tariffa per la gestione dei rifiuti ha natura sostanzialmente tributaria, non deve essere assoggettata a IVA, anche se il pagamento viene richiesto mediante una fattura commerciale.
  • Il documento con cui viene richiesta una prestazione tributaria deve essere sufficientemente motivato e indicare i criteri di calcolo, le aliquote applicate e le norme che fondano la pretesa; la semplice indicazione dell'importo o dei dati catastali e dimensionali può non essere sufficiente.
  • La fattura o richiesta di pagamento della T.I.A. può essere autonomamente impugnata davanti al giudice tributario, purché il ricorso sia presentato entro i termini applicabili.
  • La qualificazione della prestazione dipende dalla sua natura sostanziale: l'assenza di un rapporto diretto tra utilizzo effettivo del servizio e importo dovuto è un elemento significativo a favore della natura tributaria.
  • La restituzione dell'IVA indebitamente applicata può richiedere valutazioni diverse per privati e soggetti passivi IVA: il privato che non ha potuto detrarla può domandarne il rimborso, mentre per chi l'ha detratta occorre considerare gli effetti fiscali della rettifica.

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