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Sentenza

Sentenza del 02/05/2017 n. 142 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

IVA - Spese di sponsorizzazione e pubblicità - Antieconomicità - Criteri.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva contestato, per gli anni d'imposta 2011 e 2012, la deducibilità ai fini fiscali e la detraibilità dell'IVA relativa a costi per sponsorizzazioni di società sportive motoristiche, ritenendoli privi del requisito di inerenza e antieconomici. In particolare, l'Ufficio aveva evidenziato l'asserita scarsa efficacia del canale pubblicitario rispetto all'attività della società, alcune imprecisioni o apparenti duplicazioni nei contratti, la partecipazione del pilota a un numero di gare inferiore a quello previsto e l'importo delle sponsorizzazioni, ritenuto eccessivo rispetto a quello sostenuto da altri sponsor o negli anni precedenti. La contribuente ha sostenuto l'effettività, certezza, documentazione e inerenza dei costi.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso della società. La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato integralmente la sentenza favorevole alla contribuente, compensando le spese di giudizio. La CTR ha ritenuto decisive le fatture, i contratti, i pagamenti tracciabili e la documentazione fotografica, che dimostravano l'effettiva esecuzione delle sponsorizzazioni. Ha inoltre rilevato che l'Ufficio non aveva provato alcuna retrocessione delle somme e che gli elementi indiziari allegati non erano sufficienti a dimostrare la non inerenza o l'antieconomicità dei costi. La scelta del canale pubblicitario è stata ricondotta alla discrezionalità imprenditoriale; l'incidenza dei costi, pari mediamente all'1% del fatturato, è stata considerata sostenibile. L'apparente duplicazione di alcune sponsorizzazioni costituiva un unico elemento presuntivo, insufficiente da solo a giustificare il disconoscimento quasi integrale dei costi.

Norme richiamate

  • Articoli 6, 7 e 12, comma 7, legge n. 212/2000

    La contribuente aveva dedotto la violazione delle garanzie procedimentali e del contraddittorio, inclusa la mancata emissione del processo verbale di constatazione; tali censure non sono state decisive, poiché la controversia è stata definita favorevolmente alla società nel merito.

  • Articolo 42 del D.P.R. n. 600/1973

    La contribuente aveva contestato la legittimazione del delegato alla firma degli avvisi di accertamento; la decisione non ha fondato l'esito su tale questione, avendo confermato la sentenza principalmente per l'infondatezza della contestazione sostanziale.

  • Articolo 90 della legge n. 289/2002

    La contribuente aveva richiamato la disciplina delle spese di sponsorizzazione sportive e dei relativi limiti di deducibilità. La CTR ha comunque deciso sulla base dei principi generali di effettività, inerenza e prova dell'antieconomicità.

  • Principio generale di inerenza dei costi

    Un costo pubblicitario è inerente quando è collegabile, anche indirettamente, all'attività d'impresa e risulta effettivamente sostenuto e documentato. Non è necessario dimostrare un incremento immediato e misurabile dei ricavi.

  • Principio generale di antieconomicità

    L'antieconomicità non può essere desunta automaticamente dal confronto con anni precedenti, con altre imprese o con altri sponsor. Per superare la documentazione del contribuente occorrono dati certi oppure presunzioni gravi, precise e concordanti. Nel caso concreto, la sostenibilità della spesa in rapporto al fatturato e l'assenza di prova di retrocessioni hanno escluso l'antieconomicità.

Massime di principio

  • Le spese di pubblicità e sponsorizzazione sono normalmente riconoscibili quando il contribuente dimostra con fatture, contratti, pagamenti tracciabili e prove dell'esposizione del marchio che la prestazione è stata effettivamente eseguita.
  • L'Amministrazione finanziaria non può sostituire la propria valutazione a quella dell'imprenditore nella scelta del mezzo pubblicitario, salvo dimostrare che l'operazione è fittizia, estranea all'attività o supportata da elementi oggettivi di abuso o simulazione.
  • La mancata prova di un ritorno commerciale immediato non rende di per sé indeducibile una spesa pubblicitaria, poiché la pubblicità può perseguire finalità strategiche, reputazionali o di valorizzazione del marchio.
  • L'antieconomicità deve essere valutata in modo concreto e complessivo, anche in relazione al fatturato e alle caratteristiche dell'impresa; semplici confronti con altre aziende o con esercizi precedenti non sono sufficienti.
  • Eventuali anomalie contrattuali o incongruenze, come gare non disputate o apparenti duplicazioni, devono essere valutate nel loro insieme e devono raggiungere una consistenza probatoria tale da mettere in dubbio l'intera operazione; un singolo elemento isolato non basta normalmente a disconoscere integralmente il costo.
  • È opportuno conservare contratti dettagliati, fatture, ricevute dei pagamenti, materiale fotografico o audiovisivo, report delle attività svolte e ogni documento che dimostri la visibilità del marchio e l'effettiva controprestazione.

Testo integrale

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