Sentenza del 02/05/2017 n. 665 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Contenzioso - litisconsorzio necessario - soci di società di capitale "trasparente" - sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Genova che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo all'anno 2006, avente ad oggetto IVA, IRAP e maggiori ricavi d'impresa pari a 63.258 euro. L'Ufficio contestava l'accoglimento integrale del ricorso della società e la valutazione delle eccezioni riguardanti la motivazione dell'avviso, il metodo analitico-induttivo di ricostruzione dei ricavi, la tariffa della manodopera e la riduzione delle ore lavorate. Nel corso del giudizio è però emerso che la società aveva optato per il regime di trasparenza fiscale previsto dall'art. 116 del D.P.R. 917/1986. Pertanto, il reddito accertato in capo alla società doveva essere imputato automaticamente ai soci in proporzione alle rispettive quote, rendendo necessaria la partecipazione di tutti i soci al processo.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rilevato che la CTP avrebbe dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci, anche se alcuni non avevano impugnato i propri accertamenti IRPEF o vi avevano prestato acquiescenza. La mancata partecipazione dei soci ha determinato la nullità assoluta della sentenza di primo grado, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. La CTR ha quindi cassato la decisione impugnata e rinviato la causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova, in diversa composizione, affinché rinnovi il giudizio previa integrazione del contraddittorio e provveda anche sulle spese.
Norme richiamate
Art. 116 del D.P.R. 917/1986 (TUIR)
L'opzione di cui all'art. 115 può essere esercitata ... dalle società a responsabilità limitata ... con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche ...
Il regime di trasparenza fiscale delle società di capitali comporta l'imputazione del reddito direttamente ai soci, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dall'effettiva percezione.
Art. 115 del D.P.R. 917/1986 (TUIR)
Il reddito imponibile ... è imputato a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
La norma costituisce il presupposto sostanziale dell'imputazione per trasparenza e collega necessariamente l'accertamento della società alla posizione fiscale dei soci.
Art. 14 del D.Lgs. 546/1992
Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti ai quali la causa deve essere necessariamente partecipata.
Quando la controversia coinvolge inscindibilmente la società e i soci, il giudice deve chiamare in causa tutti i litisconsorti necessari entro un termine stabilito, anche d'ufficio.
Art. 29 del D.Lgs. 546/1992
Se società e soci hanno proposto ricorsi separati sulla medesima pretesa, i giudizi devono essere riuniti quando ricorre un litisconsorzio necessario.
Art. 39 c.p.c.
In caso di giudizi separati pendenti davanti a giudici diversi, la riunione deve essere disposta davanti al giudice preventivamente adito, secondo il criterio della prevenzione.
Art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. 600/1973
L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.
La disposizione consente l'accertamento analitico-induttivo quando le risultanze dichiarative o contabili risultino incomplete, false o inesatte, purché le presunzioni utilizzate abbiano i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Art. 59 del D.Lgs. 546/1992
In presenza di una violazione del contraddittorio che determina la nullità della sentenza, il giudice d'appello deve cassare la decisione e rimettere la causa al giudice di primo grado per la rinnovazione del procedimento.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 14815 del 4 giugno 2008
Nei giudizi relativi a redditi imputati per trasparenza, società e soci costituiscono una parte processuale inscindibile. Il ricorso di uno solo impone l'integrazione del contraddittorio con tutti gli altri, e la decisione resa senza tutti i litisconsorti necessari è affetta da nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado.
Cassazione, ordinanza del 25 giugno 2014
Il principio del litisconsorzio necessario si applica anche alle società di capitali che abbiano optato per la trasparenza fiscale ai sensi dell'art. 116 del TUIR, non soltanto alle società di persone.
Cassazione, Sezione VI civile, ordinanza n. 9751 del 18 aprile 2017
La Suprema Corte ha ribadito l'obbligo di integrare il contraddittorio tra società trasparente e soci nei giudizi sugli accertamenti reddituali collegati.
Massime di principio
- Quando una società di capitali ha optato per il regime di trasparenza fiscale, l'accertamento del reddito societario incide direttamente anche sulle posizioni fiscali dei soci.
- In tali controversie società e soci sono normalmente litisconsorti necessari: il processo deve coinvolgere tutti i soggetti interessati, salvo questioni esclusivamente personali di uno di essi.
- La mancata integrazione del contraddittorio comporta la nullità assoluta della sentenza, rilevabile anche d'ufficio in appello o in Cassazione e indipendentemente dal fatto che alcuni soci non abbiano impugnato l'accertamento o vi abbiano prestato acquiescenza.
- Se i soci hanno instaurato giudizi distinti, questi devono essere riuniti; se invece alcuni soci non hanno proposto ricorso o non sono stati coinvolti, il giudice deve ordinarne la chiamata in causa.
- La conseguenza processuale non è necessariamente la vittoria definitiva sul merito dell'accertamento: la sentenza viene annullata e la causa torna al primo giudice, che dovrà rinnovare il giudizio con tutte le parti necessarie.
- Prima di esaminare la fondatezza delle contestazioni fiscali, occorre verificare la corretta composizione del contraddittorio quando l'accertamento produce effetti automaticamente collegati tra società e soci.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 2 mag 2017Sentenza del 02/05/2017 n. 142 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 2 mag 2017Sentenza del 02/05/2017 n. 143 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 2 mag 2017Sentenza del 02/05/2017 n. 347 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 2 mag 2017Sentenza del 02/05/2017 n. 355 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 2 mag 2017Sentenza del 02/05/2017 n. 661 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 2 mag 2017Sentenza del 02/05/2017 n. 696 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →