Sentenza del 02/05/2017 n. 355 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Tributi locali - Imposta pubblicità e pubbliche affissioni - Base imponibile - Pluralità di messaggi pubblicitari (nella forma di cardboards) collegati inscindibilmente tra loro - Determinazione dell'imposta ex art. 7, co. 5, D.Lgs. n. 507/1993
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la determinazione della base imponibile in presenza di una pluralità di messaggi pubblicitari costituiti da cartelli (cardboards) collegati tra loro. Il ricorrente sosteneva che tali elementi dovessero essere considerati unitariamente ai fini del calcolo della superficie imponibile, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 507/1993. La Corte ha chiarito che il presupposto dell'imposta è la diffusione del messaggio pubblicitario, considerato insieme alla forma concreta utilizzata per comunicarlo. Più mezzi possono essere trattati come un unico mezzo soltanto quando siano connessi e veicolino lo stesso messaggio, oppure messaggi diversi ma tutti riconducibili alla medesima ditta.
La decisione
La Cassazione, con sentenza n. 252 del 12 gennaio 2012, ha enunciato il principio secondo cui l'unitarietà del presupposto impositivo non deriva dalla sola connessione materiale tra i diversi cartelli. È necessaria anche l'identità del messaggio pubblicitario o la riconducibilità dei messaggi a un unico soggetto. Solo in tale situazione i diversi mezzi possono essere considerati, ai fini della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario, anche se non collocati nello stesso spazio. La decisione ha quindi accolto la lettura restrittiva del beneficio dell'unitarietà, subordinandolo alla sussistenza congiunta dei requisiti indicati.
Norme richiamate
Art. 7, comma 5, D.Lgs. n. 507/1993
Pluralità di mezzi pubblicitari considerati, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
La norma può essere applicata solo quando i mezzi pubblicitari siano tra loro connessi e veicolino un identico messaggio, oppure messaggi diversi ma tutti riconducibili alla medesima ditta. La mera vicinanza o connessione fisica non è sufficiente.
D.Lgs. n. 507/1993
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.
Il presupposto dell'imposta è individuato nella diffusione di messaggi pubblicitari, valutando congiuntamente il contenuto del messaggio e il mezzo o la forma utilizzata per comunicarlo.
Massime di principio
- Per stabilire la superficie imponibile non basta verificare se più supporti pubblicitari siano fisicamente collegati o collocati in modo coordinato.
- La considerazione unitaria di più cartelli richiede sia una connessione tra i mezzi sia l'identità del messaggio pubblicitario o la riconducibilità di tutti i messaggi alla stessa ditta.
- Se i supporti comunicano messaggi autonomi o riferibili a soggetti diversi, ciascun mezzo può essere tassato separatamente.
- La valutazione deve riguardare concretamente il contenuto pubblicitario, il soggetto promosso e il rapporto funzionale tra i diversi supporti.
- L'eventuale collocazione in spazi distinti non impedisce di considerare unitariamente i mezzi, purché ricorrano i requisiti sostanziali di identità o comune riconducibilità del messaggio.
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