Sentenza del 02/05/2017 n. 347 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Riscossione - Cartella di pagamento - Controllo automatico ex art. 36 bis dpr 600/1973 - Recupero di imposte dichiarate ma non corrisposte - Motivazione specifica - Non necessita - Riscossione - Cartella di pagamento - Interessi - Assenza diindicazione delle modalità di calcolo - Nullità della cartella dipagamento - Esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità della cartella di pagamento sostenendo, da un lato, che la pretesa tributaria non fosse adeguatamente motivata e, dall'altro, che la cartella fosse nulla per la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi. La cartella era stata emessa a seguito di controllo automatico ex art. 36-bis del D.P.R. 600/1973 per il recupero di imposte dichiarate dal contribuente ma non versate.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La cartella non necessita di una motivazione specifica ulteriore quando recupera imposte risultanti dalla dichiarazione del contribuente e non pagate, purché riporti gli elementi essenziali previsti dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, tra cui periodo d'imposta, tributo, base imponibile, aliquote, sanzioni e interessi. È stata inoltre esclusa la nullità per la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, poiché questi maturano automaticamente per effetto dell'inadempimento dell'obbligazione tributaria.
Norme richiamate
Art. 36-bis del D.P.R. 600/1973
Il controllo automatico consente di recuperare imposte dichiarate dal contribuente ma non versate. Poiché la pretesa deriva direttamente dalla dichiarazione, non è necessaria una motivazione specifica ulteriore rispetto all'indicazione degli elementi essenziali della cartella.
Art. 25 del D.P.R. 602/1973
La cartella è sufficientemente individuata e motivata quando indica il periodo d'imposta, il tributo, la base imponibile, le aliquote, le sanzioni e gli interessi.
Massime di principio
- Una cartella emessa tramite controllo automatico può essere validamente motivata mediante il richiamo ai dati contenuti nella dichiarazione del contribuente, senza necessità di un'ulteriore esposizione dettagliata dei presupposti della pretesa.
- La cartella deve comunque consentire al contribuente di identificare con precisione il debito, indicando almeno periodo d'imposta, tributo, imponibile, aliquote, sanzioni e interessi.
- La mancata esposizione della formula o delle modalità matematiche di calcolo degli interessi non determina, di per sé, la nullità della cartella, poiché gli interessi derivano automaticamente dal mancato pagamento del tributo.
- Eventuali contestazioni devono concentrarsi su errori effettivi negli importi, nei dati dichiarati, nel periodo d'imposta o nella prescrizione e decadenza, non sulla mera assenza di una motivazione analitica o della formula di calcolo degli interessi.
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