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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07790/2024 del 22/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dal fallimento di una società fornitrice per il pagamento di euro 71.618,33, quale saldo di una fornitura di pannelli fonoassorbenti. La società ingiunta ha proposto opposizione, respinta dal Tribunale, e poi appello, anch'esso rigettato. In cassazione ha articolato quattro motivi. Con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse errato nel non ammettere una consulenza tecnica d'ufficio ritenuta esplorativa, nonostante, a suo dire, mancasse la prova del fatto costitutivo del danno e spettasse al fallimento dimostrare non solo la tempestiva consegna della merce, ma anche la non imputabilità del ritardo. Con il secondo ha denunciato violazione di norme costituzionali e processuali e dell'art. 2721 c.c., lamentando la mancata ammissione di prove testimoniali e della richiesta CTU, dedotte in appello per provare il ritardo nella consegna e i giorni di fermo del cantiere, oltre alla provenienza di alcuni documenti. Con il terzo ha riproposto la censura sotto il profilo del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c., assumendo che il giudice avesse addossato alla ricorrente la prova del ritardo altrui precludendole ogni effettiva possibilità di dimostrarlo. Con il quarto ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente o intrinsecamente incomprensibile ex art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., ritenendo apodittico il diniego della prova testimoniale sulla circostanza fondamentale del ritardo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto assorbito ogni altro profilo dalla violazione dell'art. 366, primo comma, n. 3 c.p.c., perché il ricorso non conteneva una vera esposizione sommaria dei fatti di causa: la ricorrente aveva sostanzialmente trascritto integralmente i motivi di appello, con una modalità redazionale definita di "assemblaggio", che costringeva il giudice di legittimità a leggere integralmente gli atti anziché ricevere una sintesi autonoma e funzionale. La Corte ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite e della giurisprudenza successiva secondo cui la pedissequa riproduzione di atti processuali è superflua e inidonea a soddisfare l'onere di sintesi imposto dal ricorso per cassazione. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, oltre al raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    violazione e falsa applicazione di norme di diritto

    viene richiamato come base formale dei primi due motivi di ricorso, ma la Corte non entra nel merito perché assorbe ogni censura per difetto del requisito di cui all'art. 366 c.p.c.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    violazione dell'articolo 132, secondo comma, n.4 c.p.c.

    è il parametro invocato per denunciare la pretesa nullità della motivazione, ma la censura resta assorbita dall'inammissibilità del ricorso

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    è il parametro invocato per contestare l'omessa ammissione delle prove e la motivazione della sentenza di merito, ma non viene esaminato per l'inammissibilità del ricorso

  • art. 1218 c.c.

    è richiamato dal ricorrente per sostenere la disciplina della responsabilità da inadempimento e la distribuzione dell'onere probatorio, ma la Corte non si pronuncia nel merito

  • art. 2697 c.c.

    è richiamato dal ricorrente per sostenere che l'onere della prova dell'inadempimento e della non imputabilità del ritardo gravasse sulla controparte, ma la Corte non affronta la questione di merito

  • art. 24 Cost.

    è evocato come parametro costituzionale a sostegno della censura sulla mancata ammissione delle prove

  • art. 111 Cost.

    è evocato come parametro costituzionale a sostegno della censura sulla motivazione e sul diritto di difesa

  • art. 115 c.p.c.

    è richiamato per contestare la valutazione e l'ammissione delle prove

  • art. 116 c.p.c.

    è richiamato per contestare la valutazione e l'ammissione delle prove

  • art. 177 c.p.c.

    è richiamato tra le norme processuali asseritamente violate

  • art. 187 c.p.c.

    è richiamato tra le norme processuali asseritamente violate

  • art. 188 c.p.c.

    è richiamato tra le norme processuali asseritamente violate

  • art. 189 c.p.c.

    è richiamato tra le norme processuali asseritamente violate

  • art. 356 c.p.c.

    è richiamato tra le norme processuali asseritamente violate

  • art. 244 c.p.c.

    è richiamato per contestare il diniego della prova testimoniale

  • art. 2721 c.c.

    è richiamato per contestare la prova testimoniale rispetto a fatti di valore economico e alla loro dimostrazione

  • art. 183, sesto comma, c.p.c.

    è menzionato per collocare temporalmente la richiesta di prove testimoniali nella fase istruttoria

  • art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    è invocato per sostenere che la motivazione della sentenza d'appello fosse apparente o incomprensibile

  • art. 366, primo comma, n. 3 c.p.c.

    esposizione sommaria dei fatti della causa

    la Corte afferma che il requisito impone una sintesi autonoma dei fatti e non può essere soddisfatto mediante la trascrizione integrale degli atti processuali; la violazione comporta inammissibilità

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione sommaria e autonoma dei fatti di causa: la riproduzione integrale di atti e motivi di merito, che costringe la Corte a ricostruire direttamente l'intera vicenda dagli atti, viola l'art. 366, comma 1, n. 3 c.p.c. e determina l'inammissibilità.
  • Il vizio di "assemblaggio" ricorre quando il ricorso si limita a trascrivere in modo pedissequo atti processuali o ampie porzioni di essi senza selezione e sintesi; tale difetto non può essere sanato attingendo ai motivi stessi o ad altri atti del processo.
  • In presenza di inammissibilità del ricorso per difetto del requisito formale dell'esposizione sommaria dei fatti, la Corte non esamina le censure di merito o le doglianze sulla valutazione delle prove, che restano assorbite.
  • La censura sulla mancata ammissione di prove testimoniali o di una CTU non può essere scrutinata se il ricorso, per come è redatto, non supera il vaglio preliminare di ammissibilità imposto dall'art. 366 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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