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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18018/2026 del 19/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. per presunto errore percettivo della Corte di cassazione nella sentenza del 27 maggio 2025: si censura la mancata dichiarazione dell'intervenuta prescrizione anche per i reati indicati ai capi 164 e 166, per un errore derivante dalla supposizione che l'imputato non avesse sollevato l'eccezione di prescrizione. Il ricorrente sostiene che l'eccezione era stata invece regolarmente formulata (ricorso, pagg. 18-19, e memoria del 10 maggio 2025, pag. 7 n. 3) e che l'omessa considerazione di tale motivo ha condizionato la decisione, che avrebbe dovuto portare all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per tutti i reati per estinzione per prescrizione.

La decisione

Il ricorso straordinario è dichiarato inammissibile. La Corte ricostruisce i criteri dell'errore di fatto ai sensi dell'art. 625 bis e della giurisprudenza delle Sezioni Unite, rilevando che non si è verificato alcun errore percettivo: la Corte aveva esaminato la posizione del ricorrente e motivato la diversa scelta per i capi 164 e 166 (annullamento con rinvio per il trattamento sanzionatorio) in ragione dell'inaffidabilità del rapporto processuale derivante dall'inammissibilità del ricorso e dell'impossibilità di rilevare la prescrizione maturata nel frattempo. Per tali ragioni l'impugnazione è manifestamente infondata. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.).

Norme richiamate

  • art. 625 bis cod. proc. pen.

    Norma che autorizza il ricorso straordinario per errore di fatto; la Corte richiama la sua giurisprudenziale delimitazione: l'errore deve essere percettivo, derivante da svista o disattenzione negli atti del giudizio di cassazione, e avere carattere decisivo sulla decisione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone le conseguenze economiche in caso di inammissibilità del ricorso: condanna alle spese processuali; applicata per imporre anche la sanzione pecuniaria disposta.

  • art. 157 cod. pen.

    Richiamato in relazione al calcolo del termine massimo di prescrizione: la doglianza sulla prescrizione richiede il ricostruzione della sequenza procedimentale e il conteggio aritmetico per dimostrare la scadenza del termine.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma che stabilisce i limiti della motivazione nelle sentenze della Corte di cassazione; la Corte precisa che il fatto che un argomento non sia riprodotto analiticamente in sentenza non implica automaticamente che non sia stato letto.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5

    Norma sostanziale di reato richiamata nella ricostruzione di merito (riqualificazione di alcuni capi di imputazione), usata come riferimento per la natura delle contestazioni che erano state ritenute prescritte in grado di appello.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74

    Norma sostanziale richiamata in relazione ad alcuni capi di imputazione confermati in appello; indicata nel quadro fattuale della sentenza impugnata.

  • Corte Cost. n. 186 del 2000

    Citata in connessione alla valutazione sulla eventuale assenza di colpa del ricorrente riguardo all'inammissibilità; la Corte ritiene non sussistente mancanza di colpa che giustifichi l'esclusione della sanzione.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625 bis è ammissibile solo per veri errori percettivi (svista o disattenzione) nei documenti del giudizio di cassazione; non è lo strumento per censurare valutazioni giuridiche o interpretazioni normativi.
  • Per far valere la prescrizione in sede di impugnazione occorre ricostruire la sequenza degli atti processuali, indicare esattamente quali atti interrompono o sospendono la prescrizione e fornire il conteggio aritmetico che dimostri la scadenza del termine ex art. 157 cod. pen.
  • L'omissione di un esame analitico di un motivo da parte della Corte di cassazione non costituisce automaticamente errore percettivo: va provata la svista materiale e il nesso causale necessario tra tale svista e la diversa decisione.
  • Se la Corte di cassazione dichiara un ricorso inammissibile ciò può impedire il rilevo di fatti sopravvenuti (come la prescrizione maturata nel frattempo); in tali ipotesi l'annullamento può essere disposto con rinvio per consentire il riesame del trattamento sanzionatorio.
  • Il ricorrente che propone un rimedio straordinario deve valutare il rischio di condanna alle spese e di sanzione pecuniaria se il ricorso viene dichiarato inammissibile, salvo dimostrare l'assenza di colpa nella proposizione dell'atto.

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