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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35853/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (trasgressore)

La controversia

La controversia nasce da otto verbali di accertamento elevati nei confronti di un conducente per la mancata esibizione dei fogli di registrazione del cronotachigrafo relativi a un veicolo, in un periodo compreso tra il 30 agosto e il 29 settembre 2013. In primo grado l'opposizione era stata respinta; il tribunale, invece, aveva parzialmente accolto l'impugnazione ritenendo che la mancata esibizione per più giorni integrasse un'unica violazione e non tante infrazioni autonome, con conseguente annullamento dei verbali successivi al primo e riduzione della sanzione. La Prefettura ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 19 L. 727/1978 e dell'art. 14, comma 2, del Reg. CE 3281/1985, sostenendo che la norma prevede una sanzione autonoma per ciascun giorno in cui il conducente non sia in grado di esibire i fogli di registrazione, sicché sarebbero legittime più sanzioni per violazioni reiterate.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché tardivo. Ha rilevato che la sentenza impugnata era stata notificata al ricorrente il 7 aprile 2016 via PEC dal controricorrente; il ricorso per cassazione, spedito per posta il 12 settembre 2016, era quindi proposto oltre il termine breve di sessanta giorni previsto dall'art. 325, comma 2, c.p.c. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la Prefettura è stata condannata al pagamento delle spese processuali. La Corte ha inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, trattandosi di ricorso proposto da un'amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 19 L. 727/1978

    Richiamato dal ricorrente come base della pretesa sanzionatoria; la Corte non entra nel merito della sua corretta interpretazione perché decide sull'inammissibilità per tardività.

  • art. 14, comma 2, Reg. CE 3281/1985

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'autonomia di ciascuna sanzione giornaliera; la Corte non lo esamina nel merito.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 325, comma 2, c.p.c.

    È la norma applicata per affermare la tardività del ricorso, essendo decorso il termine breve di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata.

  • L. 53/1994

    Richiamata per la notificazione del ricorso mediante spedizione postale.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Richiamato per il tema dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso proposto da un'amministrazione dello Stato.

Massime di principio

  • Se la sentenza impugnata è stata validamente notificata alla parte ricorrente, il ricorso per cassazione deve essere proposto nel termine breve di sessanta giorni, altrimenti è inammissibile per tardività.
  • La decadenza dal termine breve è rilevabile indipendentemente dall'esame del motivo di merito, che resta assorbito.
  • Quando il ricorso è proposto da un'amministrazione dello Stato, non si applica l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
  • L'inquadramento della pluralità di violazioni in una o più infrazioni resta questione di merito, ma non può essere esaminata se il ricorso è tardivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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