Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07713/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore, licenziato per scarso rendimento e per condotte disciplinarmente rilevanti ritenute aggravate da recidiva, aveva impugnato il recesso sostenendo: la violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare; l’insussistenza del fatto addebitato; la riconducibilità dei ritardi a disfunzioni organizzative aziendali; l’esistenza, nel contratto collettivo applicabile, di una sanzione conservativa per i ritardi; l’erroneità della valutazione di proporzionalità della sanzione espulsiva; l’irrilevanza di una precedente sanzione per decorso del termine annuale previsto dal CCNL. La Corte d’appello aveva ritenuto tempestiva la contestazione, insussistente lo scarso rendimento in ragione della non abnormità del discostamento dalla media, ma sussistente la recidiva idonea a giustificare il licenziamento con preavviso ai sensi del CCNL. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con tre motivi, violazione degli artt. 7 L. 300/1970, 2106 c.c. e degli artt. 33, 34 e 35 CCNL lavoratori portuali, rispettivamente quanto a immediatezza dell’addebito, proporzionalità della sanzione e rilevanza temporale della recidiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i motivi: la valutazione di immediatezza della contestazione è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e, nel caso concreto, la contestazione del 7/10/2020 è stata considerata tempestiva rispetto ai fatti di maggio-agosto 2020; non vi era pregiudizio al diritto di difesa del lavoratore; le censure sullo scarso rendimento erano inammissibili per difetto di soccombenza, poiché la Corte territoriale aveva escluso proprio la sussistenza di tale addebito; il motivo sulla proporzionalità era inammissibile per difetto di pertinenza e specificità, essendo la decisione fondata sulla recidiva prevista dal CCNL quale aggravante delle condotte altrimenti punibili con sanzione conservativa; il motivo sulla recidiva oltre l’anno è stato dichiarato inammissibile perché la questione era nuova e non risultava trattata nella sentenza impugnata. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 300/1970

    Il principio di immediatezza della contestazione disciplinare va valutato in concreto e in modo relativo; la verifica della tempestività può richiedere un arco temporale più ampio quando sia necessario accertare e ponderare una pluralità di fatti.

  • art. 33 CCNL lavoratori portuali

    Le condotte di ritardo nell’inizio del lavoro, nella sospensione o nell’anticipazione della cessazione della prestazione sono disciplinarmente rilevanti secondo la previsione collettiva richiamata.

  • art. 34 CCNL lavoratori portuali

    La norma collettiva punisce, tra l’altro, il ritardo nell’inizio del lavoro e le condotte di sospensione o anticipazione della prestazione; il mancato accertamento di un asserito malessere per fatto imputabile al lavoratore può escludere il giustificato motivo.

  • art. 35, lett. l), CCNL lavoratori portuali

    Prevede il licenziamento con preavviso per recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’art. 34, con perdita di rilevanza della recidiva decorso un anno.

  • art. 2106 c.c.

    La sanzione disciplinare deve rispettare il principio di proporzionalità rispetto al fatto contestato, ma nel caso concreto la recidiva collettivamente prevista ha giustificato la sanzione espulsiva con preavviso.

  • art. 2094 c.c.

    La reiterata inosservanza delle disposizioni aziendali integra violazione dell’obbligo di collaborazione con l’organizzazione del datore di lavoro.

  • art. 2104 c.c.

    La reiterata violazione degli orari e delle istruzioni di servizio integra violazione del dovere di diligenza del prestatore.

  • art. 360, co. 1, c.p.c.

    Le censure del ricorso che non siano correttamente ricondotte a un vizio tipizzato possono essere dichiarate inammissibili.

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    Sussistendo i presupposti processuali, il ricorrente è tenuto all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, co. 1 bis, d.P.R. n. 115/2002

    È il parametro di riferimento per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La tempestività della contestazione disciplinare non va valutata in astratto, ma in relazione al tempo necessario per accertare i fatti e apprezzarne complessivamente la gravità; un intervallo non breve non implica di per sé tardività se giustificato dall’esigenza istruttoria.
  • Nel giudizio di legittimità non è sindacabile, se adeguatamente motivata, la valutazione di merito sulla immediatezza della contestazione e sulla ricostruzione del fatto disciplinare.
  • Le censure di cassazione devono essere specifiche, pertinenti e sorrette da interesse: sono inammissibili le doglianze che colpiscono un capo non sfavorevole alla parte o che non si confrontano con la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione impugnata.
  • Quando il contratto collettivo prevede la recidiva come aggravante idonea a trasformare condotte altrimenti punibili con sanzione conservativa in illecito sanzionabile con licenziamento, la verifica di proporzionalità deve essere condotta alla luce di tale disciplina collettiva.
  • La questione nuova proposta per la prima volta in cassazione è inammissibile se non risulta trattata nella sentenza impugnata e se il ricorrente non indica specificamente dove e come l’abbia già dedotta nei gradi di merito.
  • La reiterata violazione delle istruzioni aziendali e degli orari di servizio può integrare, oltre all’inadempimento disciplinare, anche violazione dei doveri di collaborazione e diligenza del lavoratore.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.