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Parere

Parere n. 1373/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da Alessandra Bosu, per l’annullamento della nota prot. n. 42862 del 24 ottobre 2024 di diniego istanza riconoscimento specializzazione al sostegno conseguita in Spagna;

Giustizia amministrativa202500313

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del diniego ministeriale al riconoscimento, come specializzazione per l'insegnamento di sostegno conseguita in Spagna, del corso "Curso en Atencion a las Necesidades Especificas de Apoyo Educativo" rilasciato dall'Università Cardenal Herrera CEU.

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento ministeriale del 24 ottobre 2024 con cui è stata respinta l'istanza di riconoscimento del percorso formativo sul sostegno conseguito in Spagna. Il Consiglio di Stato, dopo avere rilevato in una precedente adunanza la mancanza della relazione istruttoria e averne disposto l'acquisizione con ordinanza interlocutoria, ha verificato la sopravvenienza di una dichiarazione resa dalla ricorrente ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, relativa al possesso di un percorso formativo sul sostegno svolto prevalentemente nel territorio dell'Unione europea, della durata minima di 1.500 ore o alternativamente di almeno 60 CFU, nonché alla sua intenzione di iscriversi ai percorsi formativi previsti dall'art. 7 del d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106. La questione decisiva è stata quindi individuata nella permanenza o meno dell'interesse alla decisione sul diniego impugnato.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione resa dalla ricorrente e trasmessa dal Ministero ha evidenziato il venir meno dell'interesse attuale alla prosecuzione del ricorso, in relazione alla possibilità di accedere ai percorsi formativi previsti dall'art. 7 del d.l. n. 71/2024. Il parere non esamina nel merito i motivi dedotti contro il diniego di riconoscimento, né si pronuncia sull'istanza cautelare, poiché la sopravvenuta carenza di interesse impedisce una decisione sul merito.

Osservazioni

Sopravvenuta carenza di interesse

Il ricorso è dichiarato improcedibile perché, alla luce della dichiarazione resa dalla ricorrente il 18 luglio 2025 e della sua intenzione di iscriversi ai percorsi formativi previsti dall'art. 7 del d.l. n. 71/2024, non permane un interesse attuale alla decisione sull'impugnazione del diniego ministeriale.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    Richiamato quale base per la presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

  • artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000

    La ricorrente dichiara di aver superato, presso un'università estera legalmente accreditata o altro organismo abilitato, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità, svolto prevalentemente nel territorio dell'Unione europea, di durata non inferiore a 1.500 ore o alternativamente idoneo al conseguimento di almeno 60 CFU.

    Le dichiarazioni sostitutive sono richiamate quale elemento sopravvenuto dal quale il Consiglio di Stato desume il venir meno dell'interesse attuale alla decisione.

  • art. 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2024, n. 106

    La possibilità di iscrizione ai percorsi formativi previsti da tale disposizione costituisce, nel caso concreto, il presupposto della sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario, la sopravvenienza di circostanze che rendano non più attuale l'utilità concreta derivante dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato comporta l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta carenza di interesse deve essere valutata anche d'ufficio sulla base degli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria e impedisce l'esame dei motivi di merito e delle domande cautelari non più sorrette da un interesse attuale.

Diniego di riconoscimento di una specializzazione estera sul sostegno

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una docente privata contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito. L'impugnazione era diretta contro il diniego del riconoscimento, quale specializzazione per l'insegnamento di sostegno conseguita in Spagna, del corso "Curso en Atencion a las Necesidades Especificas de Apoyo Educativo" rilasciato dall'Università Cardenal Herrera CEU.

Svolgimento del procedimento

La ricorrente aveva chiesto l'annullamento del provvedimento ministeriale del 24 ottobre 2024, formulando anche un'istanza cautelare. Il ricorso era stato esaminato una prima volta il 27 agosto 2025. In quella sede la Sezione aveva rilevato la mancanza della relazione istruttoria prescritta e, con ordinanza interlocutoria n. 973 del 1° settembre 2025, ne aveva disposto l'acquisizione a cura del Ministro dell'Istruzione e del Merito.

Sopravvenienze rilevanti

Nel corso dell'istruttoria il Ministero ha trasmesso una dichiarazione resa dalla ricorrente il 18 luglio 2025 ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000. La ricorrente ha dichiarato di aver superato, presso un'università estera legalmente accreditata o altro organismo abilitato, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità, svolto prevalentemente nel territorio dell'Unione europea, della durata non inferiore a 1.500 ore o, alternativamente, idoneo al conseguimento di almeno 60 CFU.

La medesima ricorrente ha inoltre manifestato l'intenzione di iscriversi ai percorsi formativi previsti dall'art. 7 del d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2024, n. 106.

Valutazione del Consiglio di Stato

La Sezione ha ritenuto che tali circostanze abbiano fatto venir meno l'interesse attuale alla decisione sul diniego impugnato. Non essendo più configurabile un'utilità concreta e attuale derivante dall'eventuale annullamento dell'atto ministeriale, il ricorso non può essere esaminato nel merito.

La sopravvenuta carenza di interesse rende altresì non necessaria la valutazione dei motivi di ricorso e dell'istanza cautelare.

Conclusione

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il provvedimento ministeriale non è stato quindi esaminato nel merito e la ricorrente non ha ottenuto l'annullamento del diniego impugnato.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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