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Decreto legge

DECRETO-LEGGE 31 maggio 2024, n. 71

Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca.

Normativa italiana24G00089

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto-legge interviene su sport, antidoping, lavoro sportivo e scuola. Rafforza i limiti ai mandati negli organismi sportivi, istituisce la Commissione indipendente per i controlli economico-finanziari delle società professionistiche, disciplina compensi e adempimenti del lavoro sportivo, riorganizza la NADO Italia e introduce percorsi straordinari, a termine, per la specializzazione sul sostegno e per il riconoscimento dei titoli esteri.

Riordino degli organismi sportivi, lavoro sportivo, antidoping e sostegno scolastico agli alunni con disabilità

Riordino degli organismi sportivi, lavoro sportivo, antidoping e sostegno scolastico

Il decreto-legge interviene in modo organico su più settori collegati allo sport, alla scuola e alla gestione di grandi eventi internazionali. Le misure riguardano il funzionamento degli organi sportivi, i controlli economico-finanziari delle società professionistiche, il lavoro sportivo, l’organizzazione antidoping, nonché percorsi straordinari e temporanei per la specializzazione sul sostegno didattico.

Mandati e rappresentanza negli organismi sportivi

Viene modificata la disciplina sui mandati dei presidenti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, estendendola anche agli enti di promozione sportiva e ai presidenti delle strutture territoriali regionali. Per il terzo mandato consecutivo successivo, l’elezione è possibile solo con il voto favorevole di almeno due terzi dei voti validamente espressi nella prima votazione; in caso di mancata elezione il candidato non è più candidabile nelle votazioni successive per quello stesso mandato.

In caso di pluricandidature non si procede al ballottaggio tra gli altri candidati e si indicono nuove assemblee elettive anche per i membri degli organi direttivi. Fino alla nuova elezione restano in carica il presidente e l’organo direttivo uscente per l’ordinaria amministrazione e per la convocazione immediata della nuova assemblea.

Ai fini del computo dei mandati rileva quello durato almeno due anni e un giorno; rileva anche il mandato più breve quando cessa per dimissioni volontarie o commissariamento. Il mandato inferiore a due anni e un giorno cessato per dimissioni o commissariamento non interrompe la consecutività dei mandati precedenti, e il commissariamento non interrompe in ogni caso la consecutività.

Per gli sport a squadre con atleti professionisti e con meccanismi di mutualità generale previsti dalla legge, le leghe sportive professionistiche hanno diritto a un’equa rappresentanza negli organi direttivi delle federazioni di riferimento, tenendo conto anche del contributo economico apportato al sistema sportivo.

Rapporti economici tra società di calcio professionistiche

Ai rapporti economici tra società di calcio professionistiche regolati e definiti in compensazione tramite le leghe sportive professionistiche si applicano le regole dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602/1973. Le modalità attuative devono essere definite con decreto del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.

Commissione indipendente per i controlli economico-finanziari delle società sportive professionistiche

Viene istituita a Roma la Commissione indipendente per la verifica dell’equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche. Essa è l’organismo competente per i controlli previsti dagli statuti federali e svolge attività di vigilanza prima e durante le competizioni sulle società partecipanti ai campionati degli sport di squadra.

La Commissione certifica la regolarità della gestione economica e finanziaria con pareri obbligatori trasmessi alle Federazioni sportive nazionali, che adottano i provvedimenti su ammissione, partecipazione ed esclusione dalle competizioni, oltre agli ulteriori provvedimenti conseguenti. Nei procedimenti deve essere garantito il contraddittorio secondo il regolamento interno.

Le funzioni comprendono, tra l’altro, verifica della documentazione societaria e contabile, controllo della documentazione per la licenza nazionale, richieste di documenti e chiarimenti, ispezioni, convocazioni di rappresentanti delle società e delle federazioni, formulazione di pareri e segnalazione delle violazioni agli organi competenti. La Commissione può collaborare con CONSOB, con gli organismi contabili e con le organizzazioni dei revisori.

Ogni anno, entro il 30 settembre, trasmette una relazione al Parlamento e al Governo sull’attività svolta e sugli equilibri economico-finanziari del settore.

La Commissione è organo collegiale autonomo, composto da un presidente e sei componenti; fanno parte di diritto il presidente INPS e il Direttore dell’Agenzia delle entrate. I restanti componenti sono scelti tra figure con specifiche competenze giuridico-economico-contabili, con una parte di nomina proposta dalle federazioni interessate d’intesa con le leghe. Il mandato dura sette anni, senza rinnovo, e sono previste rigide incompatibilità con cariche sportive, incarichi pubblici elettivi e attività professionali nel settore.

Dal 2025 la Commissione si finanzia con un contributo annuale delle federazioni sportive e con un contributo delle società vigilate, entro un limite massimo dello 0,15% del fatturato di ciascuna. Per il 2024 è autorizzata una spesa iniziale per l’istituzione e l’avvio; sono inoltre disciplinate dotazione di personale, uso di personale in comando o fuori ruolo, esperti, bilancio, controllo della Corte dei conti e regime transitorio fino all’insediamento.

Lavoro sportivo e volontariato sportivo

Nel pubblico impiego viene previsto che alcune prestazioni di lavoro sportivo siano assoggettate a sola comunicazione preventiva fino all’importo complessivo di 5.000 euro annui. Per tali prestazioni, le comunicazioni annuali vanno effettuate entro 30 giorni dalla fine dell’anno di riferimento, in un’unica soluzione, oppure alla cessazione anticipata del rapporto.

Viene abrogata la lettera a) dell’articolo 53, comma 2, del TUIR. Inoltre, nel decreto legislativo n. 36/2021, è precisato che il corrispettivo rilevante per talune prestazioni sportive è quello superiore a 5.000 euro annui.

Per i volontari sportivi viene confermato che l’attività non è retribuita. Sono ammessi rimborsi forfettari delle spese, anche per attività svolte nel comune di residenza, entro il limite complessivo di 400 euro mensili, per manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dai soggetti sportivi indicati dalla norma. Gli enti eroganti devono comunicare nominativi e importi tramite il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento; la comunicazione è resa disponibile a INL, INPS e INAIL. Tali rimborsi non concorrono al reddito, ma incidono sui limiti di non imponibilità e sulla base imponibile previdenziale al relativo superamento.

NADO Italia e finanziamento del sistema sportivo

Per le esigenze connesse alla Convenzione UNESCO antidoping, alle prescrizioni WADA e ai Giochi invernali Milano-Cortina 2026, NADO Italia è qualificata come persona giuridica di diritto privato e agenzia tecnica indipendente. Continua a svolgere vigilanza e controllo antidoping secondo le prescrizioni WADA, avvalendosi delle risorse umane di Sport e salute S.p.a. con rimborso del relativo costo. Le funzioni giudicanti sono attribuite al Tribunale Nazionale Antidoping. Le modifiche regolamentari interne sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità delegata, di concerto con il Ministro della salute.

Dal 2026 il finanziamento del CONI, di Sport e salute S.p.a. e di NADO Italia è fissato nella misura annua del 32% delle entrate effettivamente incassate dallo Stato nell’anno precedente, e comunque non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro, con ripartizione interna predeterminata tra CONI, NADO Italia, Sport e salute S.p.a. e copertura di specifici oneri. È prevista inoltre una quota iniziale destinata al finanziamento del sistema federale e degli altri soggetti sportivi.

Per l’attuazione delle nuove misure su NADO Italia sono autorizzate spese per il 2024 e per gli anni successivi, con copertura finanziaria a carico di risorse della Presidenza del Consiglio, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari e, per il 2025, del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Controlli contabili nelle società professionistiche di calcio

Per armonizzare la disciplina dei principi contabili delle società professionistiche di calcio e consentire la corretta gestione della contabilità e del bilancio di esercizio, per le società diverse da quelle quotate i relativi incarichi hanno durata di tre esercizi e non sono rinnovabili o nuovamente conferibili prima che siano decorsi almeno tre anni dalla cessazione del precedente incarico.

Organizzazione dei Giochi e interventi urgenti collegati

In relazione ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, viene ampliata la disciplina sull’amministratore delegato della società competente per la realizzazione degli interventi previsti dall’allegato 1-bis del decreto-legge n. 16/2020, attribuendogli anche le funzioni di commissario straordinario. Sono fatti salvi gli atti e i rapporti giuridici già sorti e non sono previsti compensi o emolumenti aggiuntivi. È inoltre prevista la possibilità di avvalersi di strutture pubbliche senza nuovi o maggiori oneri.

Specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità: percorso straordinario fino al 31 dicembre 2026

In via straordinaria e transitoria, fino al 31 dicembre 2026, la specializzazione per il sostegno può essere conseguita anche tramite percorsi formativi attivati da INDIRE. Le università possono attivare tali percorsi autonomamente o in convenzione con INDIRE. L’offerta formativa deve prevedere almeno 30 crediti formativi.

Possono partecipare coloro che hanno svolto servizio su posto di sostegno per almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, negli otto anni precedenti, nelle istituzioni scolastiche statali o paritarie, purché riferiti al medesimo grado di istruzione.

Un decreto ministeriale, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, definirà profilo professionale, contenuti formativi, requisiti, costi massimi, esame finale e commissione esaminatrice. I costi sono a carico dei partecipanti. Ogni anno il Ministero dell’istruzione e del merito individua il fabbisogno di docenti specializzati; se le domande superano il fabbisogno, l’accesso è regolato secondo i criteri fissati dal decreto.

Specializzazione sul sostegno per chi ha titoli esteri in attesa di riconoscimento

In prima applicazione, possono iscriversi ai percorsi INDIRE o universitari coloro che, alla data del 24 aprile 2025, hanno completato un percorso formativo sul sostegno presso un’università estera o altro organismo abilitato, con procedimento di riconoscimento pendente oltre i termini o oggetto di contenzioso per ritardo, purché rinuncino contestualmente a ogni istanza di riconoscimento del titolo estero.

Il superamento del percorso consente di conseguire un solo titolo di specializzazione per il grado di istruzione prescelto. La rinuncia non incide sullo scioglimento della riserva previsto dall’ordinanza ministeriale n. 88/2024 né sulle procedure di reclutamento con riserva di accertamento del titolo estero, e non comporta la revoca degli incarichi già conferiti. Il titolo italiano conseguito successivamente al titolo estero è valido anche per consolidare la posizione acquisita nelle procedure di assunzione o conferimento incarichi.

Un ulteriore decreto ministeriale, da adottare entro 60 giorni, definirà criteri di ammissibilità dei titoli esteri, requisiti di qualità, contenuti dei percorsi, modalità di attivazione, costi massimi, termini di domanda ed esame finale. Anche qui gli oneri sono a carico dei partecipanti.

Riordino dell’INDIRE

Viene ampliato il ruolo dell’INDIRE, in raccordo con il Ministero dell’istruzione e del merito. Tra le funzioni indicate figurano ricerca educativa, formazione e aggiornamento del personale scolastico, inclusi i percorsi di specializzazione sul sostegno previsti dal decreto-legge, documentazione pedagogica e didattica, supporto agli adulti e all’istruzione tecnica superiore, innovazione degli ambienti digitali e supporto all’inclusione degli alunni con disabilità e alla riduzione dei divari territoriali. L’INDIRE assume anche funzioni di agenzia nazionale per Erasmus+ per le competenze del Ministero dell’istruzione e, in raccordo con il Ministero dell’università e della ricerca, per quelle di quest’ultimo.

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