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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17894/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionaria)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato avvisi/fatture TARI per gli anni 2018 e 2019 e un sollecito di pagamento per il 2018, sostenendo che il servizio di smaltimento dei rifiuti speciali non fosse stato svolto e che, quindi, mancasse il presupposto impositivo. Dopo il rigetto in primo grado e il rigetto dell’appello, la società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell’art. 2697 c.c., assumendo che la Corte di merito avesse errato nel ritenere non assolto l’onere probatorio gravante sulla contribuente circa il mancato asporto dei rifiuti; (2) violazione dell’art. 116 c.p.c., lamentando che la documentazione prodotta dalla concessionaria sarebbe già stata oggetto di accertamento definitivo in altro giudizio e non avrebbe potuto essere nuovamente valutata; (3) violazione della legge n. 147 del 2013, sostenendo che la TARI sarebbe dovuta nella misura ridotta massima del 20% in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e che, nel caso concreto, la mancata fruizione dipendeva dall’omesso servizio della concessionaria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti e tre i motivi perché le doglianze miravano, in sostanza, a contestare la valutazione delle prove e l’accertamento di fatto compiuti dal giudice di merito, attività non sindacabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale. In particolare, ha affermato che la censura ex art. 2697 c.c. era in realtà una critica all’apprezzamento della prova; che la censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. non era ammissibile perché non riguardava l’utilizzo di prove illegali o non dedotte, ma la diversa lettura del materiale istruttorio; e che la questione sulla riduzione TARI presupponeva un accertamento di fatto già sfavorevole alla ricorrente, ossia l’avvenuto svolgimento del servizio nell’anno d’imposta considerato. È stata inoltre confermata la condanna della ricorrente alle spese e dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della norma è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere della prova a soggetto diverso da quello gravato; non quando si contesti solo l’erronea valutazione dell’esito della prova.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei limiti di legge; non per una diversa valutazione delle prove ritualmente acquisite.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura non può servire a contestare il prudente apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito, salvo l’erroneo uso di prove legali o la loro considerazione come piena prova in assenza dei presupposti.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Non è la sede per denunciare una mera errata valutazione del materiale istruttorio, che attiene al merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È il parametro richiamato per i vizi di motivazione o per l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie, nei limiti oggi consentiti.

  • legge n. 147 del 2013

    La ricorrente l’ha invocata per sostenere la riduzione TARI in caso di mancato svolgimento del servizio; la Corte ha però ritenuto che, nel caso concreto, la censura miri soltanto a rimettere in discussione l’accertamento di fatto sullo svolgimento del servizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice abbia invertito l’onere della prova; se invece si contesta la ricostruzione del fatto o l’apprezzamento delle prove, la doglianza non integra violazione di legge ma, al più, un vizio motivazionale.
  • Le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. non possono essere utilizzate per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: sono ammissibili solo se il giudice abbia utilizzato prove non dedotte, prove acquisite d’ufficio oltre i limiti consentiti, oppure abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi che non la possiedono.
  • Il giudicato relativo a una diversa annualità di imposta non vincola automaticamente i periodi successivi quando l’accertamento riguarda un elemento fattuale non durevole e suscettibile di variazione nel tempo.
  • In materia di TARI, la deduzione del mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e della correlata riduzione del tributo richiede un accertamento in fatto specifico per l’annualità considerata; se il giudice di merito accerta che il servizio è stato svolto, la censura in cassazione che miri a ribaltare tale accertamento è inammissibile nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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