Cassazione Civile, Ordinanza n. 07878/2026 del 31/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da due avvisi di accertamento emessi per l’anno d’imposta 2012 nei confronti di una società, con recupero a tassazione di maggiori imponibili ai fini IRES e IVA. L’accertamento IRES si fondava su due rilievi: una cessione di oro a società svizzera a prezzo inferiore a quello di mercato e una cessione di oro "in nero" per oltre 7,7 milioni di euro; l’avviso IVA derivava dal secondo rilievo. I giudici di merito avevano accolto i ricorsi della società ritenendo maturata la decadenza dell’Ufficio e insussistenti i presupposti del raddoppio dei termini ex artt. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 e 57, comma 3, d.P.R. n. 633/1972. L’Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: (1) violazione delle norme sul raddoppio dei termini, per avere la sentenza attribuito rilievo a fatti successivi alla denuncia penale della Guardia di finanza; (2) violazione delle stesse norme, per non avere considerato che la vendita sottocosto costituiva fatto penalmente rilevante idoneo a determinare il raddoppio dei termini per tutte le violazioni dell’anno d’imposta; (3) in via alternativa, omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla medesima questione. La società proponeva controricorso e ricorso incidentale, limitato alla regolazione delle spese di lite.
La decisione
Nel corso del giudizio di cassazione l’Agenzia delle entrate ha comunicato che l’atto impositivo era stato annullato in autotutela nell’ambito di una più ampia conciliazione, che aveva riguardato anche altra pretesa relativa all’anno 2013, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere. La Corte ha rilevato che l’annullamento in autotutela dell’atto eliminava l’interesse dell’amministrazione a coltivare il ricorso e, correlativamente, l’interesse della contribuente a resistere; inoltre, l’accordo conciliativo con previsione della compensazione delle spese escludeva l’interesse della società al ricorso incidentale sulle spese. La Corte ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere e ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come norma sul raddoppio dei termini di accertamento tributario, la cui operatività è stata contestata dall’Agenzia e negata dai giudici di merito
art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato come norma sul raddoppio dei termini di accertamento in materia IVA, oggetto della medesima controversia
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione fondati su violazione e falsa applicazione di legge
richiamato a sostegno della censura di omessa pronuncia sul punto prospettato nel giudizio di merito
richiamato per la memoria depositata dalla controricorrente
artt. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, d.P.R. n. 633 del 1972
richiamati congiuntamente come disciplina del raddoppio dei termini di accertamento tributario
Massime di principio
- Quando l’atto impositivo viene annullato in autotutela nel corso del giudizio di legittimità, viene meno l’interesse delle parti alla decisione sul ricorso principale e sul ricorso incidentale, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.
- Se l’accordo conciliativo intervenuto tra le parti prevede la compensazione delle spese processuali, la Corte può compensare integralmente le spese del giudizio di cassazione.
- La sopravvenuta eliminazione dell’atto impugnato rende superfluo l’esame dei motivi di ricorso, compresi quelli incidentali, quando l’oggetto del contendere sia definitivamente venuto meno.
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