Cassazione Penale, Ordinanza n. 13821/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento riguarda un accordo ex artt. 444 e ss. c.p.p. davanti al Tribunale di Rimini, che ha applicato all'imputato la pena concordata per i reati a lui contestati. Il ricorso per cassazione deduceva vizio di motivazione, lamentando che la sentenza non avesse dato conto della eventuale sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129 c.p.p. In altri termini, il ricorrente censurava il mancato rilievo di cause di proscioglimento immediato nonostante la definizione del giudizio con patteggiamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura proposta non fosse deducibile in cassazione avverso una sentenza di patteggiamento, poiché non rientrava tra i motivi tassativamente consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, oppure illegalità della pena o della misura di sicurezza. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa ai sensi della giurisprudenza costituzionale richiamata.
Norme richiamate
disciplina il patteggiamento, richiamato come base della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
limita i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai soli motivi relativi alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
norma evocata dal ricorrente per sostenere l'obbligo di rilevare immediatamente eventuali cause di proscioglimento, ma la relativa censura è stata ritenuta non deducibile nel perimetro del ricorso avverso il patteggiamento.
fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
richiamato per la procedura de plano di declaratoria di inammissibilità del ricorso.
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
uno dei reati oggetto dell'accordo di patteggiamento.
uno dei reati oggetto dell'accordo di patteggiamento.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
richiamata per escludere l'assenza di colpa del ricorrente ai fini della sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro una sentenza di patteggiamento i motivi di ricorso sono tassativi e non è deducibile un generico vizio di motivazione sulla mancata verifica dell'art. 129 c.p.p., se la censura non si traduce in uno dei vizi espressamente consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- La sentenza di patteggiamento ha una struttura negoziale che restringe il controllo motivazionale del giudice, poiché l'imputato, aderendo all'accordo, dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti contestati.
- In caso di ricorso inammissibile, la Corte applica l'art. 616 c.p.p. con condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa del ricorrente.
- L'omesso scrutinio dell'art. 129 c.p.p. non è autonomamente deducibile in cassazione contro il patteggiamento se non nei limiti in cui sia veicolato da uno dei motivi consentiti dalla disciplina speciale del gravame.
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