Cassazione Penale, Sentenza n. 388/2023 del 10/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione relativo a opere abusive, sostenendo che il permesso di costruire in sanatoria n. 14/2022 fosse legittimamente rilasciato. Primo motivo: violazione degli artt. 21 e 25 della L. 130/2018, poiché, per gli edifici danneggiati dal sisma del 21/08/2017, la L. 130/2018 avrebbe reso applicabili le disposizioni più favorevoli della L. 47/1985 (che non prevedeva limiti di cubatura per il condono) e, non avendo richiesto contributi, non sarebbe applicabile il divieto di contributo previsto dall'art. 21 comma 2-bis. Secondo motivo: violazione dell'art. 146 d.lgs. 42/2004 e art. 25 L. 130/2018 per la ritenuta illegittimità del permesso in sanatoria in quanto la Soprintendenza avrebbe preannunciato un parere contrario (per incompatibilità paesaggistica) e tale parere sarebbe stato espresso tardivamente o con criteri errati (applicando i criteri della L. 326/2003 anziché della L. 47/1985); in ogni caso il preannuncio sarebbe sopraggiunto dopo il termine di 45 giorni, rendendo non vincolante il diniego e lasciando al Comune la possibilità di adottare l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria e il permesso di costruire.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Sull'originario rilievo relativo all'art. 21 L. 130/2018, la Corte osserva che l'affermazione del giudice di merito circa il divieto di contributo non è pertinente al permesso in sanatoria (che non è un provvedimento di concessione di contributi). Tuttavia il ricorso è inammissibile sotto questo profilo perché il motivo impugnatorio colpisce solo una delle due rationes decidendi autonome. Quanto al secondo motivo, la Corte conferma che, per le domande di condono relative ad aree vincolate nell'Isola d'Ischia, il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al preventivo parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela paesaggistica come previsto dall'art. 25 d.l. 109/2018 richiamando l'art. 32 d.l. 269/2003; il procedimento speciale di condono è più rigoroso e non è disciplinato dall'art.146 d.lgs. 42/2004. Nel caso di specie la Soprintendenza aveva preannunciato un parere non favorevole entro il termine previsto e, soprattutto, il Comune non ha motivato né confrontato adeguatamente le ragioni del diniego nella sua autorizzazione paesaggistica del 15/11/2021 né nel permesso in sanatoria dell'8/3/2022. Per tali ragioni il provvedimento di sanatoria è illegittimo e l'ordinanza impugnata che respingeva l'istanza di revoca/sospensione è corretta; il ricorso è quindi respinto e il ricorrente condannato alle spese.
Norme richiamate
L. 16 novembre 2018, n. 130 (di conversione del d.l. 28 settembre 2018, n. 109)
Stabilisce disposizioni speciali per le procedure di definizione dei condoni relative agli immobili danneggiati dal sisma del 21/08/2017 nell'isola d'Ischia e richiama l'applicazione esclusiva di talune disposizioni della L. 47/1985; l'art. 25 è interpretato dalla Corte come richiedente il preventivo parere favorevole dell'autorità paesaggistica per le sanatorie in aree vincolate
Art. 21, comma 2-bis, L. 130/2018
«nessun contributo può essere concesso per gli immobili danneggiati oggetto di ordine di demolizione o ripristino impartito dal giudice penale»
La Corte rileva che la norma vieta la concessione di contributi ma non invalida, di per sé, il rilascio del permesso in sanatoria: il divieto non è pertinente al permesso amministrativo di sanatoria, che non costituisce provvedimento di erogazione di contributi
Legge sul condono edilizio le cui disposizioni (Capi IV e V) sono richiamate dalla L. 130/2018 per le istanze pendenti relative al sisma; tuttavia la disciplina della compatibilità paesaggistica per le sanatorie rimane soggetta alla procedura speciale prevista dalla legge sul condono e dal richiamo all'art. 32 d.l. 269/2003
D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv. L. 24 novembre 2003, n. 326 (art. 32)
Prevede il modulo procedimentale più rigoroso per il rilascio del parere di compatibilità paesaggistica in relazione alle sanatorie con condono; richiamato dall'art. 25 d.l. 109/2018 e considerato dalla Corte come applicabile al caso di specie
d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 146
Disciplina ordinaria delle autorizzazioni paesaggistiche; la Corte precisa che, quando si tratta di sanatorie in condono su aree vincolate, non si applica l'art. 146 ma la disciplina speciale prevista dalla legge sul condono e dal richiamo normativo del d.l. 269/2003
L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 17-bis
Disposizione sul silenzio-assenso per acquisizione di pareri; la Corte osserva che non è applicabile al caso di sanatorie su aree vincolate in condono, poiché la disciplina speciale prevede termini e modalità diversi (termine di 180 giorni per il parere in procedura di condono)
Massime di principio
- Per le sanatorie/condoni relativi ad opere in aree vincolate (es. Isola d'Ischia) il permesso in sanatoria è subordinato al preventivo parere favorevole dell'autorità preposta alla tutela paesaggistica; la procedura speciale prevista per il condono prevale sulla disciplina ordinaria delle autorizzazioni paesaggistiche.
- Il decorso del termine previsto per l'espressione del parere da parte della Soprintendenza non impedisce all'autorità di esprimere un parere successivo, ma l'amministrazione procedente deve comunque confrontarsi e motivare espressamente le ragioni che giustificano l'adozione del provvedimento finale se tale parere è limitato o negativo; la mancata motivazione rende illegittimo il provvedimento.
- La previsione di divieto di erogazione di contributi (art. 21 L. 130/2018) non equivale a un divieto di rilascio del permesso in sanatoria: norme con finalità diverse vanno interpretate secondo la loro portata reale e non automaticamente estese a nullificare atti amministrativi differenti.
- In sede di impugnazione in Cassazione, se la decisione è basata su più rationes decidendi autonome, il ricorrente deve censurare tutte le ragioni decisive; contestare solo una ratio può comportare inammissibilità o difetto di specificità.
- Quando il procedimento amministrativo richiama una disciplina speciale (es. legge sul condono), non è sufficiente applicare i termini e le regole del procedimento ordinario: occorre attenersi al regime procedurale e ai termini previsti dalla normativa speciale richiamata.
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