Cassazione Civile, Ordinanza n. 13309/2025 del 19/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla cessione del contratto di lavoro di un dirigente, già alle dipendenze di una società del gruppo, a favore della capogruppo. La Corte d'appello aveva annullato la cessione ritenendola frutto di una manovra artificiosa ai danni del lavoratore, dichiarando conseguentemente inefficace il licenziamento intimato dalla capogruppo e il diritto al ripristino del rapporto con la precedente datrice. La società ricorrente principale ha impugnato tale decisione con tre motivi: con il primo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 1439 e 1440 c.c., sostenendo che la cessione non fosse stata indotta dalla società ma fosse stata una scelta autonoma del dirigente; con il secondo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi sulla cronologia della decisione di sopprimere la posizione lavorativa, affermando che tale decisione fosse sopravvenuta alla cessione e che quindi non vi fosse stato alcun silenzio rilevante ai sensi dell'art. 1439 c.c.; con il terzo ha denunciato ancora omesso esame di fatti decisivi e violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., contestando la valutazione presuntiva della Corte territoriale circa l'asserita artificiosità dell'operazione. Il lavoratore ha proposto ricorso incidentale autonomo per omessa pronuncia su domande retributive relative a MBO annuali e triennale; ha inoltre proposto ricorso incidentale condizionato per omesso esame del licenziamento, ma tale motivo era subordinato all'eventuale esame del ricorso principale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché i motivi, formulati in modo promiscuo, miravano in realtà a una rivalutazione del merito e delle risultanze probatorie, attività preclusa in sede di legittimità; ha ritenuto che la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. non indicasse un fatto storico omesso ma contestasse la valutazione delle prove. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale autonomo per difetto di specificità e di adeguata riproduzione/individuazione delle domande e dei documenti rilevanti, escludendo un'effettiva omessa pronuncia. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere che la cessione fosse stata viziata da dolo omissivo o comportamento ingannatorio; la Corte non esamina nel merito la doglianza perché la censura mira a una rivalutazione dei fatti.
richiamato dal ricorrente come norma sulla reticenza/dolo incidente in relazione alla cessione del contratto; la Corte non affronta il merito della sua applicazione per inammissibilità dei motivi.
evocati per contestare il ragionamento presuntivo della Corte d'appello; la Cassazione osserva che la doglianza attiene a un apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per il motivo di ricorso incidentale autonomo; la Corte ribadisce che l'omessa pronuncia ricorre solo se il giudice omette totalmente di decidere sulla domanda o eccezione, anche implicitamente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
interpretato in senso restrittivo: è censurabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la critica alla valutazione delle prove o delle questioni giuridiche.
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato per il requisito del minimo costituzionale della motivazione, la cui mancanza o apparenza può tradursi in nullità della sentenza.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato quale parametro della nullità per carenza assoluta della motivazione o motivazione apparente/perplessa/incomprensibile.
richiamato per il vizio di omessa pronuncia, che la Corte esclude nel caso concreto perché le domande sono state ritenute assorbite in modo implicito dalla decisione sull'annullamento della cessione.
art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.
richiamato per affermare che il ricorso per cassazione deve contenere in sé la specifica indicazione dei fatti processuali, delle censure e dei documenti rilevanti; non è sufficiente il rinvio ad altri atti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, se dovuto.
art. 1-bis dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge o omesso esame di fatti decisivi, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti accertati dal giudice di merito.
- Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda esclusivamente l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente di censurare questioni, argomentazioni o la mera valutazione delle prove.
- La censura per violazione o falsa applicazione di norme sostanziali non è ammissibile quando le argomentazioni del ricorso siano inscindibilmente intrecciate con doglianze di fatto e di merito, rendendo impossibile distinguere il vizio denunciato.
- Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se il giudice omette del tutto di provvedere su una domanda o eccezione; se la questione è assorbita dalla decisione su un diverso capo, non sussiste violazione dell'art. 112 c.p.c.
- Nel ricorso per cassazione i requisiti di specificità e autosufficienza impongono di riprodurre o indicare con precisione domande, documenti e atti processuali rilevanti, senza poter rinviare genericamente alla sentenza impugnata o ad altri atti del processo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 19 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13241/2025 del 19/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 19 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13247/2025 del 19/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 19 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13258/2025 del 19/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 19 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13261/2025 del 19/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 19 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13302/2025 del 19/05/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 19 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 13305/2025 del 19/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →