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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16870/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (agente della riscossione)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato vari estratti di ruolo, deducendo che le cartelle di pagamento presupposte non gli erano state validamente notificate e che il credito erariale azionato era prescritto. La CTP aveva rigettato il ricorso e la CTR aveva confermato il rigetto, ritenendo inammissibile l’impugnazione. In Cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 19, comma 3, e 21 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l’estratto di ruolo non contenga alcuna pretesa o richiesta di adempimento e quindi non possa essere considerato tardivamente impugnato nei termini ordinari; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., in relazione alla tempestività dell’impugnazione dell’estratto di ruolo e delle sottese cartelle, poiché il ricorso sarebbe stato proposto entro 60 giorni dalla consegna dell’estratto da parte dell’Amministrazione finanziaria; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111 Cost.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso il vizio di motivazione apparente, ritenendo la sentenza di merito sufficientemente intellegibile e controllabile. Quanto al secondo motivo, ha rilevato che la CTR aveva accertato in fatto la regolare notifica di tutte le cartelle e la precedente conoscenza del debito da parte del contribuente; tale accertamento di fatto non era più censurabile in cassazione nei termini prospettati. Di conseguenza, correttamente il ricorso avverso l’estratto di ruolo era stato dichiarato inammissibile. Il primo motivo è stato assorbito. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non ha svolto difese sostanziali. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992

    L’estratto di ruolo può essere contestato per far valere la mancata notifica dell’atto presupposto, ma la tutela va esercitata nei limiti temporali dell’art. 21 del decreto; la previsione non esclude la possibilità di far valere la mancata notifica anche prima dell’atto successivo notificato, in chiave costituzionalmente orientata.

  • art. 21 d.lgs. n. 546/1992

    Il ricorso contro l’estratto di ruolo, quando ammissibile per mancata notifica dell’atto presupposto, deve essere proposto nel termine generale decorrente dalla conoscenza dell’atto.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, qui invocato dal contribuente sul regime di impugnazione dell’estratto di ruolo.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro del motivo di nullità della sentenza per motivazione apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È il parametro del vizio di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se mancante o meramente apparente, cioè quando non consenta il controllo sul ragionamento decisorio.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come parametro costituzionale del dovere di motivazione sufficiente e controllabile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È il parametro per determinare l’importo dell’ulteriore contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • L’estratto di ruolo è impugnabile quando il contribuente deduca la mancata notifica dell’atto presupposto; tuttavia, se il giudice di merito accerta che le cartelle sono state regolarmente notificate, l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile.
  • La facoltà di impugnare l’estratto di ruolo in presenza di un vizio di notifica non elimina l’applicazione del termine generale di decadenza per il ricorso, che decorre dalla conoscenza dell’atto.
  • La motivazione è solo apparente quando la sentenza non indica gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione o non consente il controllo logico-giuridico del ragionamento; non è sufficiente, per denunciarne la nullità, la mera sinteticità della motivazione.
  • In cassazione non è utilmente censurabile, con il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla regolare notifica delle cartelle e sulla precedente conoscenza del debito, se tale accertamento sorregge la declaratoria di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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