Cassazione Civile, Ordinanza n. 05542/2024 del 01/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionaria riscossione)
La controversia
La società concessionaria per la riscossione ha impugnato la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva confermato l’annullamento, in primo grado, di due avvisi di accertamento relativi a IMU e TARI 2014, ritenendo maturata la decadenza del potere impositivo perché gli atti erano stati ricevuti dal contribuente solo nel gennaio 2020. Il ricorso per cassazione, proposto con un unico motivo, ha dedotto violazione dell’art. 1, comma 161, L. n. 296/2006, dell’art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 149 c.p.c., sostenendo che, ai fini del rispetto del termine decadenziale, rileva la spedizione/consegna dell’atto all’agente postale entro il termine, e non la successiva ricezione da parte del destinatario, per effetto del principio di scissione soggettiva degli effetti della notifica.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, poiché gli avvisi risultavano spediti entro il 31.12.2019, il termine quinquennale di decadenza non era spirato. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso del contribuente. Le spese sono state integralmente compensate in ragione del consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale nel corso della causa.
Norme richiamate
art. 1, comma 161, L. n. 296/2006
Il termine decadenziale per l’esercizio del potere impositivo va verificato con riguardo alla data in cui l’atto è stato posto in spedizione/notifica entro il termine previsto, non alla data di ricezione da parte del contribuente.
In materia tributaria trova applicazione il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione; per le notifiche a mezzo posta, la notificazione si considera effettuata alla data di spedizione.
Richiamato insieme alle norme tributarie sulle notificazioni per sostenere l’applicazione del regime processuale della scissione degli effetti anche agli atti impositivi.
art. 369, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma evocata dal ricorrente nel formulare la censura di violazione di legge.
Massime di principio
- In materia di avvisi di accertamento tributario, ai fini del rispetto del termine di decadenza del potere impositivo, rileva la data in cui l’ente ha completato gli adempimenti necessari per la notificazione, purché la spedizione avvenga entro il termine di legge.
- Il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione si applica anche agli atti impositivi tributari, nonostante la loro natura recettizia e indipendentemente dal soggetto che materialmente esegue la notifica.
- Per il contribuente, la successiva ricezione dell’atto incide sugli effetti nei suoi confronti, ma non sposta in avanti il momento rilevante per verificare la decadenza dell’amministrazione, salvo che la notificazione non si perfezioni affatto.
- Quando la questione di diritto è già risolta in modo definitivo dalla giurisprudenza di legittimità e non occorrono ulteriori accertamenti fattuali, la Corte può cassare la sentenza e decidere nel merito.
- La compensazione delle spese può essere giustificata dal consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale in corso di causa.
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