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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04231/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

Una società aveva chiesto a due proprietari di lotti in una lottizzazione il pagamento pro quota del corrispettivo per opere di urbanizzazione primaria eseguite nell'ambito del piano, deducendo in origine un rapporto di appalto concluso con alcuni proprietari e, in subordine, l'indebito arricchimento. I proprietari avevano contestato di aver stipulato qualsiasi contratto con la società e avevano proposto domanda riconvenzionale di risarcimento per i danni asseritamente causati da una cattiva esecuzione dei lavori (materiale di risulta e muro di cinta erroneamente collocato), chiedendo anche che tali danni fossero considerati in compensazione. In primo grado erano state rigettate sia le domande della società sia la riconvenzionale, per difetto di rapporto contrattuale e per impossibilità di imputare con certezza i danni alla società. In appello, la domanda contrattuale era stata respinta, ma era stata accolta quella di indebito arricchimento, quantificata sul valore dei lavori eseguiti al netto dell'utile d'impresa e in proporzione alla quota di proprietà, con esclusione della compensazione dei danni per giudicato sulla non imputabilità alla società. I ricorrenti hanno denunciato: 1) ultrapetizione e violazione degli artt. 99, 112 e 346 c.p.c., assumendo che la domanda di indebito arricchimento fosse stata abbandonata in appello; 2) violazione degli artt. 2041, 2042 e 2697 c.c. per difetto del requisito di sussidiarietà dell'azione di arricchimento, sostenendo che la società avrebbe potuto agire verso altri soggetti del rapporto di appalto; 3) violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c. per avere ritenuto inammissibile l'eccezione di compensazione, che a loro dire non era soggetta alla tardività della costituzione in appello; 4) violazione degli artt. 2041, 2042 e 2697 c.c. per non avere detratto, nella quantificazione dell'indennizzo, i danni provocati dall'esecuzione difettosa delle opere. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, inammissibile il secondo, infondato il terzo e inammissibile il quarto, rilevando che la domanda di indebito arricchimento era stata comunque riproposta e trattata in appello, che il secondo motivo era oscuro e non autosufficiente, che la compensazione era stata correttamente esclusa per il giudicato formatosi sulla non imputabilità dei danni alla società, e che le doglianze sulla quantificazione dell'indennizzo miravano in realtà a un riesame del fatto. Il ricorso è stato integralmente rigettato con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso l'ultrapetizione perché la domanda di indebito arricchimento risultava comunque mantenuta e discussa in appello; ha dichiarato inammissibile il motivo sulla sussidiarietà per difetto di chiarezza, di autosufficienza e per mancato confronto con la ratio decidendi; ha respinto il motivo sulla compensazione osservando che il giudicato sulla non imputabilità dei danni alla società impediva di utilizzarli in compensazione; ha dichiarato inammissibile la censura sulla quantificazione dell'indennizzo perché diretta a ottenere una nuova valutazione del fatto. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con conseguente obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato congiuntamente agli artt. 112 e 346 c.p.c. per escludere l'ultrapetizione e valutare se la domanda di indebito arricchimento fosse stata effettivamente mantenuta in appello.

  • art. 112 c.p.c.

    Usato per scrutinare il dedotto vizio di ultrapetizione e la censura sulla compensazione; la Corte ha rilevato che il giudice di merito si era pronunciato entro i limiti delle domande e delle eccezioni effettivamente devolute.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato sia per la riproposizione della domanda subordinata in appello sia per la riproposizione dell'eccezione di compensazione.

  • art. 2041 c.c.

    La Corte ha ribadito, in via implicita, che l'azione di arricchimento è azione residuale e va verificata alla luce della sussidiarietà; tuttavia la specifica doglianza è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza e di confronto con la motivazione impugnata.

  • art. 2042 c.c.

    Richiamato per il carattere sussidiario dell'azione di indebito arricchimento e per la quantificazione dell'indennizzo, ma senza accoglimento delle censure proposte.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte non ha accolto la censura perché formulata in modo generico e non autosufficiente.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    La Corte lo ha applicato per dichiarare inammissibile il motivo che non indicava specificamente gli atti e i documenti su cui si fondava.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La domanda di indebito arricchimento può essere ritenuta ancora devoluta al giudice di appello quando, pur non essendo riprodotta in modo letterale e formale nelle conclusioni, il contenuto complessivo dell'atto di gravame e le argomentazioni svolte mostrano in modo univoco che la parte l'ha mantenuta quale domanda subordinata.
  • L'azione generale di arricchimento, essendo sussidiaria, non è proponibile se l'attore dispone di un'altra azione effettivamente esperibile contro il soggetto tenuto; la relativa censura, però, deve essere formulata con esposizione chiara e autosufficiente dei fatti e degli atti rilevanti.
  • Le censure di cassazione che richiedano una nuova ricostruzione del fatto o una rivalutazione delle risultanze istruttorie sono inammissibili, specie quando non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non rispettano l'onere di specifica indicazione degli atti processuali richiamati.
  • Se un giudicato interno o esterno ha già escluso l'imputabilità di determinati danni a una parte, tali danni non possono essere utilizzati in compensazione contro il credito riconosciuto alla stessa parte avversa.
  • Nella quantificazione dell'indennizzo per indebito arricchimento, la censura è ammissibile solo se investe in modo specifico il criterio giuridico adottato; non è consentito usare il ricorso per ottenere un nuovo apprezzamento del valore delle opere o del minor vantaggio conseguito.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoCompensazioneImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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