Cassazione Civile, Ordinanza n. 07067/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società fallita)
La controversia
Una società era stata dichiarata fallita su ricorso di una creditrice che assumeva di vantare un credito commerciale per fatture insolute. La debitrice, nel corso della fase prefallimentare, aveva chiesto un rinvio per trattative di bonario componimento. Dopo la sentenza dichiarativa di fallimento, la società proponeva reclamo deducendo, da un lato, che la creditrice istante aveva depositato una dichiarazione di rinuncia/desistenza prima della dichiarazione di fallimento e che tale atto doveva essere considerato efficace a prescindere dalla data di acquisizione agli atti; sosteneva inoltre che la desistenza, essendo atto processuale e non negoziale, non richiedesse data certa ex art. 2704 c.c., e che il successivo disinteresse della creditrice fosse confermato dalla sua contumacia e da un messaggio PEC. Con il secondo motivo lamentava, in via subordinata, l’omessa pronuncia sul distinto motivo di reclamo relativo all’insussistenza dello stato di insolvenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza della Corte d’appello di Lecce e ha rinviato alla stessa Corte, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha ribadito che occorre distinguere tra desistenza dell’unico creditore istante dovuta al pagamento del credito e desistenza non accompagnata dall’estinzione dell’obbligazione: nel primo caso rileva il pagamento anteriore al fallimento, documentato con atto avente data certa; nel secondo la desistenza è atto processuale, ma se è prodotta solo in sede di reclamo non è idonea a determinare la revoca della sentenza di fallimento. La motivazione impugnata non aveva correttamente verificato tale distinzione, limitandosi a valorizzare la tardiva acquisizione della desistenza e l’assenza di data certa della dichiarazione.
Norme richiamate
norma posta a base del ricorso per la dichiarazione di fallimento da parte del creditore istante.
richiamato come rimedio reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.
art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ.
dedotto a fondamento della censura per violazione di legge processuale in relazione all'art. 6 l.fall.
art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ.
invocato per lamentare omessa motivazione su un punto decisivo, poi assorbito.
art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ.
richiamato quale parametro dell'asserita carenza motivazionale.
richiamato per affermare la necessità della data certa del documento quando il pagamento estintivo deve essere provato come anteriore al fallimento.
art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002
esclusa l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato per effetto dell'accoglimento del ricorso.
art. 13, 1° co. bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro per il contributo unificato ordinario.
Massime di principio
- Se l'unico creditore istante desiste dalla domanda di fallimento, occorre distinguere se la desistenza sia collegata o meno all'effettivo pagamento del credito: solo il pagamento estintivo anteriore alla dichiarazione di fallimento può incidere sulla legittimazione del creditore istante e quindi sulla sorte della sentenza.
- La desistenza non accompagnata dall'estinzione dell'obbligazione ha natura meramente processuale e, se viene prodotta solo in sede di reclamo, non è di per sé sufficiente a determinare la revoca della sentenza dichiarativa di fallimento.
- Quando si invoca un pagamento anteriore al fallimento come fatto estintivo del credito istante, il pagamento deve risultare da documentazione avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art. 2704 c.c.
- Il giudice del reclamo deve verificare in modo distinto sia il profilo della tempestività ed efficacia della desistenza, sia l'eventuale anteriorità del pagamento estintivo; la mancata applicazione di tale distinzione integra errore di diritto censurabile in cassazione.
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