Cassazione Penale, Sentenza n. 8529/2022 del 14/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sanzione amministrativa accessoria applicata con il patteggiamento: la Procura Generale censurava la scelta della sospensione della patente (anni 2) anziché della revoca, deducendo violazione di legge e carenza di motivazione. Si contestava che il giudice non avrebbe valutato adeguatamente la gravità della distrazione (uso del cellulare durante la guida) e l'assenza di colpa della vittima, e che si sarebbe introdotto un "automatismo inverso" rispetto alla sentenza n. 88/2019 della Corte costituzionale.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato ammesso ma rigettato nel merito. La Corte ha ritenuto infondato il motivo: ha confermato che, dopo la sentenza della Consulta n. 88/2019, la revoca della patente non è più automatica salvo nei casi aggravati indicati dalla norma; il giudice di merito ha correttamente valutato e scelto la sanzione alternativa della sospensione, motivando (seppur in modo sintetico, adeguato al rito del patteggiamento) la congruità della sospensione in relazione al grado di colpa e riducendo la durata in applicazione dell'art. 222, comma 2-bis cod.strada per il rito abbreviato/patteggiamento. Pertanto la sanzione amministrativa accessoria è stata confermata (sospensione anni 2) e la sentenza impugnata è stata integralmente ritenuta legittima quanto alla misura contestata.
Norme richiamate
art. 589-bis cod.pen. (omicidio stradale)
Testo incriminatore del reato per il quale è stato condannato l'imputato; la presenza o meno delle aggravanti previste ai commi 2 e 3 influisce sulla legittimità della revoca automatica della patente.
art. 173, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (uso del cellulare durante la guida)
Violazione del codice della strada contestata come comportamento colposo (negligenza/imprudenza) ai fini della qualificazione della colpa e della determinazione della sanzione amministrativa accessoria.
ai sensi dell'art. 222 cod.strada, da applicare nella versione conseguente al recente intervento della Corte costituzionale n. 88 del 2019, non sussistono i presupposti di maggiore gravità, tali da comportare la revoca della patente. Si ritiene congrua la sanzione della sospensione.
Disciplina le sanzioni amministrative accessorie (sospensione o revoca della patente) collegate a reati stradali; la Corte ha richiamato la necessità di valutare caso per caso la sospensione o la revoca, non esistendo più l'automatismo generalizzato.
Sentenza Corte Costituzionale n. 88 del 20/02/2019
la revoca della patente di guida non può essere "automatica" indistintamente in ognuna delle plurime ipotesi previste sia dall'art. 589-bis ... sia dall'art. 590-bis ... , ma si giustifica solo nelle ben circoscritte ipotesi più gravi ...
Ha dichiarato l'incostituzionalità dell'automatismo di revoca previsto dall'art. 222 nella parte generale; ha confermato la revoca automatica solo per i casi aggravati dai commi 2 e 3 delle norme sull'omicidio/lesioni stradali.
art. 222, comma 2-bis cod.strada
Prevede la riduzione della sanzione amministrativa accessoria (sospensione fino a 4 anni, ridotta nei casi di applicazione della pena con riti speciali); applicata nel caso per ridurre la sospensione a seguito del patteggiamento/rito.
Fornisce i parametri per valutare la gravità della violazione, il danno cagionato e il pericolo della successiva circolazione; è criterio che il giudice deve considerare nella scelta e nella quantificazione tra sospensione e revoca.
art. 606 cod. proc. pen. (impugnazioni sentenze di patteggiamento)
Consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento quando si censurano l'erronea od omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie; la Corte ha confermato l'ammissibilità del ricorso in questa materia.
art. 136 Cost.
Richiamato per spiegare gli effetti temporali della declaratoria di incostituzionalità (cessazione dell'efficacia della norma dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è ammissibile contro sentenze di patteggiamento quando si impugna l'applicazione o la quantificazione di sanzioni amministrative accessorie (art. 606 c.p.p.).
- Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019 la revoca della patente non è più automatica per tutti i casi di omicidio o lesioni stradali: resta automatica solo se ricorrono le specifiche aggravanti dei commi 2 e 3; negli altri casi il giudice valuta tra revoca e sospensione.
- Quando il giudice sceglie di applicare la revoca in assenza delle aggravanti, deve motivare in modo puntuale la scelta sulla base dei parametri dell'art. 218 cod.strada; invece se applica la sospensione (trattamento più favorevole) la motivazione può essere più sintetica, richiamando gravità della condotta e circostanze del fatto.
- L'uso del cellulare durante la guida costituisce elemento rilevante per la valutazione del grado di colpa e può giustificare sanzioni severe, ma non impone automaticamente la revoca se non ricorrono le aggravanti di legge.
- Nelle decisioni di merito il giudice deve quantificare la sanzione amministrativa partendo dal minimo e avvicinandosi al massimo in funzione dei parametri di legge; la riduzione prevista per i riti speciali (es. patteggiamento) trova applicazione anche sulla sospensione della patente.
- In sede di impugnazione il ricorrente deve evidenziare concretamente la violazione normativa o le lacune motivazionali relative alla scelta e quantificazione della sanzione amministrativa, altrimenti il ricorso rischia di essere rigettato.
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