Cassazione Penale, Sentenza n. 8419/2022 del 14/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) contestazione del riconoscimento dell'aggravante della destrezza (art. 625, comma 1, n.4 c.p.), ritenendone illegittimo il riconoscimento in assenza di prova di "particolari abilità, astuzia o avvedutezza" capaci di eludere la sorveglianza; (2) censura di contraddittorietà della motivazione per aver affermato che la vittima era fuori dall'esercizio e nondimeno aver applicato la destrezza; (3) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, nonostante l'esiguità della somma sottratta e rilievi sulla valutazione dei precedenti; (4) violazione dell'art. 133 c.p. con riferimento al calcolo della pena, sostenendo che l'eventuale concessione delle generiche avrebbe potuto far scendere la pena sotto l'anno.
La decisione
La Cassazione ha rigettato i motivi terzo e quarto come manifestamente infondati (la Corte d'appello aveva motivato la non concessione delle generiche sulla base della pluralità e gravità dei precedenti dell'imputato e nel caso concreto è stato applicato il minimo della pena). Ha però accolto (in parte) i primi due motivi: ha ritenuto che il riconoscimento dell'aggravante della destrezza non fosse adeguatamente motivato, poiché le sentenze di merito hanno fatto riferimento solo al temporaneo allontanamento del titolare e non a condotte dimostranti "particolari abilità, astuzia o avvedutezza" come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. Un., Quarticelli). Perciò la Corte di cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla questione dell'aggravante della destrezza e ha rinviato per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d'appello di Bari; ha rigettato il ricorso nel resto. Data decisione: 12/11/2021.
Norme richiamate
art. 625, comma 1, n. 4, cod. pen.
L'aggravante della destrezza richiede che l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza idonea a sorprendere o eludere la sorveglianza sulla "res"; non è sufficiente l'approfittare di un momento di disattenzione non provocato
art. 133 cod. pen.
Regola il cumulo delle circostanze e la determinazione della pena; la Corte ha rilevato che il minimo della pena è stato applicato e non ha ravvisato violazione formale
art. 62 cod. pen., n. 4
Prevede la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità; la difesa l'aveva richiamata in relazione all'esiguità della somma sottratta ma la Corte ha ritenuto prevalenti i precedenti dell'imputato
art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.
Citato nel processo per indicare la scadenza della prescrizione (nel caso la prescrizione si sarebbe compiuta il 23/02/2023)
Sez. U., n. 34090 del 27/04/2017 (Quarticelli)
Giurisprudenza di legittimità che definisce la nozione di "destrezza": occorre una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza idonea a sorprendere o eludere la sorveglianza sulla cosa; semplice approfittamento di disattenzione o allontanamento non basta
Massime di principio
- L'aggravante della destrezza (art. 625, comma 1, n.4) richiede elementi fattuali chiari di abilità o manovre per eludere la vigilanza: non è sufficiente il solo approfittare di una temporanea assenza o disattenzione della vittima.
- La motivazione giudiziale deve esplicitare le condotte concrete che dimostrano astuzia o avvedutezza: decisioni che si limitano a constatare l'allontanamento del titolare rischiano annullamento per mancata motivazione sulla destrezza.
- Le attenuanti generiche possono essere escluse in presenza di plurimi e gravi precedenti; il giudice deve indicare elementi positivi che giustifichino la loro concessione per motivare una riduzione della pena.
- Se la Cassazione annulla solo una parte della decisione (es. l'aggravante) dispone il rinvio per nuovo esame sul punto: la vicenda sostanziale (condanna/pena complessiva) può quindi cambiare in seguito al nuovo giudizio d'appello.
- In caso di ricorso, è strategico documentare in modo puntuale sia l'assenza degli elementi aggravanti sia la presenza di circostanze attenuanti (anche il carattere esiguo del danno) per influire sulla valutazione del giudice.
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