Cassazione Penale, Sentenza n. 8424/2022 del 14/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cavataio impugna la sentenza del Giudice di Pace di Alcamo che lo aveva ritenuto responsabile del reato di lesioni colpose lievi con violazione della circolazione stradale. Il fatto è che il 29/12/2017, guidando una Mercedes su strada bagnata e con scarsa visibilità, avrebbe urtato la parte posteriore-laterale destra di una Fiat 16 condotta da Vito Coraci, il quale stava uscendo in retromarcia da una piazzola privata e si era immesso trasversalmente sulla carreggiata. Cavataio deduce in cassazione due motivi: (1) violazione di legge, perché dall'istruttoria sarebbe emerso che solo Coraci ha violato il codice della strada effettuando la retromarcia senza dare precedenza e quindi nessuna violazione sarebbe ascrivibile al ricorrente; (2) difetto di motivazione, peraltro contraddittoria e illogica, posto che un testimone avrebbe riferito che Cavataio procedeva a velocità moderata e dati del dispositivo satellitare attesterebbero 40 km/h; si lamenta altresì che l'assicurazione abbia già risarcito i danni alla Mercedes.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che il ricorso fosse in larga parte meramente assertivo e mirasse a una diversa ricostruzione fattuale non accompagnata da denuncia di specifiche violazioni di legge o vizi motivazionali apprezzabili. La condanna di primo grado (lesioni colpose lievi e violazioni del codice della strada) è stata quindi confermata nei suoi effetti, rimanendo immutata la decisione di merito. Inoltre la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende per l'inammissibilità del ricorso, ritenendo applicabile la sanzione per l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 141, comma 3, Codice della Strada
La Corte di merito ha ritenuto che l'imputato non abbia mantenuto adeguatamente il controllo del veicolo, ricavandone una violazione integrativa della responsabilità per l'incidente.
art. 154, comma 3, lett. c), Codice della Strada
La persona offesa (Vito Coraci) è stata ritenuta aver violato la norma sulle manovre in retromarcia e sul dovere di dare precedenza, ma ciò non è stato ritenuto escludente della responsabilità penale dell'investitore; la violazione ha inciso solo sulla determinazione della pena.
art. 616 c.p.p. (richiamato)
Richiamato in relazione alla valutazione dell'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità: la Corte ha ritenuto non configurabile causa di esclusione della sanzione e ha quindi confermato l'applicazione della pena pecuniaria per l'inammissibilità del ricorso.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000 (giurisprudenza citata)
Citata rispetto al principio che regola l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità: la Corte di cassazione applica quel precedente per giustificare l'esclusione di circostanze attenuanti sull'inammissibilità.
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina liberamente i fatti: le ricostruzioni probatorie del giudice di merito sono confermate salvo profili di illogicità, contraddizione o manifesta insufficienza della motivazione; contestazioni meramente assertive o ricostruzioni alternative dei fatti senza specifici rilievi di diritto sono inammissibili.
- La responsabilità per incidente stradale può essere concorrente: la violazione della persona offesa (es. manovra in retromarcia senza precedenza) non esclude automaticamente la responsabilità dell'altro conducente, ma può rilevare soltanto nella determinazione della pena o della eventuale concorso di colpa.
- Prove tecniche (es. dati satellitari, dichiarazioni di testimoni) devono essere specificamente censurate e confrontate con la motivazione del giudice di merito: indicare semplicemente elementi contrari senza spiegare perché la motivazione sia illogica non è sufficiente in cassazione.
- L'impugnazione che si limiti ad una diversa lettura dei fatti, senza denunziare violazioni di norme o vizio motivazionale significativo, è spesso dichiarata inammissibile.
- La dichiarazione di inammissibilità in Cassazione può comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende) se non si dimostra la sussistenza di giustificato errore o assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
- Calcolo dei termini di prescrizione va considerato e, se il ricorso non è manifestamente privo di rilevanza, la Corte verifica se il reato è prescritto; qui il reato non risultava prescritto al momento della decisione.
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