Cassazione Penale, Sentenza n. 8426/2022 del 14/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La parte civile impugna la decisione della Corte d'appello che ha confermato la condanna per omicidio colposo dell'imputato e ha attribuito alla vittima un concorso di colpa del 50%. I motivi censurano: 1) la valutazione del comportamento della vittima nonostante la presenza di segnaletica verticale che indicava un attraversamento pedonale (contrasto tra segnaletica verticale e orizzontale) e la conseguente attribuzione di colpa; 2) l'omesso esame di circostanze che avrebbero dimostrato la esclusiva o prevalente responsabilità dell'automobilista (impossibilità di evitare l'investimento con frenata o diversa sterzata, distrazione del conducente, visibilità e abbigliamento della vittima); 3) la mancata motivazione sulla quantificazione del danno, ritenuta non coerente con i massimi tabellari invocati dalla ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato l'insufficiente e illogica motivazione della Corte d'appello in merito al ruolo della segnaletica confliggente e al gravame posto sulla vittima di "ricostruire" quale segnale osservare. Ha quindi accolto i primi due motivi (assorbendo il terzo), annullato la sentenza impugnata e rinviato per nuovo esame al giudice civile competente in grado di appello, demandando anche la regolamentazione delle spese di lite.
Norme richiamate
La Corte di merito aveva ritenuto violata la norma per non aver adeguato la velocità del veicolo alle condizioni della strada; la cassazione rileva che tale valutazione va adeguatamente motivata nel confronto con le altre circostanze (visibilità, ostacoli, possibilità di frenata).
Richiamata dalla Corte di merito come norma violata con riferimento a profili di guida (capacità di arresto e comportamento del conducente); la cassazione conferma che la violazione va valutata unitamente alla prova delle concrete possibilità di evitare l'investimento.
La Corte d'appello aveva ritenuto violata questa norma dalla vittima per aver attraversato al di fuori delle strisce pedonali; la cassazione ha invece censurato la motivazione che non ha valutato correttamente il rilievo della segnaletica verticale in conflitto con quella orizzontale e il ragionevole affidamento del pedone.
Tabelle milanesi (dottrina/giurisprudenza risarcitoria)
La ricorrente lamentava la non adesione al massimo tabellare nella liquidazione del danno; la Corte di cassazione ha assorbito questo motivo rinviando al giudice del rinvio per una nuova valutazione e adeguata motivazione.
Massime di principio
- La presenza di segnaletica verticale indicante un attraversamento può legittimare l'affidamento del pedone: se esistono segnali contrastanti (verticali vs. orizzontali) il giudice non può semplicemente imputare al pedone l'onere di "decidere" quale segnale seguire senza adeguata motivazione.
- L'attribuzione di concorso di colpa al pedone richiede valutazione motivata di elementi oggettivi (distanza dalle strisce, visibilità, presenza di ostacoli, comportamento del pedone) e non può basarsi su apodittiche affermazioni sulla conoscenza dei luoghi.
- Il conducente ha un obbligo rigoroso di adeguare la velocità e mantenere la capacità di fermare il mezzo in relazione alle condizioni (strada bagnata, scarsa illuminazione, presenza di ostacoli); la mancata valutazione delle possibilità di evitare l'investimento (frenata, sterzata di emergenza) può incidere sulla responsabilità attribuita al guidatore.
- In presenza di elementi non esaminati o di motivazione illogica da parte del giudice di merito, la cassazione tende ad annullare e rinviare perché il giudice di merito dia nuovo, completo, e logico esame delle prove e delle ragioni di riparto della responsabilità e della liquidazione del danno.
- Nelle valutazioni risarcitorie il giudice deve motivare il discostamento dalle tabelle/parametri di riferimento quando non applica il massimo tabellare invocato dalle parti.
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