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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8422/2022 del 14/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Morabito era stato accusato di lesioni personali ai passeggeri di un autobus per aver perso il controllo del mezzo dopo aver assunto alcolici e viaggiando a velocità non adeguata in condizioni di scarsa visibilità; il Giudice di Pace di Frosinone aveva dichiarato estinto il reato ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 274/2000 per riparazione del danno intervenuta. Il Procuratore Generale ha impugnato sostenendo che il risarcimento è stato versato dopo l'udienza di comparizione (termine perentorio) e che il giudice non ha adeguatamente motivato l'idoneità del risarcimento a soddisfare le esigenze di riprovazione e prevenzione; è stata anche valutata la questione della remissione di querela prodotta dalla parte offesa.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso: ha annullato la sentenza del Giudice di Pace e ha rinviato per nuovo esame ad altro magistrato. Motivi: il termine previsto dall'art. 35 D.Lgs. 274/2000 per la riparazione del danno è perentorio e nel caso il risarcimento è intervenuto dopo l'udienza di comparizione; inoltre la motivazione del giudice di pace sulla idoneità delle attività risarcitorie era generica e insufficiente; la remissione di querela resa successivamente non ha inciso sull'estinzione del reato poiché non risulta che il querelato ne fosse stato messo a conoscenza o l'avesse accettata.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 274/2000, art. 35

    Il giudice di pace, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, dichiara con sentenza estinto il reato, enunciandone la causa nel dispositivo, quando l'imputato dimostra di aver proceduto, prima dell'udienza di comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il giudice di pace pronuncia la sentenza di estinzione del reato ... solo se ritiene le attivita' risarcitorie e riparatorie idonee a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione.

    La Corte ha ribadito che il termine per effettuare la riparazione è perentorio (decaimento dall'accesso al beneficio se effettuata dopo l'udienza) e che il giudice deve motivare concretamente l'idoneità delle attività risarcitorie a soddisfare esigenze di riprovazione e prevenzione.

  • Codice penale, art. 590-bis

    Norma sostanziale del reato contestato (lesioni personali stradali/lesioni ai trasportati): la sentenza di estinzione ai sensi dell'art. 35 incide sull'improcedibilità del procedimento solo se sono rispettati i requisiti formali e sostanziali previsti dal decreto.

  • Codice della strada, artt. 141 comma 3 e 186-bis

    Riferimenti normativi alle violazioni della circolazione contestate (comportamento di guida, limiti di velocità e guida in stato di alterazione) che hanno costituito la base fattuale dell'accusa.

  • Codice di procedura penale, artt. 155 e 340; massima Sez. Un. n. 27610/2011

    La remissione di querela è atto unilaterale che si perfeziona con la sua manifestazione; il querelato non deve necessariamente accettare tacitamente la remissione: l'accettazione tacita non è presunta se non vi sono elementi che dimostrino che il querelato sia stato posto in grado di conoscere l'intervenuta remissione.

    La Corte ha richiamato il principio per cui la remissione di querela non produce effetti automatici se il querelato non era a conoscenza dell'atto; l'assenza di conoscibilità impedisce di presumere accettazione tacita e non ostacola la valutazione degli altri requisiti di estinzione del reato.

Massime di principio

  • La riparazione del danno ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 274/2000 deve essere eseguita prima dell'udienza di comparizione: il termine è perentorio e la riparazione successiva non consente l'estinzione del reato.
  • Il giudice che dichiara l'estinzione per riparazione deve motivare in modo concreto e specifico l'idoneità delle attività risarcitorie a soddisfare le esigenze di riprovazione e di prevenzione, valutandone l'efficacia nel contesto fattuale e nella gravità della condotta.
  • La riparazione effettuata dall'assicurazione o da terzi va valutata con gli stessi criteri di adeguatezza e tempestività; non è sufficiente la mera ontologica restituzione di somme se effettuata oltre i termini o non idonea a soddisfare le finalità richieste.
  • La remissione di querela della persona offesa non ha efficacia automatica sull'estinzione del reato se non è provata la conoscenza (o la conoscibilità) dell'atto da parte del querelato o la sua accettazione; in tali casi la remissione non può costituire ostacolo al sindacato sull'adempimento dei requisiti formali per l'estinzione.
  • In casi analoghi è opportuno documentare dettagliatamente: tempi certi del pagamento/riparazione, chi ha effettuato il risarcimento, elementi che dimostrino l'effettiva eliminazione delle conseguenze dannose e una motivazione giustificativa dell'idoneità ripristinatoria rispetto alla gravità del fatto.

Testo integrale

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