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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8416/2022 del 14/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato contestato agli artt. 624 e 625, n. 2, cod. pen., per essersi impossessata di complessivi 47 mc di acqua sottraendola dal contatore della S.A.S.I. s.p.a. mediante forzatura del contatore e rimozione dei sigilli. In Cassazione deduceva vizio di motivazione e carenza probatoria (i testi non avrebbero visto la rimozione del sigillo; esistenza di sigilli ancora installati), contestava che non fosse stata valorizzata la produzione di un piano di rateizzazione a dimostrazione dell'intento di adempiere e chiedeva il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato o non proponibile in sede di legittimità. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse fornito motivazione lineare e coerente, valorizzando elementi probatori (utenza intestata alla ricorrente; constatazione della rimozione dei sigilli in data 10/11/2011 con contabilizzazione di ulteriore consumo; documentazione fotografica attestante reiterata rottura dei sigilli). Ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis perché la circostanza aggravante contestata è ad effetto speciale e comporta una pena edittale superiore a cinque anni, precludendo dunque la causa di non punibilità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    La condotta è stata ricondotta alla fattispecie del furto/appropriazione collegata all'uso indebito di acqua; l'articolo è richiamato come norma di riferimento per il reato base contestato

  • art. 625, comma 2, cod. pen.

    Rilevata e ritenuta sussistente la circostanza aggravante contestata; tale aggravante ha effetto speciale che incide sull'entità della pena edittale e preclude l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità

  • art. 120 cod. proc. pen.

    Richiamato nella doglianza censoria relativa alla motivazione e alla valutazione delle prove; la Corte di Cassazione ha ritenuto la questione di merito già decisa in modo coerente e quindi non riapribile in sede di legittimità

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Invocato nella critica quanto alla motivazione; la Suprema Corte ha ritenuto che la Corte territoriale avesse adeguatamente motivato la decisione, per cui il vizio prospettato è manifestamente infondato

  • art. 336 cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto delle censure sulla valutazione probatoria; la Cassazione ha osservato che la difesa non ha rispettato il principio di autosufficienza del ricorso quando ha riallegato questioni di merito già decise

  • art. 131-bis cod. pen.

    La richiesta di esclusione della punibilità per particolare tenuità è stata respinta perché la presenza della circostanza aggravante ad effetto speciale determina una pena edittale superiore a cinque anni, escludendo l'applicabilità della causa di non punibilità

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile rimettere in discussione la valutazione di fatto e la credibilità delle fonti di prova quando la Corte territoriale abbia fornito motivazione logica e coerente; il ricorso deve mirare a questioni di diritto o a vizi specifici di motivazione suscettibili di controllo in sede di legittimità
  • La mancata osservazione diretta dell'evento da parte di singoli testimoni non esclude la possibilità di una prova indiziaria o composta: dichiarazioni testimoniali, rilevazioni tecniche, fotografie e riscontri oggettivi possono essere valutati congiuntamente per fondare la responsabilità
  • La produzione in giudizio di atti che dimostrino piani di pagamento o la volontà di regolarizzare debiti non esclude automaticamente l'addebito di un reato se emergono prove concrete di manomissione o di appropriazione indebita
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) non è applicabile quando ricorre una circostanza aggravante ad effetto speciale che innalza la pena edittale oltre il limite previsto (superiore a cinque anni), rendendo preclusa l'esclusione della punibilità
  • Per essere ammissibile, il ricorso per Cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza: le censure devono essere esposte e motivate nel ricorso stesso, non limitandosi a riproporre questioni da merito già decise

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