Cassazione Penale, Sentenza n. 8416/2022 del 14/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato contestato agli artt. 624 e 625, n. 2, cod. pen., per essersi impossessata di complessivi 47 mc di acqua sottraendola dal contatore della S.A.S.I. s.p.a. mediante forzatura del contatore e rimozione dei sigilli. In Cassazione deduceva vizio di motivazione e carenza probatoria (i testi non avrebbero visto la rimozione del sigillo; esistenza di sigilli ancora installati), contestava che non fosse stata valorizzata la produzione di un piano di rateizzazione a dimostrazione dell'intento di adempiere e chiedeva il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato o non proponibile in sede di legittimità. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse fornito motivazione lineare e coerente, valorizzando elementi probatori (utenza intestata alla ricorrente; constatazione della rimozione dei sigilli in data 10/11/2011 con contabilizzazione di ulteriore consumo; documentazione fotografica attestante reiterata rottura dei sigilli). Ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis perché la circostanza aggravante contestata è ad effetto speciale e comporta una pena edittale superiore a cinque anni, precludendo dunque la causa di non punibilità. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La condotta è stata ricondotta alla fattispecie del furto/appropriazione collegata all'uso indebito di acqua; l'articolo è richiamato come norma di riferimento per il reato base contestato
Rilevata e ritenuta sussistente la circostanza aggravante contestata; tale aggravante ha effetto speciale che incide sull'entità della pena edittale e preclude l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità
Richiamato nella doglianza censoria relativa alla motivazione e alla valutazione delle prove; la Corte di Cassazione ha ritenuto la questione di merito già decisa in modo coerente e quindi non riapribile in sede di legittimità
Invocato nella critica quanto alla motivazione; la Suprema Corte ha ritenuto che la Corte territoriale avesse adeguatamente motivato la decisione, per cui il vizio prospettato è manifestamente infondato
Richiamato nel contesto delle censure sulla valutazione probatoria; la Cassazione ha osservato che la difesa non ha rispettato il principio di autosufficienza del ricorso quando ha riallegato questioni di merito già decise
La richiesta di esclusione della punibilità per particolare tenuità è stata respinta perché la presenza della circostanza aggravante ad effetto speciale determina una pena edittale superiore a cinque anni, escludendo l'applicabilità della causa di non punibilità
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile rimettere in discussione la valutazione di fatto e la credibilità delle fonti di prova quando la Corte territoriale abbia fornito motivazione logica e coerente; il ricorso deve mirare a questioni di diritto o a vizi specifici di motivazione suscettibili di controllo in sede di legittimità
- La mancata osservazione diretta dell'evento da parte di singoli testimoni non esclude la possibilità di una prova indiziaria o composta: dichiarazioni testimoniali, rilevazioni tecniche, fotografie e riscontri oggettivi possono essere valutati congiuntamente per fondare la responsabilità
- La produzione in giudizio di atti che dimostrino piani di pagamento o la volontà di regolarizzare debiti non esclude automaticamente l'addebito di un reato se emergono prove concrete di manomissione o di appropriazione indebita
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) non è applicabile quando ricorre una circostanza aggravante ad effetto speciale che innalza la pena edittale oltre il limite previsto (superiore a cinque anni), rendendo preclusa l'esclusione della punibilità
- Per essere ammissibile, il ricorso per Cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza: le censure devono essere esposte e motivate nel ricorso stesso, non limitandosi a riproporre questioni da merito già decise
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